((Attuazione della direttiva 90/384/CEE in materia di strumenti per
pesare a funzionamento non automatico, codificata nella direttiva
2009/23/CE, e della direttiva 2014/31/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione
sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico
(rifusione) che ne dispone l'abrogazione.))
DECRETO LEGISLATIVO n. 517/1992
# DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 1992, n. 517
## <em><strong>((Attuazione della direttiva 90/384/CEE in materia di strumenti per
pesare a funzionamento non automatico, codificata nella direttiva
2009/23/CE, e della direttiva 2014/31/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione
sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico
(rifusione) che ne dispone l'abrogazione.))</strong></em>
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Visto l' art. 12 della legge 19 dicembre 1992, n. 489 , recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 90/384/CEE del Consiglio del 20 giugno 1990 , sull'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento automatico; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1992; Sulla proposta dei Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali e dell'industria, del commercio e dell'artigianto, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro; EMANA il seguente decreto legislativo: Art. 1 (( (Campo di applicazione).)) (( 1. Il presente decreto si applica agli strumenti per pesare a funzionamento non automatico. 2. Ai fini del presente decreto si distinguono le categorie di utilizzazione degli strumenti per pesare a funzionamento non automatico seguenti: a) la determinazione della massa per le transazioni commerciali; b) la determinazione della massa per il calcolo di un pedaggio, di una tariffa, di una tassa, di un premio, di un'ammenda, di una remunerazione, di un'indennità o di un canone di tipo analogo; c) la determinazione della massa per l'applicazione di disposizioni legislative o regolamentari o per perizie giudiziarie; d) la determinazione della massa nella prassi medica nel contesto della pesatura di pazienti per ragioni di controllo, diagnosi e cura; e) la determinazione della massa per la fabbricazione di medicinali su prescrizione medica in farmacia e la determinazione delle masse in occasione delle analisi effettuate in laboratori medici e farmaceutici; f) la determinazione del prezzo in funzione della massa per la vendita diretta al pubblico e la confezione di preimballaggi; g) tutte le applicazioni diverse da quelle menzionate alle lettere da a) a f). ))
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