Decreto Ministeriale Non_Fiscale

Decreto Ministeriale 211/2023

Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 ottobre 2014, n. 176, recante disciplina del microcredito, in attuazione dell'articolo 111, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonche' in attuazione dell'articolo 1, comma 914, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. (23G00217)

Pubblicato: 28/12/2023 In vigore dal: 20/11/2023 Documento ufficiale

Quali sono le principali modifiche apportate dal Decreto Ministeriale 211/2023 alla disciplina del microcredito?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 211/2023 modifica il precedente regolamento sul microcredito (DM 176/2014) per ampliare e rendere più flessibili le condizioni di accesso e i limiti di finanziamento. La norma si applica agli operatori di microcredito iscritti nell'apposito elenco presso la Banca d'Italia e riguarda i finanziamenti destinati all'avvio o all'esercizio di attività di lavoro autonomo e microimprese. Le modifiche principali includono: l'aumento del limite massimo di finanziamento da 25.000 a 75.000 euro per i beneficiari generici, e fino a 100.000 euro per le società a responsabilità limitata; l'introduzione di un nuovo vincolo per cui i finanziamenti non possono superare il 10% del capitale sociale netto; l'estensione della durata massima dei finanziamenti da 7 a 10 anni; e l'inclusione esplicita delle società a responsabilità limitata tra i beneficiari. Per le operazioni di importo superiore a 50.000 euro, viene inoltre introdotto un limite più stringente sulla copertura garantita dai fondi di garanzia (massimo 60% anziché 80%). Queste modifiche entrano in vigore per i finanziamenti stipulati successivamente alla data di pubblicazione del decreto e mirano a rendere il microcredito uno strumento più efficace per il sostegno alle piccole imprese e ai lavoratori autonomi.

