Decreto Ministeriale Non_Fiscale

Decreto Ministeriale 148/1992

Regolamento concernente modificazioni al regolamento sui criteri e sulle modalita' per le verifiche di cui al comma 10 dell'art. 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, recante misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988, nonche' delega al Governo per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti e dei relativi benefici, approvato con decreto ministeriale 20 luglio 1989, n.

Pubblicato: 21/02/1992 In vigore dal: 03/01/1992 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO 3 gennaio 1992, n. 148

Testo normativo

DECRETO n. 148/1992 # DECRETO 3 gennaio 1992, n. 148 ## Regolamento concernente modificazioni al regolamento sui criteri e sulle modalita' per le verifiche di cui al comma 10 dell'art. 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, recante misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988, nonche' delega al Governo per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti e dei relativi benefici, approvato con decreto ministeriale 20 luglio 1989, n. 293. IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 15 ottobre 1990, n. 295 , recante modifiche ed integrazioni all' art. 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291 , e successive modificazioni, in materia di accertamento dell'invalidità civile; Visto l'art. 3, comma 1, della stessa legge 15 ottobre 1990, n. 295 , il quale prevede che, con la procedura stabilita dai commi 9 e 10 dell'art. 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291 , si provvede alle modifiche al vigente ordinamento rese necessarie per effetto delle disposizioni recate dalla citata legge n. 295; Visto il decreto 20 luglio 1989, n. 293, recante il regolamento concernente i criteri e le modalità per le verifiche di cui al comma 10 dell'art. 3 della legge 26 luglio 1988, n. 291 , relativa alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173 ; Ritenuta la necessità di apportare alcune modifiche al citato decreto 20 luglio 1989, n. 293; Visto l' art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 17 ottobre 1991; Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 con nota n. 05215 del 17 dicembre 1991; ADOTTA il seguente regolamento: Art. 1 1. Al comma 1 dell'art. 8 del decreto 20 luglio 1989, n. 293, le parole "La Direzione generale delle pensioni di guerra e dei servizi vari" sono sostituite dalle seguenti: "La Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra". 2. Al comma 3 dell'art. 1 del decreto 20 luglio 1989, n. 293, le parole "dal direttore generale delle pensioni di guerra e dei servizi vari" sono sostituite dalle seguenti: "dal direttore generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra". 3. Quanto disposto dal precedente comma 2 si estende alle medesime espressioni contenute nel comma 1 dell'art. 5, nel comma 2 dell'art. 7, nei commi 1 e 2 dell'art. 9, nel comma 1 dell'art. 10 del citato decreto 20 luglio 1989, n. 293. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Per il testo dell'intero art. 3 del D.L. n. 173/1988 si veda in nota alle premesse. Note alle premesse: - Il D.L. n. 173/1988 reca: "Misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988". Si trascrive il testo del relativo art. 3: "Art. 3 (Norme per il riconoscimento della invalidità civile). - 1. Le domande per ottenere la pensione, l'assegno o l'indennità di cui alle leggi 26 maggio 1970, n. 381 , e successive modificazioni, 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, 30 marzo 1971, n. 118, e suc- cessive modificazioni, e 11 febbraio 1980, n. 18, e succes- sive modificazioni, devono essere presentate alle commissioni mediche per le pensioni di guerra - che assumono la denominazione "commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile" - di cui all' art. 105 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 , e successive modificazioni. La certificazione medica da allegare alla domanda presentata ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18 , e successive modificazioni, dovrà contenere la dicitura: "Persona impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore" oppure "Persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita". Le commissioni esaminano le domande secondo le disposizioni recate dalle leggi sopraindicate, dando la precedenza a quelle relative alle più gravi forme di invalidità e, per gli accertamenti sanitari occorrenti, possono avvalersi delle strutture del Servizio sanitario nazionale o di quelle della Sanità militare. Le commissioni, effettuata l'istruttoria di competenza, trasmettono il relativo verbale di visita all'interessato ed il relativo verbale, con gli allegati, alla competente prefettura, la quale provvede alla definizione della pratica secondo le disposizioni di legge vigenti. 