Attuazione della direttiva 2006/38/CE, che modifica la direttiva 1999/62/CE, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture. (10G0021)
Qual è l'oggetto del Decreto Legislativo 7/2010 e a quali veicoli si applica la normativa sui pedaggi?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Legislativo 7/2010 attua in Italia la direttiva europea 2006/38/CE, che modifica la precedente direttiva 1999/62/CE sulla tassazione dei veicoli pesanti. La normativa disciplina i pedaggi e i diritti di utenza che gravano sugli autoveicoli pesanti utilizzati per il trasporto di merci su strada quando utilizzano determinate infrastrutture. Si applica quindi alle aziende di trasporto merci che circolano con mezzi pesanti su strade, autostrade e altre infrastrutture soggette a pedaggio. La norma stabilisce i criteri e le definizioni per l'applicazione di questi oneri, armonizzando la legislazione italiana con gli standard europei. Per le imprese di logistica e trasporto, questo decreto è rilevante perché determina quali costi di pedaggio e diritti di utenza devono essere sostenuti e come questi incidono sulla gestione economica dell'attività.
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Riferimento normativo
DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 2010, n. 7
Testo normativo
DECRETO LEGISLATIVO n. 7/2010
# DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 2010, n. 7
## Attuazione della direttiva 2006/38/CE, che modifica la direttiva
1999/62/CE, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti
adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune
infrastrutture. (10G0021)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 , recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, ed in particolare l'articolo 1, comma 3, e l'Allegato B; Vista la direttiva 2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006 , che modifica la direttiva 1999/62/CE , relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 2009; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2010; Sulla proposta dei Ministri per le politiche europee e delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Finalità e campo di applicazione 1. Il presente decreto detta disposizioni sui pedaggi e i diritti di utenza gravanti sugli autoveicoli pesanti, adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture, secondo le definizioni di cui all'articolo 2. N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE). Note alle premesse: - L' art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L' art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - L' art. 1, comma 3, della legge 7 luglio 2009, n. 88 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2009, n. 161, S.O., così recitano: «Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). - 1.-2. (Omissis). 3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonchè, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perchè su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.».
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Il Decreto Legislativo 7/2010 è il riferimento normativo italiano per pedaggi e diritti di utenza su autoveicoli pesanti, tassazione su infrastrutture stradali e trasporto merci su strada. Consulenti fiscali e aziende di logistica lo consultano per la corretta classificazione dei costi di pedaggio, l'applicazione delle tariffe su autostrade e infrastrutture, e la conformità alle direttive europee sulla mobilità delle merci.
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