Decreto Ministeriale Non_Fiscale

Decreto Ministeriale 23/2013

Regolamento relativo all'aggiornamento del decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973, recante: "Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale". (13G00062)

Pubblicato: 25/03/2013 In vigore dal: 04/02/2013 Documento ufficiale

Quali sono le condizioni e i limiti per l'utilizzo della Silver Zeolite A come additivo biocida negli imballaggi alimentari secondo il Decreto Ministeriale 23/2013?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 23/2013 autorizza l'impiego della Silver Zeolite A, un additivo con funzione biocida, negli imballaggi destinati a contatto con alimenti, ma con condizioni molto specifiche e restrittive. L'additivo può essere utilizzato esclusivamente in poliolefine e poliesteri impiegati come rivestimenti di formaggi interi a crosta non edibile, con una dose massima non superiore al 3%. La Silver Zeolite A deve avere un contenuto di argento compreso tra il 2-5%, e il limite massimo di migrazione (LMS) dell'argento negli alimenti non può superare 0,05 mg/kg. Questa normativa si applica ai produttori di imballaggi alimentari e ai caseifici che utilizzano questi rivestimenti protettivi per i formaggi. Il decreto rappresenta un aggiornamento della disciplina igienica del 1973 e recepisce i regolamenti europei CE 1935/2004 e UE 10/2011 sui materiali a contatto con alimenti, in attesa dell'inserimento definitivo della sostanza nella lista positiva comunitaria. Le aziende che non rispettano queste limitazioni incorrono in sanzioni penali previste dalla legge 283/1962.

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Riferimento normativo

DECRETO 4 febbraio 2013, n. 23

Testo normativo

DECRETO n. 23/2013 # DECRETO 4 febbraio 2013, n. 23 ## Regolamento relativo all'aggiornamento del decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973, recante: "Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale". (13G00062) IL MINISTRO DELLA SALUTE Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283 , concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande; Visto il decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale 20 aprile 1973, n. 104 concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, e successive modificazioni; Visto l' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777 , come modificato dall' articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108 ; Visto il regolamento CE n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE ; Visto il regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione del 14 gennaio 2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e successive modificazioni ed in particolare l'articolo 6 recante deroghe per sostanze non incluse nell'elenco dell'Unione delle sostanze autorizzate ad essere utilizzate nella fabbricazione degli strati di materia plastica in materiali e oggetti di materia plastica; Vista la richiesta di autorizzazione all'impiego dell'additivo con funzione biocida "Silver Zeolite A" nella fabbricazione di poliolefine e poliesteri, quali rivestimenti dei formaggi a crosta non edibile, presentata sia a livello comunitario che in Italia dalla società AgPOLYMER s.a.s. di Torino; Visto l'elenco provvisorio di additivi istituito ai sensi dell'articolo 7 del citato regolamento (UE) n. 10/2011 e pubblicato sul sito della Directorate General for Health & Consumers dalla Commissione europea con la denominazione "Provisional list of additives used in Plastics"; Visti i pareri espressi dall'Istituto superiore di sanità in data 20 aprile 2011 e 20 aprile 2012; Ritenuto di dover provvedere all'aggiornamento del citato decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973 in attesa dell'adozione delle Decisioni comunitarie in merito all'inserimento della sostanza nella lista positiva comunitaria di cui all'allegato I del citato regolamento (UE) n. 10/2011 ; Visto l' articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Acquisito il parere favorevole del Consiglio superiore di sanità che si è espresso nella seduta del 18 ottobre 2011; Vista la comunicazione alla Commissione dell'Unione europea effettuata in data 26 aprile 2012 ai sensi della direttiva 98/34/CE ; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 dicembre 2012; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , effettuata in data 30 gennaio 2013; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Modifiche al decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973 recante: "Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale" 1. All'articolo 9, comma 5 del decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente lettera d): "d) gli additivi con funzione biocida riportati nell'allegato II, sezione I, parte C, alle condizioni e limitazioni eventualmente indicate per le singole voci"; 2. Nell'allegato II, Sezione I: "MATERIE PLASTICHE" del decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, dopo la Parte B, è aggiunta la seguente Parte C: "Parte C: Additivi con funzione biocida. Nome Condizioni, limitazioni e tolleranze d'impiego Silver zeolite A (contenuto in argento tra 2-5%) Dose massima d'impiego non superiore al 3% e solo per poliolefine e poliesteri utilizzati quali rivestimenti dei formaggi interi a crosta non edibile. LMS 0,05 mg/kg (come argento) Avvertenze: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per i provvedimenti comunitari vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE). Note alle premesse: - Il regolamento CE n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE , è stato pubblicato nella GUUE serie L n. 338 del 13 novembre 2004 . - Il regolamento UE n. 10/2011 della Commissione del 14 gennaio 2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari è stato pubblicato nella GUUE serie L n. 12 del 15 gennaio 2011 . - La legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli artt. 242 , 243 , 247 , 250 e 262 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 : Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande) è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 4 giugno 1962 . - Il testo dell' art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777 (Attuazione della direttiva CEE n. 76/893 relativa ai materiali ed agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari), così come modificato dall' art. 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108 (Attuazione della direttiva 89/109/CEE concernente i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari), è il seguente : «Art. 3. - 1. Con decreti del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, sono indicati per i materiali e gli oggetti, destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari, di cui all'allegato I, da soli o in combinazione tra loro, i componenti consentiti nella loro produzione, e, ove occorrano, i requisiti di purezza e le prove di cessione alle quali i materiali e gli oggetti debbono essere sottoposti per determinare l'idoneità all'uso cui sono destinati nonchè le limitazioni, le tolleranze e le condizioni di impiego sia per i limiti di contaminazione degli alimenti che per gli eventuali pericoli risultanti dal contatto orale. 2. Per i materiali e gli oggetti di materia plastica, di gomma, di cellulosa rigenerata, di carta, di cartone, di vetro, di acciaio inossidabile, di banda stagnata, di ceramica e di banda cromata valgono le disposizioni contenute nei decreti ministeriali 21 marzo 1973, 3 agosto 1974, 13 settembre 1975, 18 giugno 1979, 2 dicembre 1980, 25 giugno 1981, 18 febbraio 1984, 4 aprile 1985 e 1° giugno 1988, n. 243 . 3. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, procede all'aggiornamento e alle modifiche da apportare ai decreti di cui ai commi 1 e 2. 4. Chiunque impieghi nella produzione materiali o oggetti destinati, da soli o in combinazione tra loro, a venire a contatto con le sostanze alimentari, in difformità da quanto stabilito nei decreti di cui ai commi 1 e 2, è punito per ciò solo con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquemilioni a lire quindicimilioni». - Il testo dell' art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale". Note all'art. 1: - Il decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973 (Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale), modificato dal presente regolamento, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 aprile 1973, n. 104, S.O.

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Il Decreto Ministeriale 23/2013 disciplina gli additivi biocidi negli imballaggi alimentari secondo i regolamenti europei CE 1935/2004 e UE 10/2011 su materiali e oggetti destinati a contatto con prodotti alimentari. Le aziende produttrici di imballaggi devono rispettare i limiti di migrazione (LMS), le dosi massime d'impiego e le restrizioni d'uso specifiche per ogni sostanza autorizzata, con particolare attenzione alla cessione di sostanze nocive agli alimenti e alla conformità alle norme igienico-sanitarie.

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