2. Contro i provvedimenti di definizione delle domande previsti dal comma 1 è ammesso, entro sessanta giorni dalla notifica, ricorso in carta semplice al Ministro dell'interno, che provvede, sentito il Ministro del tesoro e su parere della commissione medica superiore - che assume la denominazione "commissione medica superiore e di invalidità civile" - di cui all' art. 106 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 , e successive modificazioni. Per gli accertamenti che risultino necessari, la commissione medica predetta si avvale delle strutture periferiche del Servizio sanitario nazionale o di quelle della Sanità militare. Avverso la decisione del ricorso è ammessa la tutela giurisdizionale dinanzi al giudice ordinario. 3. La commissione medica superiore e di invalidità civile e le commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile, sono di volta in volta integrate con un sanitario in rappresentanza, ciascuno, dell'Unione italiana ciechi, dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti, dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili e dell'Associazione nazionale famiglie dei fanciulli e adulti subnormali, ogni qualvolta devono pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie. 4. In sede di accertamento sanitario, la persona interessata può farsi assistere dal medico di fiducia. 5. Il numero complessivo massimo di sanitari attualmente stabilito in duecentoventi unità per le commissioni mediche per le pensioni di guerra e in centodieci unità per la commissione medica superiore dall' art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 , è aumentato, rispettivamente, fino a cinquecento unità e fino a duecento unità. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 2.800 milioni annui da iscrivere ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Per soddisfare le esigenze derivanti dal presente decreto sono istituite, con decreto del Ministro del tesoro, in aggiunta a quelle esistenti, ulteriori commissioni mediche periferiche in modo da garantire almeno una commissione per ciascuna provincia. Entro i limiti numerici sopraindicati, possono essere chiamati a far parte delle commissioni mediche periferiche e della commissione medica superiore, oltre ad ufficiali medici del servizio permanente o medici delle altre categorie previste, anche medici civili e specialisti con i quali vengono stipulate convenzioni annue secondo le modalità stabilite dall' art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 , e successive modificazioni. Al predetto onere si provvede con una corrispondente quota delle economie realizzate per effetto dell'applicazione del presente articolo. 6. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro del tesoro previsto dal comma 5. Sino a tale data gli organi esistenti continuano ad operare dando la precedenza, nell'esame delle domande, a quelle relative alle più gravi forme di invalidità. Le domande giacenti presso le unità sanitarie locali e le prefetture, non ancora definite alla data predetta, sono trasmesse a cura dell'amministrazione suddetta alle commissioni mediche territorialmente competenti. Le commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile si considerano validamente costituite e possono operare anche in assenza dei membri integratori ove questi non siano stati designati dai competenti enti ed associazioni entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 7. Per garantire il supporto amministrativo necessario alle commissioni di cui al comma 5, il personale delle unità sanitarie locali che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, svolge tale attività nelle commissioni di prima istanza, può essere comandato presso le commissioni istituite con il presente articolo, con le medesime qualifiche e funzioni ricoperte nelle unità sanitarie locali di appartenenza. 8. Restano in vigore le disposizioni delle leggi richiamate al comma 1, non sostituite o modificate dalle disposizioni del presente decreto, come modificato dalla legge di conversione. 9. Con decreto del Ministro del tesoro, sentiti i Ministri dell'interno e della sanità, sono emanate le norme di coordinamento per l'esecuzione delle disposizioni contenute nel presente articolo. 