Decreto Ministeriale Non_Fiscale

Decreto Ministeriale 119/2000

Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennita' di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della legge 3 agosto 1999, n. 265.

Pubblicato: 13/05/2000 In vigore dal: 04/04/2000 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO 4 aprile 2000, n. 119

Testo normativo

DECRETO n. 119/2000 # DECRETO 4 aprile 2000, n. 119 ## Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennita' di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della legge 3 agosto 1999, n. 265. IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 3 agosto 1999, n. 265 , recante disposizioni in materia di autonomia e di ordinamento degli enti locali, nonchè modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142 ; Visto l' articolo 23, comma 9, della legge 3 agosto 1999, n. 265 , in base al quale la misura minima delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori degli enti locali è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell'interno adottato di concerto con quello del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Visti i criteri indicati dalle lettere a), b), c), d), e) ed f) del medesimo articolo 23, comma 9; Ritenuto che in applicazione dei suddetti criteri si deve aver riguardo a funzioni, compiti e organizzazione degli enti locali secondo la specificità delle varie tipologie; Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali; Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e successive modifiche ed integrazioni; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 febbraio 2000; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri effettuata ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , con nota del 17 marzo 2000; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 1. Le indennità di funzione per i sindaci ed i presidenti delle province e i gettoni di presenza per i consiglieri comunali e provinciali per la partecipazione a consigli e commissioni sono fissati in relazione alle categorie di amministratori e alla dimensione demografica nelle misure riportate nella tabella A, allegata al presente decreto. 2. In ogni caso l'importo dell'indennità di funzione del presidente della provincia e quello del sindaco del comune capoluogo della provincia stessa devono essere equivalenti, prendendo come riferimento l'importo tra i due che, come determinato ai sensi del presente decreto, risulti maggiore, salvo quanto previsto dal successivo articolo 3, comma 5. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse. - La legge 3 agosto 1999, n. 265 , in supplemento ordinario n. 149/L alla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 1999 , reca: "Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonchè modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142 ". - Il testo dell' art. 23, comma 9, della legge 3 agosto 1999, n. 265 , è il seguente: "9. La misura minima delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, adottato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e dalla programmazione economica, ai sensi dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nel rispetto dei seguenti criteri: a) equiparazione del trattamento per categorie di amministratori; b) articolazione delle indennità in rapporto con la dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonchè dell'ammontare del bilancio di parte corrente; c) articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vicesindaci e dei vicepresidenti delle province, degli assessori e dei consiglieri che hanno optato per tale indennità, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana; d) definizione di speciali indennità di funzione per gli amministratori delle città metropolitane in relazione alle particolari funzioni ad esse assegnate; e) determinazione dell'indennità spettante al presidente della provincia e al sindaco dei comuni con popolazione superiore a 10 mila abitanti, comunque non inferiore al trattamento economico fondamentale del segretario generale dei rispettivi enti; per i comuni con popolazione inferiore a 10 mila abitanti, nella determinazione dell'indennità si tiene conto del trattamento economico fondamentale del segretario comunale; f) previsione dell'integrazione dell'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con una somma pari a una indennità, mensile spettante per ciascun anno di mandato". - Il testo dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall' art. 7 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , è il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per le materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi devono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".

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