Decreto Ministeriale

Decreto Ministeriale 264/1992

Regolamento recante modificazione al decreto ministeriale 3 gennaio 1983 concernente disposizioni relative ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno.

Pubblicato: 16/04/1992 In vigore dal: 27/01/1992 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO 27 gennaio 1992, n. 264

Testo normativo

DECRETO n. 264/1992 # DECRETO 27 gennaio 1992, n. 264 ## Regolamento recante modificazione al decreto ministeriale 3 gennaio 1983 concernente disposizioni relative ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno. IL MINISTRO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340 , concernente l'ordinamento del personale e l'organizzazione degli uffici dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno; Visto il decreto ministeriale 3 gennaio 1983, registrato alla Corte dei conti il 18 marzo successivo (registro n. 7 Interno, foglio n. 163), e successive integrazioni e modificazioni, pubblicato nel Bollettino ufficiale di legislazione e disposizioni ufficiali del Ministero dell'interno in data 1› aprile 1983 (supplemento ordinario al n. 1-3), recante norme per la regolamentazione dei concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale dell'Amministrazione civile dell'interno; Ravvisata, l'opportunità di modificare la disposizione riguardante la composizione della commissione giudicatrice del concorso per vice consigliere di prefettura di cui all'art. 3 del citato decreto ministeriale 3 gennaio 1983, nel senso di eliminare il limite temporale, stabilito dall'ultimo comma della stessa disposizione, oltre il quale non è consentita la partecipazione, in seno alla predetta commissione, dei funzionari dell'Amministrazione civile dell'interno collocati in quiescenza; Visto l' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 21 novembre 1991; Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. M/3204/A del 18 dicembre 1991); ADOTTA il seguente regolamento: Art. 1 1. L'art. 3, quarto comma, del decreto ministeriale 3 gennaio 1983, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "Nella commissione giudicatrice e nelle eventuali sottocommissioni possono essere nominati anche funzionari dell'Amministrazione civile dell'interno collocati in quiescenza". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 27 gennaio 1992 Il Ministro dell'interno SCOTTI Il Ministro per la funzione pubblica GASPARI Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 1992 Registro n. 15 Interno, foglio n. 34 AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota alle premesse: - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di pìu Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

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