Decreto Ministeriale
Non_Fiscale
Decreto Ministeriale 550/1992
Regolamento recante differimento del termine per lo smaltimento di scorte dei presidi sanitari pericolosi, in sede di commercializzazione.
Riferimento normativo
DECRETO 16 novembre 1992, n. 550
Testo normativo
DECRETO n. 550/1992
# DECRETO 16 novembre 1992, n. 550
## Regolamento recante differimento del termine per lo smaltimento di
scorte dei presidi sanitari pericolosi, in sede di
commercializzazione.
IL MINISTRO DELLA SANITÀ Visto l' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Visto l' art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283 , modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255 , concernente il regolamento sui fitofarmaci e presidi delle derrate alimentari immagazzinate; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 223 , concernente l'attuazione delle direttive CEE numeri 78/631 , 81/187 e 84/291 ; Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1990, n. 258 , concernente il "Regolamento per l'adeguamento dei presidi sanitari alle norme sulla classificazione, sull'imballaggio e sull'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari), ai sensi degli articoli 7 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 223 ", di attuazione delle direttive CEE numeri 78/631 , 81/187 e 84/291 ; Visto, in particolare, l'art. 6 del citato decreto ministeriale n. 258/1990 che fissa un termine di mesi sei per l'utilizzazione, in sede di produzione, delle etichette e degli imballaggi conformi alla normativa previgente, e sulla base del quale il termine per lo smaltimento delle scorte scade l'11 settembre 1992; Visti il decreto ministeriale 12 novembre 1991, pubblicato in supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 289 del 10 dicembre 1991 e relativa errata-corrige (Gazzetta Ufficiale n. 139 e n. 192 rispettivamente del 15 giugno 1992 e del 17 agosto 1992) per cui il termine di scadenza per la produzione di presidi sanitari non conformi alla nuova disciplina è scaduto il 10 giugno 1992 con un intervallo di tempo rispetto alla scadenza prevista per lo smaltimento delle scorte, in sede di commercializzazione, di soli tre mesi; Ritenuto di dover garantire il rispetto di un adeguato intervallo di tempo fra le scadenze dei due termini fissati, come previsto dal citato art. 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 223/88 , e di differire all'11 dicembre 1993 il termine di scadenza per lo smaltimento delle scorte giacenti nei punti vendita alla data del 10 giugno 1992; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 5 ottobre 1992; Effettuata la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in forza dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in data 17 novembre 1992 ; Decreta: Art. 1 1. Il termine di cui all' art. 6 del decreto ministeriale 2 agosto 1990, n. 258 , per lo smaltimento delle scorte esistenti negli esercizi di vendita alla data del 10 giugno 1992 di presidi sanitari etichettati ed imballati in conformità alla normativa previgente, è differito all'11 dicembre 1993. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 16 novembre 1992 Il Ministro: DE LORENZO Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1993 Registro n. 2 Sanità, foglio n. 31 AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. - Per il testo dell' art. 6 del D.M. n. 258/1990 si veda in nota all'art. 1. Nota all'art. 1: - Il testo dell' art. 6 del D.M. n. 258/1990 è il seguente: "Art. 6 (Esaurimento delle scorte). - 1. A decorrere dalla data di pubblicazione delle classificazioni ed etichette nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, è concesso un termine di mesi sei per l'utilizzazione in sede di produzione delle etichette e degli imballaggi conformi alla normativa previgente. È altresì fissato un termine di mesi ventiquattro, a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto, per lo smaltimento delle scorte, esistenti in sede di commercializzazione".
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