Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia recanti modifiche al decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111, in materia di viabilita'. (25G00012)
Quali sono le modifiche apportate dal Decreto Legislativo 8/2025 alle competenze dello Stato in materia di viabilità nella Regione Friuli-Venezia Giulia?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Legislativo 8/2025 modifica l'articolo 2 del decreto legislativo 111/2004, che disciplina il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. La principale novità è l'inserimento della lettera f-bis), che attribuisce allo Stato la competenza su "esecuzione, manutenzione e gestione di nuove opere di interesse statale", con definizione di termini, modalità, forme di attuazione, finanziamenti e oneri. Questa nuova funzione statale deve essere esercitata previa intesa con la Regione, secondo quanto previsto dall'articolo 47 dello Statuto speciale. La modifica risponde a esigenze di coordinamento tra lo Stato e la Regione per le infrastrutture viarie di rilevanza nazionale, come evidenziato dal decreto ministeriale del 28 marzo 2023 che ha classificato come strada statale la S.S. 14 Var nel territorio friulano. Per la Regione e gli enti locali, ciò significa che le nuove opere statali dovranno essere concordate attraverso un procedimento di intesa, garantendo una gestione coordinata della rete viaria di interesse nazionale.
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Riferimento normativo
DECRETO LEGISLATIVO 9 gennaio 2025, n. 8
Testo normativo
DECRETO LEGISLATIVO n. 8/2025
# DECRETO LEGISLATIVO 9 gennaio 2025, n. 8
## Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia recanti modifiche al decreto legislativo 1°
aprile 2004, n. 111, in materia di viabilita'. (25G00012)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' articolo 87, quinto comma, della Costituzione ; Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 , recante lo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia e, in particolare, l'articolo 4, primo comma, numero 9); Visto il decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111 , recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti»; Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 28 marzo 2023, recante «Classificazione a strada statale S.S. 14 Var "Variante di Monfalcone e Ronchi dei Legionari" della S.R. GO 26 "Raccordo stradale S.S. 14 - S.P. 19" dal km 0,000 al km 3,287 (intero tratto stradale) e della S.R. GO 19 "Monfalcone - Grado" dal km 0,000 al km 3,267, e contestuale declassificazione a comunale del tratto sotteso di S.S. 14 "della Venezia Giulia" dal km 123,542 al km 127,377»; Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello Statuto speciale; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 9 dicembre 2024; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111 1. All' articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, la lettera f) le parole «all'intesa con la Regione sulla» sono sostituite dalle seguenti: «alla»; b) al comma 3, dopo la lettera f) è inserita la seguente: «f-bis) all'esecuzione, manutenzione e gestione di nuove opere di interesse statale, definendo termini, modalità, forme di attuazione, finanziamenti e oneri»; c) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Ai sensi dell'articolo 47, primo comma, dello Statuto, le funzioni di cui al comma 3, lettere e), f) e f-bis), sono esercitate previa intesa con la Regione.». N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L' art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta l' articolo 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 recante: «Statuto speciale per il Friuli Venezia Giulia», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 1° febbraio 1963 : «In armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonchè nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre Regioni, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie: 1) ordinamento degli Uffici e degli Enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto; 1-bis) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni; 2) agricoltura e foreste, bonifiche, ordinamento delle minime unità culturali e ricomposizione fondiaria, irrigazione, opere di miglioramento agrario e fondiario, zootecnia, ittica, economia montana, corpo forestale; 3) caccia e pesca; 4) usi civici; 5) impianto e tenuta dei libri fondiari; 6) industria e commercio; 7) artigianato; 8) mercati e fiere; 9) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse locale e regionale; 10) turismo e industria alberghiera; 11) trasporti su funivie e linee automobilistiche, tranviarie e filoviarie, di interesse regionale; 12) urbanistica; 13) acque minerali e termali; 14) istituzioni