Decreto Ministeriale Non_Fiscale

Decreto Ministeriale 261/2000

Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro di grazia e giustizia 1o giugno 1998, n. 228, in tema di modalita' per l'espletamento della prova preliminare informatica ai fini dell'ammissione alla prova scritta del concorso per uditore giudiziario, ai sensi dell'articolo 123-quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Pubblicato: 21/09/2000 In vigore dal: 04/08/2000 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO 4 agosto 2000, n. 261

Testo normativo

DECRETO n. 261/2000 # DECRETO 4 agosto 2000, n. 261 ## Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro di grazia e giustizia 1o giugno 1998, n. 228, in tema di modalita' per l'espletamento della prova preliminare informatica ai fini dell'ammissione alla prova scritta del concorso per uditore giudiziario, ai sensi dell'articolo 123-quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Visto l' articolo 123-quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , aggiunto dall' articolo 5 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 , che prevede che mediante decreto del Ministro della giustizia sono adottate norme regolamentari per l'espletamento della prova preliminare informatica ai fini dell'ammissione alle prove scritte del concorso per uditore giudiziario; Visto il decreto del Ministro di grazia e giustizia 1° giugno 1998, n. 228 , recante regolamento per l'espletamento della prova preliminare informatica ai fini dell'ammissione alla prova scritta del concorso per uditore giudiziario, ai sensi dell' articolo 5 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 ; Ritenuta la necessità di apportare al predetto regolamento le modifiche necessarie per il miglior espletamento della procedura concorsuale; Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Visto il parere del Consiglio superiore della magistratura espresso nella seduta del 12 luglio 2000; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 27 luglio 2000; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , effettuata in data 2 agosto 2000, prot. n. 1687/U-8/3-6; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 1. All' articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro di grazia e giustizia 1° giugno 1998, n. 228 , le parole "per ciascuna materia" sono sostituite dalle parole "per lematerie civile e penale, a tremila per la materia amministrativa e, complessivamente, non inferiore a quindicimila". Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Si riporta il testo dell' articolo 123-quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario): "Art. 123-quinquies (Regolamento per lo svolgimento della prova preliminare). - 1. Con regolamento del Ministro di grazia e giustizia, da adottarsi ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sentito il Consiglio superiore della magistratura, sono determinati le caratteristiche ed il contenuto dell'archivio delle domande della prova preliminare, i metodi per l'assegnazione delle domande ai candidati, il conferimento dei punteggi e le modalità di formazione della graduatoria, le caratteristiche dei sistemi informativi e dei relativi elaborati e quant'altro attiene all'esecuzione della prova preliminare ed alla conservazione, gestione ed aggiornamento dell'archivio. 2. Il parere del Consiglio superiore della magistratura è reso entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il Ministro di grazia e giustizia adotta, comunque, il regolamento di cui al comma 1. 3. Nell'emanazione del regolamento di cui al comma 1, il Ministro di grazia e giustizia si attiene ai seguenti criteri: a) predisposizione dell'archivio in modo da fornire i quesiti per tutti i concorsi da espletare; b) inserimento nell'archivio di quesiti classificati in base a diversi livelli di difficoltà, al fine di consentire la effettuazione contemporanea di test diversi ai candidati; nelle materie codificate i quesiti devono concernere argomenti riferentisi a tutti i libri dei codici; c) aggiornamento costante dell'archivio; d) previsione che l'archivio domande sia pubblico; e) previsione che il sistema della prova preliminare, le caratteristiche delle apparecchiature da utilizzare eventualmente per detta prova e le modalità di utilizzazione siano adeguatamente pubblicizzate; f) assegnazione dei quesiti in modo che essi risultino diversi per ogni candidato nell'ambito di ciascun gruppo per il quale la prova si svolga congiuntamente; g) estrazione automatizzata dei quesiti da sottoporre a ciascun candidato, in modo da assicurare la parità di trattamento tra i candidati, sia per il numero dei quesiti, sia per le materie sulle quali essi vertono sia per il grado di difficoltà per ciascuna materia; h) previsione del numero delle domande da assegnare, della loro ripartizione per materia e del tempo massimo entro il quale le risposte devono essere date; i) previsione che, nell'attribuzione dei punteggi, le risposte siano valutate in modo differente a seconda della difficoltà del quesito; l) determinazione dei meccanismi automatizzati e relativa gestione per l'espletamento della prova di preselezione". Note alle premesse: - Per il testo dell' articolo 123-quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , vedasi in nota al titolo. - Il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 , reca: Modifica alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali, a norma dell' articolo 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127 . - Il comma 3 dell'articolo 17 della legge n. 400/1998 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Note all'art. 1: - Il testo vigente dell' articolo 1 del decreto ministeriale 1o giugno 1998, n. 228 , come modificato dal presente regolamento, è il seguente: "Art. 1 (Archivio informatico dei quesiti). - 1. L'archivio informatico, istituito dall' articolo 123-quater, comma 1, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , aggiunto dall' articolo 4 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 , contiene un numero di quesiti, inerenti alle materie oggetto della prova scritta ai sensi dell' articolo 123-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 124 , inserito dall' articolo 3 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 , non inferiore a cinquemila per le materie civile e penale, a tremila per la materia amministrativa e, complessivamente, non inferiore a quindicimila. 2. Possono essere inseriti nell'archivio unicamente quesiti che facciano diretta applicazione di disposizioni normative con esclusione di ogni riferimento ad argomenti ed orientamenti dottrinali o giurisprudenziali".

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