Decreto Ministeriale Non_Fiscale

Decreto Ministeriale 71/2023

Regolamento recante modifiche al decreto 19 gennaio 2016, n. 63, concernente l'attuazione della disciplina legislativa in materia di esame di idoneita' professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale. (23G00078)

Pubblicato: 16/06/2023 In vigore dal: 13/02/2023 Documento ufficiale

Quali sono le principali modifiche introdotte dal Decreto Ministeriale 71/2023 alla composizione della commissione esaminatrice per l'esame di idoneità professionale dei revisori legali?

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Il Decreto Ministeriale 71/2023 modifica la composizione della commissione esaminatrice per l'esame di idoneità professionale destinato all'abilitazione all'esercizio della revisione legale. La commissione, nominata dal direttore generale della Direzione generale degli affari interni del Dipartimento per gli affari di giustizia, è ora composta da: un magistrato di III valutazione di professionalità che la presiede, due professori universitari ordinari o associati nelle materie rilevanti, un revisore legale iscritto nel registro da almeno cinque anni, e un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Questa modifica rappresenta un aggiornamento della precedente disciplina contenuta nel decreto 19 gennaio 2016, n. 63. Il decreto introduce inoltre forme più flessibili di svolgimento delle prove scritte e la possibilità di effettuare le prove orali con collegamenti audiovisivi da remoto, rendendo l'esame più accessibile ai candidati. Le modifiche riguardano anche le operazioni di raggruppamento e le modalità di correzione degli elaborati, al fine di rendere più efficiente l'attività di valutazione complessiva delle prove d'esame.