10. Con decreto del Ministro del tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno od indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte. Dei casi di revoca il Ministro dà comunicazione alla Corte dei conti per le eventuali azioni di responsabilità". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1. - Si trascrive, nell'ordine, il testo degli articoli 1 , 5 , 7 , 8 , 9 e 10 del D.M. n. 293/1989 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 193 del 19 agosto 1989), come modificati dal presente articolo nonchè dagli articoli 2 e 3 che seguono, per quanto riguarda gli articoli 7 e 8: "Art. 1. - 1. La verifica di cui al comma 10 dell'art. 3 della legge 26 luglio 1988, n. 291 , ha lo scopo di accertare che i requisiti sanitari e giuridico-economici condizione per usufruire della pensione, dell'assegno o dell'indennità previste dalla legge 26 maggio 1970, n. 381 , e successive modificazioni, concernente i sordomuti, dalla legge 27 maggio 1970, n. 382 , e successive modificazioni, concernente i ciechi civili, dalla legge 30 marzo 1971, n. 118 , e successive modificazioni, concernente i mutilati ed invalidi civili e dalla legge 11 febbraio 1980, n. 18 , e successive modificazioni, concernente norme in materia di indennità di accompagnamento, riconosciuti in base alle disposizioni legislative all'epoca vigenti, permangono tuttora, qualora ciò sia richiesto per continuare ad avvalersi delle provvidenze accordate. 2. Le verifiche di cui sopra sono disposte secondo un programma annuale in relazione alle risorse di medici e di funzionari disponibili in modo da effettuarne un numero adeguato in proporzione alla consistenza in essere delle pensioni, degli assegni e delle indennità per le grandi ripartizioni geografiche di Italia che saranno individuate dall'amministrazione. 3. Il programma annuale, di cui al comma precedente, è predisposto dal direttore generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra e dei servizi vari ed è sottoposto all'approvazione del Ministro del tesoro". "Art. 5. - 1. Il direttore generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra dispone le verifiche per l'accertamento della permanenza dei requisiti prescritti nei confronti dei titolari di pensione, di assegno o di indennità e a tal fine incarica ufficiali medici o medici civili convenzionati appartenenti alle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile o alla commissione medica superiore per le pensioni di guerra e di invalidità civile, nonchè dipendenti funzionari per la verifica dei requisiti giuridico- economici e, ove occorra, per l'espletamento di adempimenti amministrativi di supporto agli accertamenti sanitari". "Art. 7. - 1. I beneficiari di pensione, di assegno o di indennità convocati a visita a termine del precedente art. 4 sono sottoposti agli accertamenti da parte dei medici incaricati presso le strutture delle commissioni mediche periferiche o della commissione medica superiore o presso quelle del Servizio sanitario nazionale o della sanità militare, come previsto dall' art. 3 della legge 26 luglio 1988, n. 291 . Le strutture del Servizio sanitario nazionale e della sanità militare sono tenute ad effettuare gli accertamenti richiesti, per il tramite del presidente della commissione medica periferica, dai medici incaricati di effettuare le verifiche entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. 2. Il direttore generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra comunica ai presidenti delle cennate commissioni le opportune indicazioni ai fini del coordinamento e del migliore espletamento degli adempimenti necessari per gli accertamenti sanitari cui devono essere sottoposti i beneficiari suddetti. 3. La Direzione generale comunica all'interessato la data e il luogo in cui deve essere sottoposto a visita per gli occorrenti accertamenti sanitari mediante raccomandata espresso con avviso di ricevimento da inviarsi trenta giorni prima. Con la medesima comunicazione si avverte l'interessato che: a) ove non si presenti alla visita senza giustificato motivo sarà sospesa la provvidenza di cui è titolare; b) ove lo ritenga può farsi assistere nella visita da un suo medico di fiducia; c) può consegnare personalmente il certificato di nascita; il certificato di cittadinanza italiana; la dichiarazione di responsabilità, ai sensi dell' art. 