Decreto Ministeriale
Non_Fiscale
Decreto Ministeriale 572/1992
Regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente.
Riferimento normativo
DECRETO 15 dicembre 1992, n. 572
Testo normativo
DECRETO n. 572/1992
# DECRETO 15 dicembre 1992, n. 572
## Regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei
veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente.
IL MINISTRO DEI TRASPORTI Visto l' art. 12, comma 7, della legge 15 gennaio 1992, n. 21 , che subordina il rilascio di nuove immatricolazioni di veicoli adibiti al servizio di taxi o al servizio di noleggio con conducente alla installazione di marmitte catalitiche o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti; Visto l' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Visto che il richiamato art. 12 demanda al Ministero dei trasporti l'individuazione dei dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti dei veicoli da adibire al servizio di taxi o di noleggio con conducente; Considerato che per i veicoli dotati di motore ad accensione comandata la riduzione dei carichi inquinanti è ottenibile con l'uso di appositi convertitori catalitici e che, oltre alla marmitta catalitica di prima installazione, sono stati riconosciuti idonei a ridurre i carichi inquinanti, e quindi omologati, anche dispositivi catalizzatori di sostituzione (retrofit) installabili successivamente alla prima immatricolazione del veicolo; Ritenuto che, invece, per i veicoli dotati di motore ad accensione spontanea la riduzione dei carichi inquinanti è ottenibile anche senza catalizzatore e con la sola ottimizzazione del funzionamento dei dispositivi di iniezione e di scarico indicati nella relativa scheda informativa riguardante l'omologazione CEE; Vista la direttiva 91/441/CEE in materia di emissioni dei veicoli, recepita con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità e dei trasporti, del 28 dicembre 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 7 gennaio 1992 ; Ritenuto di poter individuare nel rispetto dei limiti di emissione previsti dalla citata direttiva la condizione che soddisfi pienamente, per i veicoli ad accensione spontanea, la finalità della legge 15 gennaio 1992, n. 21 ; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 18 maggio 1992; Vista la comunicazione effettuata al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota n. UL VAR 5/41-119 del 1› settembre 1992; ADOTTA il seguente regolamento: Art. 1 1. Ai fini di quanto previsto dall' art. 12, comma 7, della legge 15 gennaio 1992, n. 21 , i dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti delle autovetture adibite al servizio di taxi o di noleggio con conducente, immatricolate per la prima volta a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono: a) per i veicoli muniti di motore ad accensione comandata, le marmitte catalitiche di prima installazione già previste all'atto dell'omologazione del tipo o i dispositivi catalizzatori di sostituzione (retrofit) installati successivamente alla prima immatricolazione del veicolo purchè regolarmente omologati presso gli uffici della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. b) per i veicoli muniti di motore ad accensione spontanea, i dispositivi di alimentazione e di scarico, indicati nella relativa scheda informativa riguardante l'omologazione CEE, atti a contenere le emissioni inquinanti entro i limiti stabiliti dalla direttiva 91/441/CEE recepita con decreto interministeriale del 28 dicembre 1991. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo del comma 7 dell'art. 12, della legge n. 21/1992 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea) è il seguente: "A partire dal 1› gennaio 1992 i veicoli di nuova immatricolazione adibiti al servizio di taxi o al servizio di noleggio con conducente dovranno essere muniti di marmitte catalitiche o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti. Tali dispositivi sono individuati con apposito decreto del Ministro dei trasporti, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle presente legge". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. - La direttiva CEE n. 91/441 , che modifica la direttiva 70/220/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle comunità europee n. L. 242 del 30 agosto 1991 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 85 del 4 novembre 1991, 2a serie speciale. Note all'art. 1: - Per il testo del comma 7 dell'art. 12 della legge n. 21/1992 si veda in nota alle premesse. - Per la direttiva n. 91/441 si veda in nota alle premesse.
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