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Riferimento normativo

DECRETO 13 febbraio 2023, n. 71

Testo normativo

DECRETO n. 71/2023 # DECRETO 13 febbraio 2023, n. 71 ## Regolamento recante modifiche al decreto 19 gennaio 2016, n. 63, concernente l'attuazione della disciplina legislativa in materia di esame di idoneita' professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale. (23G00078) IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 , recante attuazione della direttiva n. 84/253/CEE , relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili; Vista la legge 8 luglio 1998, n. 222 , recante modifiche agli articoli 2 e 3 della legge 13 maggio 1997, n. 132 , in materia di ammissione all'esame di idoneità per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili; Vista la legge 30 luglio 1998, n. 266 , recante disposizioni per la nomina dei componenti dei collegi sindacali e degli organi di controllo contabile degli enti; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , e successive modifiche ed integrazioni, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali ; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , concernente il codice dell'amministrazione digitale ; Visto il decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 , concernente la costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell' articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34 ; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 , recante attuazione della direttiva 2006/43/CE , relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE , e che abroga la direttiva 84/253/CEE , e in particolare gli articoli 3, comma 1-bis, e 4, commi 3-bis, 4 e 4-bis; Visto il decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126 ; Vista la legge 2 maggio 2014, n. 68, che all'articolo 1, comma 2 , ha fatto salvi gli atti e gli effetti prodotti con il decreto-legge n. 126 del 2013 , non convertito; Visto il decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135 , recante attuazione della direttiva 2014/56/UE che modifica la direttiva 2006/43/CE concernente la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, e in particolare l'articolo 4, comma 1, lettera b); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1992, n. 474 , relativo al regolamento recante disciplina delle modalità di iscrizione nel registro dei revisori contabili in attuazione degli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99 , relativo al regolamento recante norme concernenti le modalità di esercizio della funzione di revisione contabile; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , e successive modifiche ed integrazioni, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa ; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84 , recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche e, in particolare, l'articolo 4, comma 2, lettera a); Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 99 , recante il regolamento concernente l'organizzazione del Ministero della giustizia, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84 , e in particolare l'articolo 3, comma 1; Visti i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, n. 145 del 20 giugno 2012 e n. 146 del 25 giugno 2012 , adottati in attuazione degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 , recante attuazione della direttiva 2006/43/CE , relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE , e che abroga la direttiva 84/253/CEE ; Visto il decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 19 gennaio 2016, n. 63 , concernente «Regolamento recante attuazione della disciplina legislativa in materia di esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale»; Ritenuta l'esigenza di introdurre forme più flessibili di svolgimento delle prove scritte, nonchè la possibilità di svolgere le prove orali con collegamenti audiovisivi da remoto; Ritenuta l'esigenza di modificare le operazioni di raggruppamento e le modalità di correzione degli elaborati, al fine di rendere più efficiente l'attività di valutazione delle prove di esame; Visto il parere della Commissione nazionale per le società e la borsa emesso in data 11 ottobre 2022; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 ottobre 2022; Vista la nota del 24 gennaio 2023 con la quale lo schema di regolamento è stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri; Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Modifiche alla composizione della commissione esaminatrice 1. All' articolo 4 del decreto del Ministro della giustizia 19 gennaio 2016, n. 63 , il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. La commissione esaminatrice è nominata con decreto del direttore generale della Direzione generale degli affari interni del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, ed è composta da: a) un magistrato con qualifica non inferiore a quella di magistrato di III valutazione di professionalità, che la presiede; b) due professori universitari ordinari o associati nelle materie indicate nell'articolo 1; c) un revisore legale iscritto nel registro da almeno cinque anni; d) un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.». NOTE Avvertenza: - Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: «Art. 17 (Regolamenti) - (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. (Omissis).» - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , recante: « Codice in materia di protezione dei dati personali , recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 , relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE », è pubblicato nella G.U. 29 luglio 2003, n. 174, S.O. - Si riporta il testo degli articoli 2 , 3 e 4, commi 3-bis , 4 e 4-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE , relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE , e che abroga la direttiva 84/253/CEE) : «Art. 2 (Abilitazione all'esercizio della revisione legale). - 1. L'esercizio della revisione legale è riservato ai soggetti iscritti nel Registro. 