Decreto Ministeriale
Non_Fiscale
Decreto Ministeriale 223/1992
Regolamento recante istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza.
Riferimento normativo
DECRETO 18 febbraio 1992, n. 223
Testo normativo
DECRETO n. 223/1992
# DECRETO 18 febbraio 1992, n. 223
## Regolamento recante istruzioni tecniche per la progettazione,
l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza.
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI Vista la legge 21 aprile 1962, n. 181, art. 1, lettera f) ; Visto l' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Ritenuto di dover provvedere all'emanazione di istruzioni e prescrizioni per la progettazione, omologazione ed impiego delle barriere stradali di sicurezza; Sentiti i pareri emessi sull'argomento dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nelle sedute del 21 novembre 1990 con voto n. 407 e del 12 dicembre 1990 con voto n. 589; Sentito il parere del Ministero dei trasporti espresso con la nota n. 5/42-146 del 9 aprile 1991; Espletata la procedura di informazione di cui alla legge 21 giugno 1986, n. 317 , ed in armonia con la direttiva n. 83/189/CEE ; Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 23 gennaio 1992; Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota n. 279 del 12 febbraio 1992; ADOTTA il seguente regolamento: Art. 1 1. Si definiscono barriere stradali di sicurezza i dispositivi aventi lo scopo di realizzare il contenimento dei veicoli che dovessero tendere alla fuoriuscita dalla carreggiata stradale, nelle migliori condizioni di sicurezza possibili. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge n. 181/1962 reca: "Modifiche alla legge 7 febbraio 1961, n. 59 , concernente il riordinamento strutturale e la revisione dei ruoli organici dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.)". Si trascrive il testo del relativo art. 1, lettera f): "Art. 1. - Al Ministero dei lavori pubblici, nell'ambito della viabilità ordinaria, competono le seguenti attribuzioni: a)-e) (omissis); f) fissare le direttive ed esercitare la sorveglianza sull'applicazione delle disposizioni contenute nell' art. 144, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 , nonchè di tutte le altre norme concernenti il traffico e la segnaletica sulle autostrade, sulle strade statali e su tutte le altre strade di uso pubblico, adottando, nell'ambito delle leggi vigenti, i provvedimenti necessari ai fini della sicurezza del traffico sulle autostrade e strade medesime". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. - La legge n. 317/1986 reca: "Attuazione della direttiva n. 83/189/CEE relativa alla procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche". - La direttiva CEE n. 83/189 , che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, è stata pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunità europee n. L 109 del 26 aprile 1983.
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