Decreto Ministeriale Non_Fiscale

Decreto Ministeriale 283/1992

Regolamento recante norme per la rideterminazione delle dotazioni organiche previste per le posizioni funzionali corrispondenti al nono livello retributivo dei vari ruoli delle due aree negoziali del comparto del Servizio sanitario nazionale.

Pubblicato: 16/05/1992 In vigore dal: 30/01/1992 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO 30 gennaio 1992, n. 283

Testo normativo

DECRETO n. 283/1992 # DECRETO 30 gennaio 1992, n. 283 ## Regolamento recante norme per la rideterminazione delle dotazioni organiche previste per le posizioni funzionali corrispondenti al nono livello retributivo dei vari ruoli delle due aree negoziali del comparto del Servizio sanitario nazionale. IL MINISTRO DELLA SANITÀ Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384 , riguardante il regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina dell'accordo del 6 aprile 1990 concernente il personale del comparto del Servizio sanitario nazionale; Visti gli articoli 8 e 78, terzo comma, del predetto decreto del Presidente della Repubblica che contemplano la rideterminazione delle dotazioni organiche previste per le posizioni funzionali corrispondenti al nono livello retributivo dei vari ruoli delle due aree negoziali del comparto trasformando: per il ruolo sanitario non medico il 47% dei relativi posti in altrettanti di posizione funzionale intermedie; per gli altri ruoli il 24%; per gli assistenti medici-ospedalieri e del territorio e per i veterinari collaboratori il 30%; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 , ed in particolare l'art. 12 riguardante la normativa concorsuale del personale delle unità sanitarie locali; Visto il decreto del Ministero della sanità 30 gennaio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 22 febbraio 1982 - supplemento ordinario - riguardante la normativa concorsuale del personale delle unità sanitarie locali in applicazione dell' art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 ; Vista la legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93; Vista la legge 20 maggio 1985, n. 207 , concernente la disciplina transitoria per l'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali; Visto l' art. 1 della legge 26 febbraio 1991, n. 58 , di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 1990, n. 415 , recante proroga di termini in materia di assistenza sanitaria; Visto l' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Visto il decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35 , convertito nella legge 4 aprile 1991, n. 111 , recante norme sulla gestione transitoria delle unità sanitarie locali; Sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale; Sentito il Consiglio sanitario nazionale nella seduta del 3 luglio 1991; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 21 novembre 1991; Visto, altresì, l' art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 , recante: "Disposizioni in materia di finanza pubblica"; Visto da ultimo l' art. 6, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 1992, n. 12 , recante: "Finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa all'anno 1991 e disposizioni urgenti per il funzionamento del Servizio sanitario nazionale"; ADOTTA il seguente regolamento: Art. 1 M o d a l i t à 1. Le unità sanitarie locali (UU.SS.LL.), nel rispetto delle modalità e delle percentuali previste dall' art. 8, comma 3 , e dall' art. 78, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384 , procedono alla complessiva e completa rideterminazione delle dotazioni organiche con tre atti deliberativi distinti rispettivamente per l'area medica, per il restante personale del ruolo sanitario e per gli altri ruoli del comparto. 2. Le UU.SS.LL. bandiscono concorsi interni per titoli ed esami indicando nel bando stesso i posti ripartiti per singolo ruolo e profili e per i profili professionali medici e veterinari rispettivamente per disciplina e per area, le modalità di formulazione delle domande di ammissione al concorso, i documenti prescritti, i requisiti di ammissione, le forme e le modalità dei documenti richiesti, il programma delle prove d'esame. Il curriculum formativo e professionale del candidato deve essere allegato, unitamente ai vari elementi documentali e probatori dell'attività svolta, alla domanda di partecipazione e sottoscritto dal candidato. 3. Il bando di concorso deve essere trasmesso agli ordini professionali interessati e competenti per territorio ed alle organizzazioni sindacali firmatarie degli accordi previsti dalla legge 29 marzo 1983, n. 93 e presenti organizzativamente in sede lo- cale. 4. Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso scade alle ore 12 del trentesimo giorno dalla data ufficiale di affissione del bando all'albo dell'unità sanitaria lo- cale; qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il comma 3 dell'art. 8 del D.P.R. n. 384/1990 è così formulato: "Al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dai commi 1 e 2, gli enti, con riferimento agli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395 , e sulla base delle disposizioni regionali in materia, rideterminano le dotazioni organiche previste per le posizioni funzionali corrispondenti al IX livello retributivo dei vari ruoli, trasformando - per il ruolo sanitario - il 47% dei relativi posti in altrettanti posti di posizione funzionale interme- dia e per gli altri ruoli il 24%. Ferma rimanendo la dotazione organica complessiva, analoga trasformazione può riguardare i posti di posizione funzionale iniziale resisi vacanti dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, salvo quelli per i quali siano stati banditi i relativi concorsi di assunzione. La copertura dei posti risultanti dalla trasformazione è disciplinata con successivo decreto del Ministro della sanità da emanarsi, ai sensi dell' art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 , entro e non oltre il 1› dicembre 1990. Detto decreto deve, inoltre, tenere conto per gli altri operatori del comparto del disposto dell' art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270 ". - Il comma 3 dell'art. 78 del sopracitato D.P.R. n. 384/1990 così recita: "Al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dai commi 1 e 2, gli enti, con riferimento agli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395 , e sulla base delle disposizioni regionali in materia, rideterminano le dotazioni organiche degli assistenti medici e veterinari collaboratori, trasformando il 30% dei relativi posti in altrettanti posti di posizione funzionale intermedia. Ferma rimanendo la dotazione organica complessiva, analoga trasformazione può riguardare i posti di assistente medico e veterinario collaboratore resisi vacanti dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, salvo quelli per i quali siano stati banditi i relativi concorsi di assunzione. La copertura dei posti risultanti dalla predetta trasformazione è disciplinata con decreto del Ministro della sanità da emanarsi, ai sensi dell' art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 , entro e non oltre il 1› dicembre 1990". - Il comma 5 dell'art. 12 del D.P.R. n. 761/1979 , è così formulato: "Fermo restando quanto previsto al capo II, i requisiti specifici, compresi i limiti di età, per l'ammissione ai concorsi dei singoli profili e posizioni funzionali di ogni ruolo, le prove di esame - che devono consistere, salvo quanto previsto dal precedente art. 9, secondo comma, in una prova scritta e almeno in una prova orale o pratica - i titoli valutabili - con particolare riferimento al curriculum formativo e professionale e, per i medici, al servizio prestato a tempo pieno e alle specializzazioni acquisite - i criteri di valutazione, la composizione delle commissioni esaminatrici, nelle quali è garantita la rappresentanza del Ministero della sanità, nonchè le procedure concorsuali, sono stabiliti, previa consultazione con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale, con decreto del Ministro della sanità sentito il Consiglio sanitario nazionale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nei concorsi per i quali è richiesto il diploma di laurea, il punteggio a disposizione delle commissioni giudicatrici per la valutazione delle prove di esame non dovrà essere superiore al 50 per cento di quello totale a disposizione". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. - Il comma 9 dell'art. 1 del D.L. n. 35/1991 contempla quanto segue: "L'amministratore straordinario delle unità sanitarie locali e delle unità socio-sanitarie locali è coadiuvato, nello svolgimento delle proprie funzioni, dal coordinatore amministrativo e dal coordinatore sanitario e, ove esiste, dal coordinatore dei servizi sociali, che esprimono parere obbligatorio sugli atti di competenza dell'amministratore straordinario. Le presidenze delle commissioni di concorso e delle commissioni per gli appalti sono, di norma, attribuite ai dirigenti responsabili di servizio delle unità sanitarie locali e delle unità socio-sanitarie locali secondo le rispettive competenze". Nota all'art. 1: - Per il testo relativo agli articoli 8, comma 3, e 78, comma 3, si veda in nota alle premesse.

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