2. Possono chiedere l'iscrizione al Registro le persone fisiche che: a) sono in possesso dei requisiti di onorabilità definiti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob; b) sono in possesso di una laurea almeno triennale, tra quelle individuate con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob; c) hanno svolto il tirocinio, ai sensi dell'articolo 3; d) hanno superato l'esame di idoneità professionale di cui all'articolo 4. 3. Possono chiedere l'iscrizione nel Registro: a) le persone fisiche abilitate all'esercizio della revisione legale in uno degli altri Stati membri dell'Unione europea, che superano una prova attitudinale, effettuata in lingua italiana, vertente sulla conoscenza della normativa italiana rilevante, secondo le modalità stabilite con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob; b) a condizione che sia garantita la reciprocità di trattamento per i revisori legali italiani, i revisori di un Paese terzo che possiedono requisiti equivalenti a quelli del comma 2, che, se del caso, hanno preso parte in tale Paese a programmi di aggiornamento professionale e che superano una prova attitudinale, effettuata in lingua italiana, vertente sulla conoscenza della normativa nazionale rilevante, secondo le modalità stabilite con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob. 4. Possono chiedere l'iscrizione nel Registro, le società che soddisfano le seguenti condizioni: a) i componenti del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione sono in possesso dei requisiti di onorabilità definiti con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob; b) la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione, o del consiglio di gestione è costituita da persone fisiche abilitate all'esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea; c) nelle società regolate nei capi II, III e IV del titolo V del libro V del codice civile , maggioranza numerica e per quote dei soci costituita da soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea; d) nelle società regolate nei capi V e VI del titolo V del libro V del codice civile , azioni nominative e non trasferibili mediante girata; e) nelle società regolate nei capi V, VI e VII del titolo V del libro V del codice civile , maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria spettante a soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea; f) i responsabili della revisione legale sono persone fisiche iscritte al Registro; f-bis) le imprese di revisione legale abilitate in uno Stato membro che abbiano fatto richiesta di iscrizione al Registro. Tali imprese potranno esercitare la revisione legale a condizione che il responsabile dell'incarico che effettua la revisione per conto dell'impresa di revisione soddisfi i requisiti previsti dai commi 2 e 3, lettera a). 5. Per le società semplici si osservano le modalità di pubblicità previstedall' articolo 2296 del codice civile . 6. L'iscrizione nel Registro dà diritto all'uso del titolo di revisore legale. 7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, definisce con regolamento i criteri per la valutazione dell'equivalenza dei requisiti di cui al comma 3, lettera b), e individua con decreto i Paesi terzi che garantiscono tale equivalenza.» «Art. 3 (Tirocinio). - 1. Il tirocinio: a) è finalizzato all'acquisizione della capacità di applicare concretamente le conoscenze teoriche necessarie per il superamento dell'esame di idoneità professionale e per l'esercizio dell'attività di revisione legale; b) ha durata triennale; c) è svolto presso un revisore legale o un'impresa di revisione legale abilitati in uno Stato membro dell'Unione europea e che hanno la capacità di assicurare la formazione pratica del tirocinante. Il revisore legale può accogliere un numero massimo di tre tirocinanti; d) comporta l'obbligo per il tirocinante di collaborare allo svolgimento di incarichi del revisore legale o della società di revisione legale presso i quali il tirocinio è svolto. I revisori legali e le società di revisione legale presso cui il tirocinio è svolto devono assicurare e controllare l'effettiva collaborazione del tirocinante all'attività relativa a uno o più incarichi di revisione legale; la violazione del predetto obbligo da parte dei revisori legali e delle società di revisione legale equivale alla violazione delle norme di deontologia professionale; e) il tirocinante osserva le disposizioni in materia di segreto professionale. 1-bis. Il tirocinio può essere svolto contestualmente al biennio di studi finalizzato al conseguimento di laurea specialistica o magistrale ovvero ad una sua parte, in base ad appositi accordi, nell'ambito di una convenzione quadro tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed il Ministero dell'economia e delle finanze. 2. Nel registro del tirocinio sono indicati, per ciascun tirocinante iscritto: a) le generalità complete del tirocinante e il recapito da questo indicato per l'invio delle comunicazioni relative ai provvedimenti concernenti il tirocinio; b) la data di inizio del tirocinio; c) il soggetto presso il quale il tirocinio è svolto; d) i trasferimenti del tirocinio, le interruzioni e ogni altro fatto modificativo concernente lo svolgimento del tirocinio. 3. Le informazioni di cui al comma 2 sono conservate in forma elettronica e sono accessibili gratuitamente sul sito Internet del soggetto incaricato della tenuta del registro del tirocinio ai sensi dell'articolo 21. 