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Riferimento normativo

DECRETO 20 novembre 2023, n. 211

Testo normativo

DECRETO n. 211/2023 # DECRETO 20 novembre 2023, n. 211 ## Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 ottobre 2014, n. 176, recante disciplina del microcredito, in attuazione dell'articolo 111, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonche' in attuazione dell'articolo 1, comma 914, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. (23G00217) IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia», e, in particolare l'articolo 111, comma 5, in base al quale il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, emana disposizioni attuative dello stesso articolo; Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 , recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» e, in particolare, l'articolo 1, comma 914, che apporta modifiche all'articolo 111 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ; Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Sentita la Banca d'Italia; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 agosto 2023; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , effettuata con nota prot. n. 41233 del 5 ottobre 2023; Visto il nulla osta della Presidenza del Consiglio dei ministri, pervenuto con la nota prot. n. 9422 del 13 ottobre 2023; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Modifiche al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176 , recante disciplina del microcredito 1. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 ottobre 2014, n. 176 , recante disciplina del microcredito, in attuazione dell' articolo 111, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica del titolo I è sostituita dalla seguente: «Microcredito per l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa»; b) all'articolo 1: 1) al comma 1: 1.1) le parole: «o lo sviluppo» sono sostituite dalle seguenti: «o l'esercizio»; 1.2) dopo le parole: «società di persone,» sono inserite le seguenti: «di società a responsabilità limitata,»; 1.3) le parole: «, ovvero a promuovere l'inserimento di persone fisiche nel mercato del lavoro» sono soppresse; 2) al comma 2: 2.1) la lettera a) è abrogata; 2.2) alla lettera c), dopo le parole: «società di persone,» sono inserite le seguenti: «società a responsabilità limitata,»; 2.3) la lettera d) è abrogata; c) all'articolo 4: 1) al comma 1, primo periodo, le parole: «25.000» sono sostituite dalle seguenti: «75.000»; 2) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «In deroga a quanto previsto dal primo periodo, gli operatori di microcredito possono concedere finanziamenti in favore delle società a responsabilità limitata, anche assistiti da garanzie reali, per un importo non superiore ad euro 100.000.»; 3) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Fermo restando i limiti di cui al comma 1, l'ammontare dei finanziamenti concessi dagli operatori di microcredito a un singolo beneficiario non supera il 10 per cento del capitale sociale al netto delle perdite, come risultante dall'ultimo bilancio approvato.»; 4) al comma 2, le parole: «il limite di 25.000 euro o, nei casi previsti dal comma 1, di 35.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «i limiti di cui ai commi 1 e 1-bis»; 5) al comma 4, la parola: «sette» è sostituita dalla seguente: «dieci» e le parole da: «, ad eccezione» a «dieci anni» sono soppresse; d) all'articolo 5, comma 1, alinea, la parola: «capo» è sostituita dalla seguente: «titolo»; e) all'articolo 10, comma 1, lettera a), la parola: «fallimento» è sostituita dalle seguenti: «liquidazione giudiziale»; f) all'articolo 13, comma 2, dopo le parole: «finanziamento concesso» sono aggiunte le seguenti: «e, per le operazioni di importo superiore a euro 50.000, in una percentuale superiore al 60 per cento di ogni finanziamento concesso»; g) all'articolo 14, la parola: «sedici» è sostituita dalla seguente: «nove»; h) all'articolo 15, comma 1, lettera a), le parole: «micro credito» sono sostituite dalla seguente: «microcredito»; i) all'articolo 16, comma 2, la lettera a) è abrogata. 2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai finanziamenti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 20 novembre 2023 Il Ministro: Giorgetti Visto, il Guardasigilli: Nordio Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1634 N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n.1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo dell' articolo 111, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230, Supplemento ordinario: «Art. 111 (Microcredito). - 1. In deroga all'articolo 106, comma 1, i soggetti iscritti in un apposito elenco, possono concedere finanziamenti a persone fisiche o società di persone o società a responsabilità limitata semplificata di cui all' articolo 2463-bis codice civile o associazioni o società cooperative, per l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa, a condizione che i finanziamenti concessi abbiano le seguenti caratteristiche: a) siano di ammontare non superiore a euro 75.000,00 e non siano assistiti da garanzie reali; b) c) siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati. 1-bis. I soggetti iscritti nell'apposito elenco di cui al comma 1 possono concedere finanziamenti a società a responsabilità limitata senza le limitazioni indicate nel comma 1, lettera a), e comunque per un importo non superiore ad euro 100.000,00. 2. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni: a) forma di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperativa; b) capitale versato di ammontare non inferiore a quello stabilito ai sensi del comma 5; c) requisiti di onorabilità dei soci di controllo o rilevanti, nonchè di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali, ai sensi del comma 5; d) oggetto sociale limitato alle sole attività di cui al comma 1, nonchè alle attività accessorie e strumentali; e) presentazione di un programma di attività. 3. I soggetti di cui al comma 1 possono erogare in via non prevalente finanziamenti anche a favore di persone fisiche in condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale, purchè i finanziamenti concessi siano di importo massimo di euro 10.000, non siano assistiti da garanzie reali, siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di bilancio familiare, abbiano lo scopo di consentire l'inclusione sociale e finanziaria del beneficiario e siano prestati a condizioni più favorevoli di quelle prevalenti sul mercato. 3-bis. Nel caso di esercizio dell'attività di cui al comma 3, questa attività e quella di cui al comma 1 devono essere esercitate congiuntamente. 4. In deroga all'articolo 106, comma 1, i soggetti giuridici senza fini di lucro, in possesso delle caratteristiche individuate ai sensi del comma 5 nonchè dei requisiti previsti dal comma 2, lettera c), possono svolgere l'attività indicata al comma 3, a tassi adeguati a consentire il mero recupero delle spese sostenute dal creditore. 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, emana disposizioni attuative del presente articolo, anche disciplinando: a) requisiti concernenti i beneficiari e le forme tecniche dei finanziamenti, prevedendo comunque una durata dei finanziamenti fino a quindici anni; b) limiti oggettivi, riferiti al volume delle attività, alle condizioni economiche applicate e all'ammontare massimo dei singoli finanziamenti, anche modificando i limiti stabiliti dal comma 1, lettera a) e dal comma 3, escludendo comunque alcun tipo di limitazione riguardante i ricavi, il livello di indebitamento e l'attivo patrimoniale; c) le caratteristiche dei soggetti che beneficiano della deroga prevista dal comma 4; d) le informazioni da fornire alla clientela. 5-bis. L'utilizzo del sostantivo microcredito è subordinato alla concessione di finanziamenti secondo le caratteristiche di cui ai commi 1 e 3.». - Si riporta il comma 914 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 , recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2021, n. 310, Supplemento ordinario: «914. All'articolo 111 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera a), la cifra: "40.000,00" è sostituita dalla seguente: "75.000,00"; b) al comma 1, la lettera b) è abrogata; c) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. I soggetti iscritti nell'apposito elenco di cui al comma 1 possono concedere finanziamenti a società a responsabilità limitata senza le limitazioni indicate nel comma 1, lettera a), e comunque per un importo non superiore ad euro 100.000,00"; d) al comma 5, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", prevedendo comunque una durata dei finanziamenti fino a quindici anni"; e) al comma 5, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", escludendo comunque alcun tipo di limitazione riguardante i ricavi, il livello di indebitamento e l'attivo patrimoniale".». - Si riporta il testo dell' articolo 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, Supplemento ordinario: «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonchè dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza elle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali. 4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.». Note all'art. 1: - Si riporta il testo degli articoli 1, 4, 5, 10, 13, 14, 15, e 16 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 ottobre 2014, n. 176 , recante disciplina del microcredito, in attuazione dell' articolo 111, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° dicembre 2014, n. 279, come modificato dal seguente regolamento: «Art. 1 (Beneficiari e caratteristiche dell'attività). - 1. Rientra nell'attività di microcredito disciplinata dal presente titolo l'attività di finanziamento finalizzata a sostenere l'avvio o l'esercizio di un'attività di lavoro autonomo o di microimpresa, organizzata in forma individuale, di associazione, di società di persone, di società a responsabilità limitata, semplificata o di società cooperativa. 2. Sono esclusi i finanziamenti ai seguenti soggetti: a) (abrogata) b) lavoratori autonomi o imprese individuali con un numero di dipendenti superiore alle 5 unità; c) società di persone, società a responsabilità limitata, società a responsabilità limitata semplificata, o società cooperative con un numero di dipendenti non soci superiore alle 10 unità; d) (abrogata).». «Art. 4 (Ammontare massimo, caratteristiche dei finanziamenti e canali distributivi). - 1. I finanziamenti non possono essere assistiti da garanzie reali e non possono eccedere il limite di euro 75.000 per ciascun beneficiario. In deroga a quanto previsto dal primo periodo, gli operatori di microcredito possono concedere finanziamenti in favore delle società a responsabilità limitata, anche assistiti da garanzie reali, per un importo non superiore ad euro 100.000. 