Regolamento recante norme per la determinazione della tariffa delle tasse automobilistiche per gli autoveicoli per trasporto di cose di peso complessivo a pieno carico pari o superiore a dodici tonnellate.
Quali sono i criteri di determinazione delle tasse automobilistiche per gli autocarri con peso complessivo a pieno carico pari o superiore a 12 tonnellate secondo il DM 121/1999?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 121/1999 stabilisce le tariffe delle tasse automobilistiche per gli autoveicoli commerciali destinati al trasporto di merci con peso complessivo a pieno carico pari o superiore a 12 tonnellate. La normativa si applica a livello nazionale e riguarda sia gli autocarri singoli che i complessi (autotreni e autoarticolati) utilizzati da imprese di trasporto e logistica. Le tasse sono determinate sulla base di tre parametri principali: il peso complessivo a pieno carico, il numero degli assi e il tipo di sospensione dell'asse motore, abbandonando il precedente criterio della sola portata. Per gli autocarri, le tariffe variano per gruppi tariffari secondo la regione di immatricolazione del veicolo, come indicato nella tabella A allegata al decreto; per i complessi, invece, le tariffe sono uniformi su tutto il territorio nazionale secondo la tabella B. Un aspetto rilevante è la riduzione del 20% della tassa per i veicoli dotati di sospensione pneumatica o equivalente all'asse motore, incentivo volto a favorire tecnologie meno inquinanti. Per i complessi è prevista inoltre un'integrazione di tassa quando la somma delle tasse dovute per i singoli componenti risulta inferiore all'importo stabilito per il complesso, con versamento minimo di quattro mesi.
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Riferimento normativo
DECRETO 9 aprile 1999, n. 121
Testo normativo
DECRETO n. 121/1999
# DECRETO 9 aprile 1999, n. 121
## Regolamento recante norme per la determinazione della tariffa delle
tasse automobilistiche per gli autoveicoli per trasporto di cose di
peso complessivo a pieno carico pari o superiore a dodici tonnellate.
IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l' articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 43 , secondo il quale le tasse automobilistiche per gli autoveicoli per trasporto di cose di peso complessivo a pieno carico pari o superiore a 12 tonnellate sono commisurate, invece che alla portata, al peso complessivo a pieno carico, al numero degli assi e al tipo di sospensione dell'asse motore, la quale ultima, se pneumatica o di tipo equivalente, comporta una riduzione della tassa del 20 per cento; Visto l'articolo 4 del citato decreto che, per gli autoveicoli sopraindicati, stabilisce sette classi in base alla portata in modo da garantire per l'anno 1998 l'invarianza del gettito riscosso nel 1997, per gli autoveicoli inclusi nelle predette classi; Visto il successivo articolo 7 il quale prevede che per le regioni a statuto speciale, gli importi di tassa siano stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, osservando le prescrizioni del precitato articolo 4, facendo comunque in modo, che le tasse così determinate, non risultino inferiori all'importo minimo indicato in ecu nella tabella A annessa al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 43 ; Considerato che anche per le regioni a statuto ordinario occorre determinare le tasse in questione; Visto l' articolo 6 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 43 , secondo il quale, quando la somma degli importi della tassa dovuta per i singoli componenti risulta inferiore agli importi minimi indicati in ecu nella tabella B annessa al citato decreto, per la circolazione dei complessi (autotreni e autoarticolati), è dovuta l'integrazione della tassa sino a detti importi, secondo le modalità da stabilirsi con decreto del Ministro delle finanze; Visto il successivo articolo 8, il quale prevede che il valore dell'ecu, per la conversione in valuta nazionale degli importi indicati nelle tabelle A e B annesse al ripetuto decreto legislativo è quello relativo al primo giorno lavorativo di ottobre di ciascun anno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, e che il valore pubblicato nella Gazzetta in questione del 2 ottobre 1997, da valere per l'anno 1998, è di lire 1927,96; Atteso: che per la determinazione degli importi indicati nelle sottoriportate tabelle sono stati presi in considerazione i tariffari relativi alla portata in vigore in ciascuna regione, ai fini della collocazione dei veicoli nelle fasce di portata previste dall' articolo 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 43 ; che gli importi ottenuti per ciascuna fascia sono stati poi confrontati con quelli minimi previsti dalla tabella A del predetto decreto legislativo, previa conversione in lire degli importi della stessa tabella stabiliti in ecu; che è stato assunto come importo tariffario