4. Entro sessanta giorni dal termine di ciascun anno di tirocinio, il tirocinante redige una relazione sull'attività svolta, specificando gli atti ed i compiti relativi ad attività di revisione legale alla cui predisposizione e svolgimento ha partecipato, con l'indicazione del relativo oggetto e delle prestazioni tecnico-pratiche rilevanti alla cui trattazione ha assistito o collaborato. La relazione, con la dichiarazione del revisore legale o della società di revisione legale presso cui è stato svolto il tirocinio attestante la veridicità delle indicazioni ivi contenute, è trasmessa al soggetto incaricato della tenuta del registro del tirocinio; in caso di dichiarazioni mendaci potranno essere applicate le sanzioni di cui all'articolo 24, a carico del tirocinante e del revisore legale o della società di revisione legale presso cui è stato svolto il tirocinio. 5. Il tirocinante che intende completare il periodo di tirocinio presso altro revisore legale o società di revisione legale, ne dà comunicazione scritta al soggetto incaricato della tenuta del registro del tirocinio, allegando le attestazioni di cessazione e di inizio del tirocinio rilasciate rispettivamente dal soggetto presso il quale il tirocinio è stato svolto e da quello presso il quale è proseguito. La relazione di cui al comma 4 è redatta e trasmessa al soggetto incaricato della tenuta del registro del tirocinio anche in occasione di ciascun trasferimento del tirocinio. 6. Il periodo di tirocinio svolto presso un soggetto diverso da quello precedentemente indicato non è riconosciuto ai fini dell'abilitazione in mancanza della preventiva comunicazione scritta di cui al comma 5. 7. Il periodo di tirocinio interamente o parzialmente svolto presso un revisore legale o una società di revisione legale abilitati in un altro Stato membro dell'Unione europea è riconosciuto ai fini dell'abilitazione, previa attestazione del suo effettivo svolgimento da parte dell'autorità competente dello Stato membro in questione. 8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Consob, disciplina con regolamento le modalità di attuazione del presente articolo, definendo, tra l'altro: a) il contenuto e le modalità di presentazione delle domande di iscrizione al registro del tirocinio; b) le modalità di svolgimento del tirocinio, ai fini del comma 1, lettera a); c) le cause di cancellazione e sospensione del tirocinante dal registro del tirocinio; d) le modalità di rilascio dell'attestazione di svolgimento del tirocinio; e) gli obblighi informativi degli iscritti nel registro del tirocinio e dei soggetti presso i quali il tirocinio è svolto.» «Art. 4 (Esame di idoneità professionale). - (Omissis). 3. Per le materie indicate al comma 2, lettere da m) a u), l'accertamento delle conoscenze teoriche e della capacità di applicarle concretamente è limitato a quanto necessario per lo svolgimento della revisione dei conti. 3-bis. Nell'ambito della convenzione quadro di cui all'articolo 3, comma 1-bis, vengono definite le modalità di esonero dal controllo delle conoscenze teoriche per le materie, di cui al comma 2, che hanno già formato oggetto di esame universitario. 4. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, disciplina con regolamento le modalità di attuazione del presente articolo, definendo, tra l'altro: a) il contenuto e le modalità di presentazione delle domande di ammissione all'esame di idoneità professionale; b) le modalità di nomina della commissione esaminatrice e gli adempimenti cui essa è tenuta; c) il contenuto e le modalità di svolgimento dell'esame di idoneità professionale; d) i casi di equipollenza con esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio di professioni regolamentate e le eventuali integrazioni richieste. 4-bis. Ai fini dell'iscrizione al Registro sono esonerati dall'esame di idoneità i soggetti che hanno superato gli esami di Stato di cui agli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 , fermo l'obbligo di completare il tirocinio legalmente previsto per l'accesso all'esercizio dell'attività di revisore legale, nel rispetto dei requisiti previsti, in conformità alla direttiva 2006/43 / CE, con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, senza la previsione, per i candidati, di maggiori oneri e di nuove sessioni di esame. (Omissis).». - Il decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126 , recante: «Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio», è pubblicato nella G.U. 31 ottobre 2013, n. 256. - Si riporta il testo dell' articolo 1, comma 2, della legge 2 maggio 2014, n. 68 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16 , recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonchè misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche): «Art. 1 - (Omissis). 2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 31 ottobre 2013, n. 126 , recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio, e 30 dicembre 2013, n. 151, recante disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonchè a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali.» - Si riporta il teso dell' articolo 4 del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135 (Attuazione della direttiva 2014/56/UE che modifica la direttiva 2006/43/CE concernente la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati): «Art. 4. (Modifiche all' articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 ). - 1. All' articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero della giustizia, indice, almeno una volta l'anno, l'esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale.»; b) dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. Nell'ambito della convenzione quadro di cui all'articolo 3, comma 1-bis, vengono definite le modalità di esonero dal controllo delle conoscenze teoriche per le materie, di cui al comma 2, che hanno già formato oggetto di esame universitario.»; c) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Con il regolamento di cui al comma 4, il Ministro della giustizia può integrare e specificare le materie di cui al comma 2»." - Si riporta il testo dell' articolo 4, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84 (Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche): «Art. 4. (Dipartimento per gli affari di giustizia). - (Omissis). 