Decreto Ministeriale

Decreto Ministeriale 140/2013

Regolamento recante aggiornamento al decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973 recante: "Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale" limitatamente agli acciai inossidabili. (13G00184)

Pubblicato: 16/12/2013 In vigore dal: 11/11/2013 Documento ufficiale

Quali sono i limiti di migrazione specifica per cromo, nichel e manganese negli acciai inossidabili destinati al contatto alimentare secondo il Decreto Ministeriale 140/2013?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 140/2013 aggiorna la disciplina igienica degli acciai inossidabili utilizzati per imballaggi, recipienti e utensili destinati a venire a contatto con alimenti. La normativa si applica a tutti i produttori e importatori di oggetti in acciaio inossidabile per uso alimentare, stabilendo modalità precise per verificare l'idoneità di questi materiali. In pratica, gli oggetti devono essere sottoposti a prove di migrazione globale e migrazione specifica di sostanze critiche come cromo trivalente, nichel e manganese. I limiti massimi consentiti sono fissati a 0,1 ppm per ciascuna di queste tre sostanze. Per gli oggetti di uso ripetuto, la determinazione della migrazione specifica deve essere effettuata su tre "attacchi" successivi, considerando il liquido di cessione del terzo attacco. Questa normativa è particolarmente rilevante per le aziende produttrici di stoviglie, pentolame, attrezzature da cucina e per i distributori che devono garantire la conformità dei prodotti prima della commercializzazione.

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Riferimento normativo

DECRETO 11 novembre 2013, n. 140

Testo normativo

DECRETO n. 140/2013 # DECRETO 11 novembre 2013, n. 140 ## Regolamento recante aggiornamento al decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973 recante: "Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale" limitatamente agli acciai inossidabili. (13G00184) IL MINISTRO DELLA SALUTE Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283 , concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande; Visto l' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777 , come modificato dall' articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108 ; Visto il regolamento CE n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE ; Visto il decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973 , concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2010, n. 258 , recante aggiornamento del citato decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973 limitatamente agli acciai inossidabili; Ritenuto di dover procedere all'aggiornamento del decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973 sulla base delle richieste avanzate dalle aziende interessate; Ritenuto di dover provvedere ad ulteriori modificazioni del decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973 relativamente all'accertamento dell'idoneità degli oggetti in acciaio inossidabile; Ritenuto di procedere per ragioni di semplificazione normativa all'abrogazione espressa di disposizioni preesistenti relative agli acciai inossidabili; Visto l' articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Sentito il Consiglio superiore di sanità che si è espresso nella seduta del 19 febbraio 2013; Vista la comunicazione alla Commissione dell'Unione europea effettuata in data 22 febbraio 2013 ai sensi della direttiva 98/34/CE ; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 aprile 2013; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , effettuata in data 9 agosto 2013; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 1. L'articolo 37 del decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973 è sostituito come segue: «Art. 37. - L'idoneità degli oggetti in acciaio inossidabile a venire in contatto con gli alimenti deve essere accertata: per quanto riguarda la migrazione globale, con le modalità indicate nella sezione 1 dell'allegato IV; per quanto riguarda la migrazione specifica del cromo e del nichel, ove richiesto, con le modalità indicate nella sezione 2, punti 3 e 5, dell'allegato IV; per quanto riguarda la migrazione specifica del manganese, ove richiesto, con le modalità indicate nella sezione 2, punto 10, dell'allegato IV. Nel caso di oggetti di uso ripetuto, la determinazione della migrazione specifica viene effettuata con tre «attacchi» successivi di uguale durata, sul liquido di cessione proveniente dal terzo «attacco». Nel caso di oggetti che possono essere impiegati in contatto con qualsiasi tipo di alimenti, la valutazione di idoneità può essere basata sulle seguenti prove, in quanto ritenute più severe tra quelle previste nella sezione 1 dell'allegato IV: per oggetti destinati a contatto prolungato a temperatura ambiente: soluzione acquosa di acido acetico al 3 per cento, per 10 giorni a 40 °C; per oggetti destinati ad uso ripetuto, di breve durata a caldo o a temperatura ambiente: soluzione acquosa di acido acetico al 3 per cento, a 100 °C per 30 minuti; tre «attacchi» successivi, con determinazione della migrazione globale e della migrazione specifica del cromo, del nichel e del manganese sul liquido di cessione proveniente dal terzo «attacco». Per gli oggetti di cui al presente capo i limiti di migrazione specifica sono i seguenti: cromo (trivalente), non più di 0,1 ppm; nichel, non più di 0,1 ppm; manganese, non più di 0,1 ppm.». Avvertenze: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per i provvedimenti comunitari vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE). Note alle premesse: - Il regolamento CE n.1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE , è stato pubblicato nella GUUE serie L n. 338 del 13 novembre 2004 . - La legge 30 aprile 1962, n. 283 (modifica degli articoli 242 , 243 , 247 , 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 : Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 4 giugno 1962 . - Il testo dell' art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777 (Attuazione della direttiva CEE n. 76/893 relativa ai materiali ed agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari), come modificato dall' art. 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108 (Attuazione della direttiva 89/109/CEE concernente i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari), è il seguente: «Art. 3. - 1. Con decreti del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, sono indicati per i materiali e gli oggetti, destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari, di cui all'allegato I, da soli o in combinazione tra loro, i componenti consentiti nella loro produzione, e, ove occorrano, i requisiti di purezza e le prove di cessione alle quali i materiali e gli oggetti debbono essere sottoposti per determinare l'idoneità all'uso cui sono destinati nonchè le limitazioni, le tolleranze e le condizioni di impiego sia per i limiti di contaminazione degli alimenti che per gli eventuali pericoli risultanti dal contatto orale. 2. Per i materiali e gli oggetti di materia plastica, di gomma, di cellulosa rigenerata, di carta, di cartone, di vetro, di acciaio inossidabile, di banda stagnata, di ceramica e di banda cromata valgono le disposizioni contenute nei decreti ministeriali 21 marzo 1973, 3 agosto 1974, 13 settembre 1975, 18 giugno 1979, 2 dicembre 1980, 25 giugno 1981, 18 febbraio 1984, 4 aprile 1985 e 1° giugno 1988, n. 243 . 3. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, procede all'aggiornamento e alle modifiche da apportare ai decreti di cui ai commi 1 e 2. 4. Chiunque impieghi nella produzione materiali o oggetti destinati, da soli o in combinazione tra loro, a venire a contatto con le sostanze alimentari, in difformità da quanto stabilito nei decreti di cui ai commi 1 e 2, è punito per ciò solo con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquemilioni a lire quindicimilioni». - Il decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2010, n. 258 (Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, limitatamente agli acciai inossidabili), abrogato dal presente decreto, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 2011 . - Il testo dell' art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri) è il seguente: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale».

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Il Decreto Ministeriale 140/2013 rappresenta il riferimento normativo per chi opera nel settore della produzione e commercializzazione di acciai inossidabili per alimenti, disciplinando migrazione globale, migrazione specifica, limiti di contaminazione e conformità al Regolamento CE 1935/2004. Aziende manifatturiere, importatori e distributori consultano questa normativa per verificare idoneità igienica, requisiti di purezza e modalità di prova dei materiali destinati al contatto alimentare.

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