quello maggiore tra i due, con gli aggiustamenti richiesti, al fine di garantire l'invarianza di gettito rispetto al 1997, come previsto dagli articoli 4 e 7 del citato decreto legislativo n. 43 del 1997 ; che gli importi come innanzi ottenuti sono ridotti del 20% per i veicoli muniti di sospensioni pneumatiche o equivalenti; che per i complessi la tassazione è stabilita convertendo in lire gli importi della tabella B annessa allo stesso decreto legislativo n. 43 del 1997 ; Visto l' articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463 , con il quale viene data la facoltà al Ministro delle finanze di stabilire nuovi termini e modalità di pagamento delle tasse automobilistiche e di modificare le forme, i termini e le modalità di pagamento dello stesso tributo; Visto l' articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 31 agosto 1998; Vista la comunicazione, n. 3-8552 del 5 marzo 1999, al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Tariffe applicabili agli autoveicoli per il trasporto di cose di peso complessivo a pieno carico pari o superiori a 12 tonnellate. 1. Le tasse automobilistiche per i veicoli per il trasporto di cose di peso complessivo a pieno carico pari o superiore a 12 tonnellate sono commisurate al peso complessivo, al numero degli assi e al tipo di sospensione per l'asse motore. 2. L'importo per gli autocarri è quello risultante dalla tabella A allegata al presente decreto ed è distinto per gruppi tariffari secondo la regione nella quale l'autocarro è immatricolato. 3. Per i complessi gli importi sono quelli risultanti dalla tabella B, unici per tutto il territorio nazionale. L'integrazione di tassa prevista per la circolazione dei complessi è dovuta quando la somma delle tasse corrisposte per i singoli componenti risulta inferiore a quella stabilita per il complesso dalla tabella B. L'integrazione deve essere corrisposta per un periodo minimo di quattro mesi decorrente dall'inizio del periodo fisso quadrimestrale in corso alla data in cui sorge l'obbligo al pagamento dell'integrazione. Continua ad applicarsi l'articolo 5, quarantunesimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 , convertito dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 . 4. La tassa è ridotta del 20 per cento per gli autoveicoli per il trasporto di cose di cui al comma 1 muniti di sospensione pneumatica all'asse o agli assi motore, o di sospensione riconosciuta ad essa equivalente, a norma dell' articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 43 . Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 43 , recante: "Attuazione della direttiva 93/89/CEE , relativa all'applicazione delle tasse su taluni veicoli commerciali adibiti al trasporto di merci su strada, nonchè dei pedaggi e diritti d'utenza riscossi per l'uso di alcune infrastrutture", è pubblicato nel supplemento ordinario n. 48 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 54 del 6 marzo 1997. - Si riporta il testo dell' art. 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463 : "Art. 18. - Il Ministro per le finanze ha facoltà di stabilire con proprio decreto nuove forme di pagamento delle tasse automobilistiche e di modificare le forme, i termini e le modalità di pagamento dello stesso tributo previsti dagli articoli 2, penultimo comma, 5 e 6 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 ". - Si riporta il testo dell' art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di ''regolamentò', sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale". Nota all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 15, quarantunesimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 , convertito dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 : "Per i rimorchi e i semirimorchi di proprietà di una stessa impresa, che possono essere trainati alternativamente da più motrici appartenenti alla medesima impresa, le tasse possono essere corrisposte cumulativamente, previa convenzione da stipularsi annualmente con la competente intendenza di finanza, nella misura risultante dal prodotto del numero delle motrici di cui l'impresa dispone per la tassa massima annua prevista per i rimorchi e i semirimorchi dalla tariffa F) annessa alla legge 21 maggio 1955, n. 463 ".
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Il DM 121/1999 è il riferimento normativo per la tassazione degli autoveicoli commerciali pesanti, disciplinando il calcolo delle tasse automobilistiche in base a peso complessivo, numero assi e sospensioni pneumatiche. Aziende di trasporto, spedizionieri e consulenti fiscali lo consultano per determinare correttamente gli obblighi tributari su autocarri e autotreni, nonché per valutare i benefici fiscali derivanti da tecnologie di sospensione equivalenti e le modalità di integrazione tariffaria per i complessi veicolari.
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