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114 , circa la propria situazione reddituale con riferimento all'anno precedente quello della visita medica per cui è stato convocato; d) la dichiarazione di non essere ricoverato gratuitamente in strutture pubbliche che provvedono alla sua assistenza. L'interessato può chiedere di essere visitato a domicilio qualora si trovi nella obiettiva impossibilità di muoversi, presentando all'uopo domanda alla suddetta Direzione generale con allegato certificato medico attestante tale impossibilità da trasmettere mediante raccomandata espresso con avviso di ricevimento". "Art. 8. - 1. La verifica dei requisiti giuridico- economici è effettuata dai funzionari all'uopo incaricati contemporaneamente agli accertamenti sanitari effettuati dai medici incaricati sulla base della documentazione che i visitandi possono presentare in quella circostanza oppure presso la Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra sulla base degli atti risultanti dai fascicoli trasmessi, su richiesta di tale Direzione generale, dalle competenti prefetture, ovvero, secondo le esigenze, nell'uno e nell'altro modo suindicati. 2. Ai fini di detta verifica i funzionari incaricati si avvalgono di ogni altra certificazione, dichiarazione, dati e notizie ritenuti opportuni da richiedersi ai competenti Ministeri o enti o agli stessi titolari di pensioni, di assegni o di indennità per il tramite della cennata Direzione generale. Tali Ministeri ed enti devono corrispondere alla richiesta di documentazione entro il termine di trenta giorni dalla data della sua ricezione. 3. Gli interessati devono corrispondere alla richiesta di documentazione entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta risultante dal timbro postale. In mancanza di risposta si procederà alla sospensione della provvidenza economica, con le modalità di cui al comma 3 del precedente art. 7". "Art. 9. - 1. La Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra esamina le relazioni trasmesse dai medici e dai funzionari incaricati della verifica e in ordine alle proposte contenute nella relazione dei medici concernenti gli accertamenti sanitari provvede ad acquisire il parere della commissione medica superiore per le pensioni di guerra e di invalidità civile. 2. Qualora la proposta contenuta nella relazione di verifica dei medici concluda per la regolarità del riconoscimento delle malattie o delle minorazioni e su di essa vi sia parere favorevole della commissione medica superiore e analogamente concluda la proposta dei funzionari circa i requisiti giuridico-economici, il direttore generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra ne prende atto e di ciò viene data comunicazione al beneficiario della provvidenza e alla prefettura competente, nonchè ai medici e ai funzionari incaricati della verifica. 3. Ove il parere della commissione medica superiore sia diverso da quello risultante dalla relazione di verifica del medico, il direttore generale dispone ulteriori accertamenti, anche attraverso visita diretta dell'interessato da parte della stessa commissione medica superiore. A conclusione di tali nuovi accertamenti, ove dovesse permanere diversità di giudizi, si procede all'adozione del provvedimento conseguente al parere reso dalla commissione medica superiore. 4. Nel caso in cui la proposta contenuta nella relazione di verifica dei medici concluda per la revoca della provvidenza economica e il parere della commissione medica superiore sia conforme, oppure quando la proposta contenuta nella relazione di verifica del funzionario concluda per la revoca della provvidenza economica, il direttore generale sottopone al Ministro il decreto di revoca della pensione, dell'assegno o dell'indennità e la comunicazione del decreto stesso alla Corte dei conti per le eventuali azioni di responsabilità, a termine del comma 10 dell'art. 3 della legge 26 luglio 1988, n. 291 . Tale revoca ha effetto dal primo giorno del bimestre di pagamento delle somme dovute per detti benefici successivo alla data del cennato decreto di revoca. 5. Copia del decreto di revoca è notificato all'interessato, con le modalità di cui al comma 2 dell'art. 20 della legge 6 ottobre 1986, n. 656 , ed è trasmessa, altresì, con la necessaria urgenza, alla prefettura e alla ragioneria provinciale dello Stato competenti, nonchè all'Istituto nazionale per la previdenza sociale per gli adempimenti di rispettiva competenza". "Art. 10. - 1. Il direttore generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra presenta al Ministro, entro il mese di febbraio successivo all'anno di riferimento, una relazione illustrativa delle verifiche effettuate nell'anno precedente, contenente ogni elemento e dato per informare sull'attività svolta, nonchè eventuali proposte ritenute opportune per migliorare l'andamento del servizio".

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