Decreto Ministeriale Non_Fiscale

Decreto Ministeriale 109/2023

Regolamento concernente l'individuazione di ulteriori categorie dell'albo dei consulenti tecnici di ufficio e dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, l'individuazione dei requisiti per l'iscrizione all'albo, nonche' la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco nazionale, ai sensi dell'articolo 13, quarto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, aggiunto, unitamente all'artic

Pubblicato: 11/08/2023 In vigore dal: 04/08/2023 Documento ufficiale

Quali sono le categorie di consulenti tecnici di ufficio disciplinate dal Decreto Ministeriale 109/2023 e quali requisiti devono possedere per l'iscrizione all'albo?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 109/2023 del 4 agosto 2023 stabilisce il regolamento per l'individuazione delle categorie dell'albo dei consulenti tecnici di ufficio (CTU) e i relativi settori di specializzazione. Questo decreto si applica a tutti i professionisti che intendono iscriversi negli albi istituiti presso i tribunali italiani per svolgere incarichi di consulenza tecnica nei procedimenti civili. Il decreto disciplina i requisiti necessari per l'iscrizione, gli obblighi di formazione continua e le modalità di mantenimento dell'iscrizione, nonché le procedure telematiche per la presentazione delle domande. Il regolamento prevede che l'elenco nazionale dei consulenti tecnici sia gestito informaticamente presso il Ministero della Giustizia, accessibile al pubblico attraverso il portale telematico, e che gli incarichi e i compensi siano pubblicati sui siti degli uffici giudiziari. Aspetto rilevante è che le domande di iscrizione devono essere presentate esclusivamente per via telematica, corredate dalla documentazione richiesta dal decreto stesso, e che i consulenti devono rispettare obblighi di aggiornamento professionale continuo per mantenere l'iscrizione.

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Riferimento normativo

DECRETO 4 agosto 2023, n. 109

Testo normativo

DECRETO n. 109/2023 # DECRETO 4 agosto 2023, n. 109 ## Regolamento concernente l'individuazione di ulteriori categorie dell'albo dei consulenti tecnici di ufficio e dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, l'individuazione dei requisiti per l'iscrizione all'albo, nonche' la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco nazionale, ai sensi dell'articolo 13, quarto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, aggiunto, unitamente all'articolo 24-bis, rispettivamente dall'articolo 4, comma 2, lettere a) e g), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, e richiamato dagli articoli 15 e 16 delle stesse disposizioni per l'attuazione, come novellati, dallo stesso articolo 4, comma 2, lettera b) nn. 1 e 3, lettera c), nn. 1 e 2. (23G00121) IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 , relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); Visto il ((Titolo II)), capo II delle disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 , come modificato dall' articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 ; Visto in particolare, l'articolo 13, quarto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile , il quale prevede che, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, sono stabilite le ulteriori categorie dell'albo dei consulenti tecnici e i settori di specializzazione di ciascuna categoria, i requisiti per l'iscrizione all'albo e i contenuti e le modalità della comunicazione ai fini della formazione, della tenuta e dell'aggiornamento dell'elenco nazionale di cui all'articolo 24-bis, delle stesse disposizioni di attuazione; Visto in particolare, inoltre, l'articolo 15, primo, sesto e settimo comma, delle medesime disposizioni, i quali prevedono che possono ottenere l'iscrizione nell'albo coloro che rispettano i requisiti determinati con lo stesso decreto ministeriale e con lo stesso decreto sono stabiliti i requisiti per l'iscrizione, gli obblighi di formazione continua e gli altri obblighi da assolvere per il mantenimento dell'iscrizione, le modalità per la verifica del loro assolvimento e i casi di sospensione volontaria; Visto in particolare, altresì, l'articolo 16, secondo comma, n. 5-bis, delle disposizioni di attuazione, il quale prevede che la domanda deve essere corredata dagli ulteriori documenti richiesti dallo stesso decreto ministeriale; Visti in particolare, infine, gli articoli 23 e 24-bis, delle disposizioni di attuazione, i quali prevedono che gli incarichi e i compensi sono pubblicati sul sito dell'ufficio giudiziario e che presso il Ministero della giustizia è istituito un elenco nazionale dei consulenti tecnici, suddiviso per categorie e contenente l'indicazione dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, nel quale, tramite i sistemi informatici del processo civile, confluiscono le annotazioni dei provvedimenti di nomina e che l'elenco è tenuto con modalità informatiche ed è accessibile al pubblico attraverso il portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia; Visto l' articolo 39, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 , il quale prevede che la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco di cui all'articolo 24-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile , introdotto dal medesimo decreto, sono disciplinate con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia; Visto l'articolo 32, del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 , che disciplina le attribuzioni delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; Visto l' articolo 16, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 , che detta norme in materia di domicilio professionale; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , « Codice in materia di protezione dei dati personali , recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 , relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE »; Visto il decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 , recante «Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell' articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34 »; Visto l' articolo 16-novies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito, con modificazioni, con legge 17 dicembre 2012, n. 221 , il quale prevede che le domande di iscrizione all'albo dei consulenti tecnici e i documenti allegati sono inserite, a cura di coloro che le propongono, con modalità esclusivamente telematiche; che gli albi sono tenuti con modalità esclusivamente informatiche; che a tal fine il responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia stabilisce le necessarie specifiche tecniche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 , recante «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonchè della disciplina dei relativi ordinamenti»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 febbraio 2015 recante «Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria»; Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, che in data 17 maggio 2023 ha espresso il parere n. 217; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 luglio 2023; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , effettuata con nota del 2 agosto 2023; Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle imprese e del made in Italy; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intendono per: a) «albo»: l'albo dei consulenti tecnici d'ufficio istituito in ogni tribunale; b) «aspirante»: colui che ha proposto domanda di iscrizione all'albo; c) «comitato»: il comitato previsto dall'articolo 14 delle disposizioni di attuazione; d) «consulente»: colui che è iscritto nell'albo; e) «dichiarazione sostitutiva»: la dichiarazione sostitutiva di certificazione e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà previste dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ; f) «disposizioni di attuazione»: le disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 ; g) «elenco nazionale»: l'elenco nazionale dei consulenti tecnici previsto dall'articolo 24-bis delle disposizioni di attuazione e istituito presso il Ministero; h) «Ministero»: il Ministero della giustizia; i) «presidente»: il presidente del tribunale presso cui è istituito l'albo; l) «professionista»: il soggetto che svolge un'attività avente ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale o non intellettuale.

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Il Decreto Ministeriale 109/2023 è il riferimento normativo per chi opera come consulente tecnico di ufficio, disciplinando l'iscrizione all'albo, i settori di specializzazione, i requisiti professionali e la formazione continua. Professionisti, commercialisti e esperti contabili che desiderano svolgere incarichi di CTU devono consultare questo decreto per comprendere le categorie disponibili, le modalità telematiche di iscrizione, gli obblighi di aggiornamento professionale e le procedure di verifica del mantenimento dei requisiti presso l'elenco nazionale istituito al Ministero della Giustizia.

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