2. Per l'espletamento delle funzioni del Dipartimento per gli affari di giustizia sono istituiti i seguenti uffici dirigenziali generali, con le competenze per ciascuno di seguito indicate: a) Direzione generale degli affari interni: acquisizione ed elaborazione di materiale nel settore civile; questioni concernenti l'applicazione delle leggi e dei regolamenti in materia civile; proroga dei termini in caso di irregolare funzionamento degli uffici giudiziari; vigilanza e controllo sul recupero delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia e sulla gestione dei depositi giudiziari; procedimenti per il recupero di somme dovute da funzionari dell'ordine giudiziario o da ausiliari dell'autorità giudiziaria; recupero dei crediti liquidati, in favore dell'amministrazione, dalla Corte dei conti per danno erariale; vigilanza e controllo sui corpi di reato; rapporti con Equitalia Giustizia S.p.a.; servizi di cancelleria e relativi quesiti; vigilanza e indirizzo amministrativo sui servizi relativi alla giustizia civile, esame delle istanze e dei ricorsi e rapporti con l'Ispettorato generale del Ministero; spese di giustizia e patrocinio a spese dello Stato; servizio elettorale; proventi di cancelleria, contributo unificato, tasse di bollo e registri; vigilanza sugli ordini professionali; segreteria del Consiglio nazionale forense e degli altri consigli nazionali; vigilanza sugli organismi di conciliazione, di mediazione e di composizione delle crisi da sovraindebitamento; tenuta dell'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza; tenuta dell'albo degli amministratori giudiziari; vigilanza sulle associazioni professionali; vigilanza sui notai, sui consigli notarili, sulla Cassa nazionale del notariato e sulla relativa commissione amministratrice; questioni concernenti l'applicazione delle leggi e dei regolamenti sul notariato, sull'avvocatura e sugli altri ordini professionali, ivi compresi i concorsi e gli esami; attività relative al riconoscimento delle qualifiche professionali, ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 ; libri tavolari; vigilanza e controllo sulle conservatorie dei registri immobiliari, sul Pubblico registro automobilistico e sugli istituti vendite giudiziarie; competenze in materia di professioni non regolamentate e di amministratori di condominio; acquisizione ed elaborazione di materiale nel settore penale e criminologico; vigilanza sui servizi relativi alla giustizia penale, esame delle istanze e dei ricorsi e rapporti con l'Ispettorato generale del Ministero, preparazione di rapporti e relazioni per incontri nazionali nel settore penale in raccordo con la Direzione generale degli affari internazionali e della cooperazione giudiziaria; istruzione delle pratiche concernenti i provvedimenti in materia penale di competenza del Ministro; attività relativa ai codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, ai sensi dell' articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ; procedura istruttoria delle domande di grazia; gestione, organizzazione generale, coordinamento, vigilanza e controllo sul funzionamento del casellario centrale e dei casellari giudiziali; tenuta del registro informatizzato dei provvedimenti in materia di sanzioni pecuniarie civili; b) - c); (Omissis).» - Si riporta il testo dell' articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 99 (Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero della giustizia, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84 ): «Art. 3. (Riorganizzazione del Dipartimento per gli affari di giustizia). - 1. All' articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84 , le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: «a) Direzione generale degli affari interni: acquisizione ed elaborazione di materiale nel settore civile; questioni concernenti l'applicazione delle leggi e dei regolamenti in materia civile; proroga dei termini in caso di irregolare funzionamento degli uffici giudiziari; vigilanza e controllo sul recupero delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia e sulla gestione dei depositi giudiziari; procedimenti per il recupero di somme dovute da funzionari dell'ordine giudiziario o da ausiliari dell'autorità giudiziaria; recupero dei crediti liquidati, in favore dell'amministrazione, dalla Corte dei conti per danno erariale; vigilanza e controllo sui corpi di reato; rapporti con Equitalia Giustizia S.p.a.; servizi di cancelleria e relativi quesiti; vigilanza e indirizzo amministrativo sui servizi relativi alla giustizia civile, esame delle istanze e dei ricorsi e rapporti con l'Ispettorato generale del Ministero; spese di giustizia e patrocinio a spese dello Stato; servizio elettorale; proventi di cancelleria, contributo unificato, tasse di bollo e registri; vigilanza sugli ordini professionali; segreteria del Consiglio nazionale forense e degli altri consigli nazionali; vigilanza sugli organismi di conciliazione, di mediazione e di composizione delle crisi da sovraindebitamento; tenuta dell'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza; tenuta dell'albo degli amministratori giudiziari; vigilanza sulle associazioni professionali; vigilanza sui notai, sui consigli notarili, sulla Cassa nazionale del notariato e sulla relativa commissione amministratrice; questioni concernenti l'applicazione delle leggi e dei regolamenti sul notariato, sull'avvocatura e sugli altri ordini professionali, ivi compresi i concorsi