1-bis. Fermo restando i limiti di cui al comma 1, l'ammontare dei finanziamenti concessi dagli operatori di microcredito a un singolo beneficiario non supera il 10 per cento del capitale sociale al netto delle perdite, come risultante dall'ultimo bilancio approvato. 2. L'operatore di microcredito può concedere allo stesso soggetto un nuovo finanziamento per un ammontare, che sommato al debito residuo, non superi i limiti di cui ai commi 1 e 1-bis. 3. Il rimborso dei finanziamenti è regolato sulla base di un piano con rate aventi cadenza al massimo trimestrale. La data di inizio del pagamento delle rate può essere posposta per giustificate ragioni connesse con le caratteristiche del progetto finanziato. 4. La durata massima del finanziamento non può essere superiore a dieci anni. 5. Gli operatori di microcredito concludono direttamente i contratti di finanziamento. Per la promozione e il collocamento dei contratti di finanziamento, ove non curati direttamente, gli operatori di microcredito possono avvalersi esclusivamente dei soggetti indicati all'articolo 3, comma 2.». «Art. 5 (Beneficiari e finalità dei finanziamenti). - 1. Rientra nell'attività disciplinata dal presente titolo l'attività di finanziamento finalizzata a promuovere progetti di inclusione sociale e finanziaria destinati a persone fisiche che si trovino in una delle seguenti condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale: a) stato di disoccupazione; b) sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per cause non dipendenti dalla propria volontà; c) sopraggiungere di condizioni di non autosufficienza propria o di un componente il nucleo familiare; d) significativa contrazione del reddito o aumento delle spese non derogabili per il nucleo familiare. 2. I finanziamenti sono destinati all'acquisto di beni o servizi necessari al soddisfacimento di bisogni primari del soggetto finanziato o di un membro del proprio nucleo familiare, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, spese mediche, canoni di locazione, spese per la messa a norma degli impianti della propria abitazione principale e per la riqualificazione energetica, tariffe per l'accesso a servizi pubblici essenziali, quali i servizi di trasporto e i servizi energetici, spese necessarie per l'accesso all'istruzione scolastica. 3. L'operatore verifica, anche richiedendo apposite prove documentali, la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, nonchè l'effettivo utilizzo delle somme corrisposte per le finalità di cui al comma 2. 4. L'esposizione di ciascun beneficiario verso il medesimo finanziatore non può in alcun momento eccedere il limite di 10.000 euro; i finanziamenti non sono assistiti da garanzie reali e hanno una durata massima di cinque anni. 5. I contratti di finanziamento specificano espressamente la destinazione dei fondi erogati e stabiliscono le forme e le modalità di svolgimento dei servizi ausiliari di assistenza dei soggetti finanziati nella gestione del bilancio familiare. Tali servizi devono in particolare fornire ai debitori informazioni utili a migliorare la gestione dei flussi delle entrate e delle uscite e realizzarsi durante l'intera durata del piano di rimborso del finanziamento. Essi possono essere prestati direttamente dall'operatore di microcredito ovvero dai soggetti, indicati all'articolo 3, comma 2. 6. Il tasso effettivo globale, comprensivo di interessi, commissioni e spese di ogni genere, ivi comprese quelle per i servizi ausiliari, applicato ai finanziamenti concessi non può superare il tasso effettivo globale medio rilevato per la categoria di operazioni risultante dall'ultima rilevazione trimestrale effettuata ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108 , moltiplicato per un coefficiente pari a 0,8. Per individuare la categoria di operazioni rilevante ai fini di cui al periodo precedente si fa riferimento alla forma tecnica del finanziamento e alle caratteristiche del soggetto finanziato, secondo quanto stabilito dal provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell' articolo 2, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108 , e dalle Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura della Banca d'Italia. Le clausole non conformi a quanto previsto dal presente comma sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto e si applica in tal caso il tasso massimo individuato dal presente comma. 7. L'ammontare complessivo dei finanziamenti previsti dal presente articolo non può superare il 49% dell'ammontare di tutti i finanziamenti concessi.». «Art. 10 (Situazioni impeditive). - 1. Non possono ricoprire le cariche di amministratore, direttore generale e sindaco coloro che, almeno per i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo: a) in imprese sottoposte a liquidazione giudiziale; b) in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria, di sospensione degli organi di amministrazione e controllo, di revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 113-ter, t.u.b., o di liquidazione coatta amministrativa; c) in operatori del microcredito nei cui confronti sia stata disposta la cancellazione dall'elenco ai sensi dell'articolo 113, t.u.b.; d) in imprese nei cui confronti sono state irrogate, in relazione a reati da questi commessi, le sanzioni interdittive indicate nell' articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 . 