culturali, ricreative e sportive; musei e biblioteche di interesse locale e regionale.». - Il decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111 , recante: «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 2004 . Note all'art. 1: - Il testo dell'articolo 2 del citato decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111 , come modificato dal presente decreto: «Art. 2 (Funzioni statali in materia di viabilità). - 1. Rimane in capo allo Stato la determinazione dei principi fondamentali in materia di grandi reti viarie di trasporto. Spetta, in particolare allo Stato: a) la fissazione di indirizzi normativi generali per la pianificazione pluriennale, la programmazione, la progettazione e la realizzazione della rete stradale nazionale; b) la determinazione di criteri normativi omogenei per la fissazione dei canoni per le licenze e le concessioni, nonchè per l'esposizioni di pubblicità lungo o in vista delle strade statali costituenti la rete nazionale; c) la fissazione dei principi fondamentali in materia di informazione stradale. 2. Resta ferma la competenza normativa esclusiva dello Stato nelle materie concernenti: a) la disciplina della circolazione veicolare ai fini di salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblici e della difesa; b) la definizione di standard e prescrizioni tecniche in materia di sicurezza stradale e norme tecniche relative alle strade e alle loro pertinenze ed alla segnaletica stradale; c) la disciplina della prevenzione degli incidenti e della sicurezza della circolazione stradale. 3. Rimangono altresì in capo allo Stato, in relazione ad esigenze di unitarietà, le funzioni amministrative relative: a) alla relazione annuale al Parlamento sull'esito delle indagini periodiche riguardanti i profili sociali, ambientali ed economici della circolazione stradale ai sensi dell' articolo 1 del decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285 ; b) alla informazione dell'opinione pubblica con finalità prevenzionali ed educative ai sensi dell' articolo 1 del decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285 ; c) alla tenuta dell'archivio nazionale delle strade; d) alla pianificazione e programmazione, nonchè progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione della rete autostradale e dei trafori, sia direttamente che in concessione; e) alla pianificazione e programmazione, nonchè progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione della rete stradale nazionale di collegamento confinario di cui all'elenco allegato sub C); f) alla pianificazione e programmazione della rete stradale nazionale di cui all'elenco allegato sub B); f-bis) all'esecuzione, manutenzione e gestione di nuove opere di interesse statale, definendo termini, modalità, forme di attuazione, finanziamenti e oneri; g) alla determinazione delle tariffe autostradali ed ai criteri di determinazione dei piani finanziari delle società concessionarie; h) all'adeguamento delle tariffe di pedaggio autostradale; i) all'approvazione delle concessioni di costruzione ed esercizio di autostrade; l) al controllo delle concessionarie autostradali, relativamente all'esecuzione dei lavori di costruzione, al rispetto dei piani finanziari e dell'applicazione delle tariffe ed alla stipula delle relative convenzioni; m) alla determinazione annuale delle tariffe relative alle licenze e concessioni ed alla esposizione della pubblicità; n) alla regolamentazione della circolazione veicolare, anche ai sensi degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , per esigenze di sicurezza pubblica e della circolazione, di tutela della salute e di carattere militare. 4. Ai sensi dell'articolo 47, primo comma, dello Statuto, le funzioni di cui al comma 3, lettere e), f) e f-bis), sono esercitate previa intesa con la Regione. 5. Le funzioni concernenti la pianificazione e programmazione delle grandi opere relative alla rete autostradale e ai trafori sono esercitate sulla base di intese generali quadro con la Regione».
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Il Decreto Legislativo 8/2025 riguarda la ripartizione di competenze tra Stato e Regione in materia di viabilità, trasporti e infrastrutture stradali, con particolare riferimento alle funzioni amministrative, alla pianificazione e programmazione della rete stradale nazionale, e alle modalità di finanziamento e gestione delle opere. Amministratori regionali, enti locali e professionisti del settore infrastrutturale consultano questa normativa per comprendere l'ambito di applicazione dell'intesa Stato-Regione, i criteri di classificazione stradale e le responsabilità nella manutenzione e gestione della viabilità di interesse statale.
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