Decreto Legislativo
Non_Fiscale
Decreto Legislativo 410/1992
Modifica del termine in materia di giudizio disciplinare nei confronti di magistrati ordinari.
Riferimento normativo
DECRETO LEGISLATIVO 16 ottobre 1992, n. 410
Testo normativo
DECRETO LEGISLATIVO n. 410/1992
# DECRETO LEGISLATIVO 16 ottobre 1992, n. 410
## Modifica del termine in materia di giudizio disciplinare nei
confronti di magistrati ordinari.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Visto l' art. 17 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 , recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario; Visto l' art. 7 della legge 16 febbraio 1987, n. 81 , recante delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 agosto 1992; Visto il parere reso in data 6 ottobre 1992 dalla commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 8 della citata legge n. 81 del 1987 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 1992; Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia; EMANA il seguente decreto legislativo: Art. 1 1. Nell' art. 17, comma 1, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 , le parole: "e comunque non oltre tre anni dall'entrata in vigore del codice di procedura penale " sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre il 31 dicembre 1994". 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 16 ottobre 1992 SCALFARO AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri MARTELLI, Ministro di grazia e giustizia Visto, il Guardasigilli: MARTELLI N O T E AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L' art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L' art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Il testo degli articoli 7 e 8 della legge n. 81/1987 è il seguente: "Art. 7. - 1. Entro tre anni dall'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale , il Governo della Repubblica può emanare disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dagli articoli 2 e 3 su conforme parere della commissione prevista dall'art. 8, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria. Art. 8. - 1. Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo invia per il parere, anche per singole parti omogenee, il testo delle nuove disposizioni sul processo penale ad una commissione composta da venti deputati e da venti senatori scelti, rispettivamente, dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascuna componente politica costituita in gruppo in almeno un ramo del Parlamento. 2. La commissione esprime il proprio parere entro novanta giorni dalla ricezione, indicando specificatamente le eventuali disposizioni che non ritiene corrispondenti alle direttive della legge di delega. 3. Il Governo nei sessanta giorni successivi, esaminato il parere o i pareri di cui al comma 2, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alla commissione per il parere definitivo sull'intiero testo, parere che deve essere espresso entro trenta giorni dall'ultimo invio. 4. Il Governo procede all'approvazione definitiva delle nuove disposizioni sul processo penale entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge". Nota all'art. 1: - L'art. 17 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449 , recante norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni, approvate con D.Lgs. n. 273/1989 , già modificato dall' art. 1 del D.L. 31 dicembre 1991, n. 418 , convertito dalla legge 24 febbraio 1992, n. 173 , e come ulteriormente modificato dall'art. 1 del decreto qui pubblicato, è così formulato: "Art. 17. - 1. Fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della procedura relativa alla responsabilità disciplinare dei magistrati e comunque non oltre il 31 dicembre 1994, continuano ad applicarsi il regio decreto 31 maggio 1946, n. 511 , e il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916 , con le successive modificazioni e integrazioni, e i rinvii al codice di procedura penale si intendono riferiti al codice abrogato".
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