2. Gli impedimenti di cui al comma 1, lettere a), b) e c) non operano se l'interessato dimostra la propria estraneità ai fatti che hanno determinato la crisi dell'impresa ovvero la sua cancellazione dall'elenco generale o speciale degli intermediari finanziari. L'interessato informa tempestivamente la Banca d'Italia delle situazioni di cui al comma 1, lettere a), b), e c) e comunica gli elementi idonei a dimostrare la propria estraneità ai fatti che hanno determinato la crisi dell'impresa ovvero la sua cancellazione. 3. La Banca d'Italia valuta l'idoneità degli elementi comunicati dall'interessato a dimostrare l'estraneità dai fatti addebitati. Ai fini della valutazione, essa tiene conto, fra gli altri elementi, del fatto che, in relazione alla crisi dell'impresa o alla sua cancellazione, non siano stati adottati nei confronti dell'interessato provvedimenti sanzionatori ai sensi della normativa del settore bancario, mobiliare o assicurativo, condanne con sentenza anche provvisoriamente esecutiva al risarcimento dei danni in esito all'esercizio dell'azione di responsabilità ai sensi del codice civile , provvedimenti ai sensi del quarto comma dell'articolo 2409 del codice civile , ovvero delibere di sostituzione da parte dell'organo competente. 4. Entro trenta giorni dalla comunicazione degli elementi da parte dell'interessato, la Banca d'Italia comunica a quest'ultimo la propria motivata decisione in merito alla sussistenza dell'impedimento. 5. L'idoneità dell'interessato è nuovamente valutata se sopravvengono i fatti previsti al comma 3 ovvero altri fatti nuovi che possono avere rilievo per la valutazione. A questo scopo l'interessato comunica tempestivamente tali fatti alla Banca d'Italia, la quale procede ai sensi del comma 3. 6. Gli impedimenti di cui al comma 1 hanno la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento di avvio della procedura sia stato adottato su istanza dell'imprenditore, di uno degli organi d'impresa o in conseguenza della segnalazione dell'interessato.». «Art. 13 (Altre disposizioni relative al microcredito). - 1. Non rientrano nell'attività di microcredito: a) la concessione di crediti di firma anche nella forma di garanzie personali; b) la concessione di finanziamenti a fronte della cessione del quinto dello stipendio o della pensione ovvero a fronte di delegazione di pagamento relativa a un credito retributivo. 2. È precluso agli operatori del microcredito di avvalersi di consorzi o fondi di garanzia che coprano il rischio di credito in una percentuale superiore al 80% di ogni finanziamento concesso e, per le operazioni di importo superiore a euro 50.000, in una percentuale superiore al 60 per cento di ogni finanziamento concesso. 3. I limiti massimi di finanziamento di cui agli articoli 4 e 5 possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenute nel periodo di riferimento.». «Art. 14 (Limiti all'indebitamento). - 1. Gli operatori iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111, comma 1, t.u.b., possono acquisire risorse a titolo di finanziamento per un ammontare non superiore a nove volte il patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato.». «Art. 15 (Gestione dell'elenco e organismo per la gestione dell'elenco). - 1. La Banca d'Italia disciplina modalità, termini e procedure con riferimento a: a) l'iscrizione e la gestione dell'elenco di cui all'articolo 111, comma 1, t.u.b., ivi inclusa la dichiarazione di decadenza dell'esponente aziendale in caso di inerzia dell'operatore del microcredito; b) la comunicazione di dati e notizie da parte degli operatori di microcredito con riferimento, tra l'altro, ai finanziamenti concessi e alla tipologia di servizi ausiliari prestati. 2. I riferimenti contenuti nel presente regolamento alla Banca d'Italia devono intendersi all'Organismo previsto dall'articolo 113, t.u.b., quando questo - una volta costituito - abbia iniziato ad operare.». «Art. 16 (Operatori di finanza mutualistica e solidale). - 1. Sono operatori di finanza mutualistica e solidale i soggetti, iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111, comma 1, t.u.b., e costituiti in forma di cooperativa a mutualità prevalente, il cui statuto preveda che: a) partecipanti al capitale, dipendenti e collaboratori siano esclusivamente soci; b) l'assemblea dei soci abbia la competenza esclusiva di deliberare in ordine alle scelte strategiche e gestionali; c) siano resi pubblici i nominativi dei partecipanti al capitale, l'ammontare dei finanziamenti concessi e la natura dei beneficiari; d) la società non abbia scopo di lucro e non possano essere distribuiti dividendi in misura superiore al tasso di inflazione dell'anno di riferimento; e) per ogni finanziamento sia condotta un'istruttoria socio ambientale alla quale è attribuito lo stesso valore di quella economica ai fini dell'erogazione. 2. Gli operatori di finanza mutualistica e solidale possono: a) (abrogata) b) nel rispetto di tutte le disposizioni del presente regolamento, concedere altri finanziamenti previsti dai titoli I e II.».

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