Decreto Legislativo Non_Fiscale

Decreto Legislativo 64/2023

Norma di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol recante modificazioni del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige: organi della regione e delle province di Trento e Bolzano e funzioni regionali), in materia di patrocinio legale dell'Avvocatura dello Stato. (23G00072)

Pubblicato: 08/06/2023 In vigore dal: 15/05/2023 Documento ufficiale

Quali sono le modalità di patrocinio legale disponibili per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, le Province e gli enti locali secondo il Decreto Legislativo 64/2023?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Legislativo 64/2023 modifica l'articolo 41 del DPR 49/1973, disciplinando le opzioni di patrocinio legale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, le Province di Trento e Bolzano, i comuni e gli enti locali. La norma riconosce la natura fiduciaria dell'incarico legale e consente a questi enti di scegliere tra tre modalità: il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, l'avvocatura interna (ove costituita) oppure professionisti privati esercenti la libera professione. Questa scelta rappresenta un ampliamento dell'autonomia decisionale rispetto al passato. La norma prevede inoltre che gli enti possono stipulare protocolli d'intesa con l'Avvocatura dello Stato per disciplinare specifiche materie, casi e modalità di patrocinio, garantendo flessibilità organizzativa. I protocolli possono essere sottoscritti anche da organismi rappresentativi degli enti locali, purché sia rispettata l'autonomia di ciascun singolo ente nella decisione finale.

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Riferimento normativo

DECRETO LEGISLATIVO 15 maggio 2023, n. 64

Testo normativo

DECRETO LEGISLATIVO n. 64/2023 # DECRETO LEGISLATIVO 15 maggio 2023, n. 64 ## Norma di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol recante modificazioni del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige: organi della regione e delle province di Trento e Bolzano e funzioni regionali), in materia di patrocinio legale dell'Avvocatura dello Stato. (23G00072) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' articolo 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 , recante approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49 recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige: organi della regione e delle province di Trento e Bolzano e funzioni regionali» e, in particolare, l'articolo 41; Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'articolo 107, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 maggio 2023; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Modificazioni del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49 , in materia di patrocinio legale dell'Avvocatura dello Stato 1. L' articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49 è sostituito dal seguente: «Art. 41 - 1. La Regione, le Province, i comuni e gli enti locali, considerata la natura fiduciaria dell'incarico, possono avvalersi del patrocinio legale dell'Avvocatura dello Stato, dell'avvocatura interna, ove costituita, o di soggetti esercenti la libera professione. 2. Gli enti di cui al comma 1 possono stipulare con l'Avvocatura dello Stato protocolli d'intesa volti a disciplinare materie, casi e modalità di patrocinio. I protocolli di intesa possono essere stipulati anche dagli organismi rappresentativi degli enti locali, nel rispetto dell'autonomia di ciascun ente.». Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 maggio 2023 MATTARELLA Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Calderoli, Ministro per gli affari regionali e le autonomie Nordio, Ministro della giustizia Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze Zangrillo, Ministro per la pubblica amministrazione Visto, il Guardasigilli: Nordio NOTE Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni d legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L' art. 87, comma 5, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 , recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre 1972, n. 301. - Il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49 , recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige: organi della regione e delle province di Trento e Bolzano e funzioni regionali», come modificato dall'articolo 1 del presente decreto, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 1973, n. 84. - Il testo dell' articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 , recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige» è il seguente: «Art. 107 (Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale, due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco o ladino). - In seno alla commissione di cui al precedente comma è istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia. Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco o ladino; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano. La maggioranza dei consiglieri provinciali del gruppo linguistico tedesco o italiano può rinunciare alla designazione di un proprio rappresentante in favore di un appartenente al gruppo linguistico ladino». Note all'art. 1: - Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49 , come modificato dal presente decreto, si veda nelle note alle premesse.

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Il Decreto Legislativo 64/2023 riguarda il patrocinio legale e la rappresentanza in giudizio per enti pubblici territoriali, disciplinando l'accesso all'Avvocatura dello Stato, alle avvocature interne e ai professionisti privati. Amministratori pubblici e responsabili legali degli enti locali consultano questa norma per comprendere le modalità di gestione della difesa legale, i protocolli d'intesa e l'autonomia nella scelta del patrocinatore, in applicazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol.

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