e gli esami; attività relative al riconoscimento delle qualifiche professionali, ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 ; libri tavolari; vigilanza e controllo sulle conservatorie dei registri immobiliari, sul Pubblico registro automobilistico e sugli istituti vendite giudiziarie; competenze in materia di professioni non regolamentate e di amministratori di condominio; acquisizione ed elaborazione di materiale nel settore penale e criminologico; vigilanza sui servizi relativi alla giustizia penale, esame delle istanze e dei ricorsi e rapporti con l'Ispettorato generale del Ministero, preparazione di rapporti e relazioni per incontri nazionali nel settore penale in raccordo con la Direzione generale degli affari internazionali e della cooperazione giudiziaria; istruzione delle pratiche concernenti i provvedimenti in materia penale di competenza del Ministro; attività relativa ai codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, ai sensi dell' articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ; procedura istruttoria delle domande di grazia; gestione, organizzazione generale, coordinamento, vigilanza e controllo sul funzionamento del casellario centrale e dei casellari giudiziali; tenuta del registro informatizzato dei provvedimenti in materia di sanzioni pecuniarie civili; b) Direzione generale degli affari internazionali e della cooperazione giudiziaria: relazioni internazionali in materia civile e in particolare studio preparatorio ed elaborazione di convenzioni, trattati, accordi e altri strumenti internazionali, con il coordinamento del Capo del Dipartimento e in collaborazione con l'Ufficio di Gabinetto e l'Ufficio legislativo e a supporto dei medesimi; adempimenti relativi alla esecuzione delle convenzioni di collaborazione giudiziaria internazionale; rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale; notificazioni e rogatorie civili da e per l'estero; riconoscimento ed esecuzione di sentenze straniere e altri atti formati all'estero in materia civile; attività di cooperazione internazionale attiva e passiva in materia penale; relazioni internazionali in materia penale e in particolare studio preparatorio, negoziazione ed elaborazione di convenzioni, trattati, accordi e altri strumenti internazionali e conseguente monitoraggio della legislazione penale nazionale con il coordinamento del Capo del Dipartimento e in collaborazione con l'Ufficio di Gabinetto e l'Ufficio legislativo e a supporto dei medesimi; rapporti con l'Unione europea, con l'Organizzazione delle nazioni unite e le altre istituzioni internazionali per la prevenzione e il controllo dei reati;»." - Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 145 , recante: «Regolamento in applicazione degli articoli 2, commi 2 , 3 , 4 e 7 e 7, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 , recante attuazione della direttiva 2006/43/CE in materia di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati», è pubblicato nella G.U. 29 agosto 2012, n. 201. - Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, n. 146 , recante: «Regolamento riguardante il tirocinio per l'esercizio dell'attività di revisione legale, in applicazione dell' articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 , recante attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati», è pubblicato nella G.U. 29 agosto 2012, n. 201. Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell' articolo 4 del decreto del Ministro della giustizia 19 gennaio 2016, n. 63 (Regolamento recante attuazione della disciplina legislativa in materia di esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale), come modificato dal presente decreto: «Art. 4. (Commissione esaminatrice). - 1. La commissione esaminatrice è nominata con decreto del direttore generale della Direzione generale degli affari interni del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, ed è composta da: a) un magistrato con qualifica non inferiore a quella di magistrato di III valutazione di professionalità, che la presiede; b) due professori universitari ordinari o associati nelle materie indicate nell'articolo 1; c) un revisore legale iscritto nel registro da almeno cinque anni; d) un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. 2. Per ciascuno dei componenti effettivi è nominato un supplente avente gli stessi requisiti indicati al comma 1. 3. Se il numero dei candidati è superiore a 500 possono essere costituite sottocommissioni per gruppi sino a 500 candidati. Per la composizione delle sottocommissioni sono nominati membri aggiunti aventi i requisiti indicati nei commi 1 e 2. 4. I componenti della commissione o delle sottocommissioni non possono essere nuovamente nominati nei tre anni successivi a quello in cui hanno svolto il loro incarico. 5. La commissione si avvale di un ufficio di segreteria cui è addetto, nel numero strettamente necessario, personale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. La commissione nomina il capo dell'ufficio di segreteria tra il personale appartenente alla terza area.»

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Il Decreto Ministeriale 71/2023 è il riferimento normativo per chi opera nel settore della revisione legale e dell'abilitazione professionale, disciplinando l'esame di idoneità professionale, la commissione esaminatrice e i requisiti per l'iscrizione nel Registro dei revisori legali. Professionisti, studi di revisione e candidati all'abilitazione consultano questa normativa per comprendere le modalità di svolgimento dell'esame, i criteri di valutazione, le prove orali e scritte, nonché gli adempimenti procedurali relativi alla formazione professionale e al tirocinio obbligatorio previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

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