Decreto Ministeriale Non_Fiscale

Decreto Ministeriale 162/2003

Regolamento concernente la riorganizzazione dell'Unita' tecnica finanza di progetto, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190.

Pubblicato: 08/07/2003 In vigore dal: 23/05/2003 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO 23 maggio 2003, n. 162

Testo normativo

DECRETO n. 162/2003 # DECRETO 23 maggio 2003, n. 162 ## Regolamento concernente la riorganizzazione dell'Unita' tecnica finanza di progetto, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190. IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l' articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144 ; Visto l' articolo 57 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ; Vista la delibera CIPE 9 giugno 1999, n. 80/1999 , emanata in attuazione dell' articolo 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144 , come modificata dalla delibera CIPE 3 maggio 2001, n. 57/2001 , emanata in attuazione dell' articolo 57 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 , pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 1999, n. 240 e 13 luglio 2001, n. 161; Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190 , recante attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443 , per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale ed, in particolare, l'articolo 2, comma 4, lettera c), ai sensi del quale, per le attività di cui al predetto decreto legislativo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze la collaborazione dell'Unità tecnica -- Finanza di progetto, allo scopo riorganizzata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, anche in deroga all' articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144 , e all' articolo 57 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ; Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Ritenuta la necessità di provvedere alla riorganizzazione dell'Unità tecnica -- Finanza di progetto; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 24 marzo 2003; Vista la comunicazione effettuata, ai sensi dell' articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , con nota prot. n. 8016/DAGL/10.2.2.1/4/2003 dell'8 maggio 2003; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Composizione dell'Unità tecnica - Finanza di progetto 1. L'organico dell'Unità tecnica -- Finanza di progetto, istituita ai sensi dell' articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144 , di seguito denominata Unità, è costituito da quindici componenti a tempo pieno. Ove l'Unità si avvalga di soggetti con rapporto a tempo parziale, il numero complessivo di componenti assegnabile alla stessa è determinato in proporzione all'impegno lavorativo richiesto a ciascun componente a tempo parziale. In tal caso, il relativo trattamento economico è proporzionalmente ridotto. 2. I componenti dell'Unità, di comprovata esperienza nel settore, sono scelti tra: a) dipendenti della Amministrazione dello Stato da collocare in posizioni di comando; b) soggetti estranei all'Amministrazione operanti nei settori tecnico-ingegneristico, economico-finanziario e giuridico; c) dipendenti di organizzazioni internazionali da collocarsi in posizione di comando sulla base di specifici accordi con l'organizzazione di appartenenza. 3. I componenti dell'Unità sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che stabilisce oggetto, tempi, durata e modalità di espletamento dell'incarico. Al decreto di nomina dei componenti è allegato un curriculum comprovante il possesso del tipo di professionalità richiesta. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, assegna ad uno di essi le funzioni di coordinatore. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge 17 maggio 1999, n. 144 , recante: «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonchè disposizioni per il riordino degli enti previdenziali», è pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 22 maggio 1999, n. 118; si riporta il testo dell'art. 7: «Art. 7 (Istituzione dell'Unità tecnica - Finanza di progetto). - 1. È istituita, nell'ambito del Cipe, l'Unità tecnica - Finanza di progetto, di seguito denominata "Unità". 2. L'Unità ha il compito di promuovere, all'interno delle pubbliche amministrazioni, l'utilizzo di tecniche di finanziamento di infrastrutture con ricorso a capitali privati anche nell'ambito dell'attività di verifica prevista all' art. 14, comma 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 , e successive modificazioni, e di fornire supporto alle commissioni costituite nell'ambito del Cipe su materie inerenti al finanziamento delle infrastrutture. 3. L'Unità fornisce supporto alle amministrazioni aggiudicatrici nella attività di individuazione delle necessità suscettibili di essere soddisfatte tramite la realizzazione di lavori finanziati con capitali privati in quanto suscettibili di gestione economica di cui all' art. 14, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 , e successive modificazioni. 4. L'Unità assiste le pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta nello svolgimento delle attività di valutazione tecnico-economica delle proposte presentate dai soggetti promotori ai sensi dell' art. 37-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109 , e successive modificazioni, e nelle attività di indizione della gara e della aggiudicazione delle offerte da essa risultanti secondo le modalità previste dall'art. 37-quater della citata legge n. 109 del 1994 . 5. L'Unità esercita la propria attività nel quadro degli interventi individuati dalla programmazione triennale dei lavori pubblici. 6. Nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Cipe stabilisce con propria delibera le modalità organizzative dell'Unità. 7. L'organico dell'Unità è composto di quindici unità, scelte in parte tra professionalità delle amministrazioni dello Stato in posizione di comando e in parte a seguito di un processo di selezione, fondato sulla concreta esperienza nel settore, tra professionalità esterne che operano nei settori tecnico-ingegneristico, economico-finanziario e giuridico. Le modalità di selezione sono determinate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. 8. I componenti dell'Unità sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dei trasporti e della navigazione e dell'ambiente, durano in carica quattro anni e possono essere confermati per una sola volta. 9. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono determinati il trattamento economico spettante ai componenti dell'Unità e l'ammontare delle risorse destinate al suo funzionamento. 10. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, determinato in lire 2,5 miliardi annue a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 11. Il Cipe presenta al Parlamento una relazione annuale sull'attività dell'Unità e sui risultati conseguiti.». - La legge 23 dicembre 2000, n. 388 , recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)», è pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302; si riporta il testo dell'art. 57: «Art. 57 (Finanza di progetto). - 1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2001-2004 in coerenza con gli orientamenti programmatici definiti dal Cipe, le amministrazioni statali, in fase di pianificazione ed attuazione dei programmi di spesa per la realizzazione di infrastrutture, acquisiscono le valutazioni dell'unità tecnica-finanza di progetto, di cui all' art. 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144 , secondo modalità e parametri definiti con deliberazione del Cipe, da emanare entro novanta giorni dalla datadi entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all' art. 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 . Con deliberazione del Cipe, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la medesima Conferenza unificata, saranno individuate ulteriori modalità di incentivazione all'utilizzo dello strumento della finanza di progetto. Le amministrazioni regionali e locali possono ricorrere alle valutazioni dell'unità tecnica-finanza di progetto secondo le modalità previste dal presente articolo.». - La delibera Cipe 9 giugno 1999, n. 80 , recante: «Regolamento istitutivo della Unità tecnica - Finanza di progetto ( Art. 7, legge n. 144/1998 e art. 2, comma 3, delibera n. 63 del 9 luglio 1998 )», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 1999, n. 240. - La delibera CIPE 3 maggio 2001, n. 57 , recante: «Finanza di progetto: attuazione art. 571, n. 388/2000 ed integrazioni delibera n. 80/1999 », è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 luglio 2001, n. 161. - Il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190 , recante: «Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443 , per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 26 agosto 2002, n. 199; si riporta il testo dell'art. 2, comma 4, lettera c): «c) richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze la collaborazione della Unità tecnica finanza di progetto, allo scopo riorganizzata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, anche in deroga all' art. 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144 , e all' art. 57 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 .». - La legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», è pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214; si riporta il testo dell'art. 17: «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonchè dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) (lettera soppresa). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.». Nota all'art. 1: - Per l' art. 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144 , vedasi la nota alle premesse.

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