Regolamento recante «Modalita' di accesso attraverso concorso pubblico alla qualifica iniziale del ruolo dei direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217». (12G0100)
Quali sono i requisiti e le modalità per accedere al ruolo dei direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco attraverso concorso pubblico?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 80/2012 disciplina il concorso pubblico per esami finalizzato all'accesso alla qualifica iniziale di vice direttore nel ruolo dei direttivi dei vigili del fuoco. Il concorso è riservato a cittadini italiani che possiedono specifici requisiti: godimento dei diritti politici, idoneità fisica e psichica, laurea magistrale in ingegneria o architettura con abilitazione professionale, e qualità morali secondo le disposizioni di legge. Il bando di concorso viene emanato dal Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, indicando modalità di svolgimento, requisiti di ammissione, calendario delle prove e criteri di valutazione dei titoli. Il regolamento prevede una preselezione facoltativa e prove di esame scritte e orali, con almeno due prove scritte, gestite da una commissione esaminatrice che forma la graduatoria finale.
Una caratteristica importante riguarda le riserve di posti: il 20% dei posti è riservato al personale dei ruoli tecnico-operativi del Corpo che possiede la laurea magistrale e i requisiti abilitativi, con almeno tre anni di effettivo servizio come ispettore o sostituto direttore antincendi (o sette anni per qualifiche inferiori). I posti riservati non coperti per mancanza di vincitori vengono assegnati ai candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria generale. Sono esclusi dal concorso coloro che sono stati destituiti da pubblici uffici, espulsi dalle Forze armate, condannati a pena detentiva per reati non colposi o sottoposti a misure di prevenzione.
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Riferimento normativo
DECRETO 16 aprile 2012, n. 80
Testo normativo
DECRETO n. 80/2012
# DECRETO 16 aprile 2012, n. 80
## Regolamento recante «Modalita' di accesso attraverso concorso
pubblico alla qualifica iniziale del ruolo dei direttivi del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 41 del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217». (12G0100)
IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 , recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell' articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252 », e in particolare l'articolo 41, relativo all'accesso al ruolo dei direttivi; Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 , «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi», e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro dell'interno 11 marzo 2008, n. 78 , recante «Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Articoli 5 , 22 , 41 , 53 , 62 , 88 , 98 , 109 , 119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 »; Effettuata l'informazione alle organizzazioni sindacali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione del 26 gennaio 2012; Data comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma del citato articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi n. 2898 del 27 marzo 2012; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Campo di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del concorso pubblico, per esami, per l'accesso alla qualifica di vice direttore del ruolo dei direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell' articolo 41 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 . 2. Il bando di concorso è emanato con decreto del Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il decreto indica le modalità di svolgimento del concorso, i requisiti di ammissione, il diario della eventuale prova preselettiva e delle prove di esame, le modalità di presentazione dei titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria nonchè eventuali particolari modalità di presentazione delle domande al concorso medesimo. 3. Nel bando di concorso è altresì indicata la percentuale dei posti riservati, ai sensi dell' articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 . La riserva di posti di cui all' articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 , non si aggiunge a quella di cui all' articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 . 4. In relazione a particolari esigenze dell'amministrazione, il bando di concorso può disporre la ripartizione dei posti tra diversi indirizzi di laurea magistrale. Sono fatti salvi i titoli di laurea magistrale equipollenti. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell' articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252 ), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 2005, n. 249, S.O. - Il testo dell'art. 41 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005 , è il seguente: «Art. 41 (Accesso al ruolo dei direttivi). - 1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei direttivi avviene mediante pubblico concorso per esami, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti politici; b) età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell' articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127 ; c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; d) laurea magistrale in ingegneria o architettura, fatta salva l'eventuale diversa denominazione in sede di applicazione del regolamento concernente l'autonomia didattica degli atenei adottato con D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in attuazione dell' articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 ; abilitazione all'esercizio della professione. In relazione a particolari esigenze dell'amministrazione, può essere richiesto nel bando di concorso anche il possesso di diplomi di specializzazione; e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni dell' articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 ; f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi. 2. Sono fatti salvi, ai fini dell'ammissione al concorso di cui al comma 1, i diplomi di laurea specialistica in ingegneria e architettura rilasciati in sede di attuazione del D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ovvero secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell' articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 , e delle relative disposizioni attuative. 3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono previste le forme dell'eventuale preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, le modalità di svolgimento del concorso medesimo, le prove di esame, scritte e orali, le prime in numero non inferiore a due, la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria finale e sono individuati i diplomi di specializzazione, i titoli di dottorato di ricerca e gli altri titoli valutabili, a parità di punteggio, ai fini della formazione della graduatoria. 4. Nel concorso il venti per cento dei posti è riservato al personale dei ruoli tecnico-operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso della laurea magistrale e dei titoli abilitativi prescritti, dei requisiti attitudinali richiesti e che, alla data del bando di indizione del concorso, abbia compiuto tre anni di effettivo servizio nel ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi, oltre al periodo di frequenza del corso di formazione di cui agli articoli 23 e 25. Per il personale dei ruoli tecnico-operativi con qualifica inferiore a ispettore antincendi è richiesta un'anzianità di servizio di almeno sette anni alla data del bando di indizione del concorso. È ammesso a fruire della riserva il personale che, nell'ultimo triennio, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria. I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati idonei. 5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti da pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.». - La legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O. - Il testo dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 , è il seguente: «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1994, n. 185, S.O. - Il decreto del Ministro dell'interno 11 marzo 2008, n. 788 (Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Articoli 5 , 22 , 41 , 53 , 62 , 88 , 98 , 109 , 119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 ), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2008, n. 93. - Il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 (Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 luglio 2008, n. 168, S.O. Note all'art. 1: - Per il testo dell'articolo 41 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005 , si vedano le note alle premesse. - Il testo dell' articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994 , è il seguente: «Art. 5 (Categorie riservatarie e preferenze). - 1. Nei pubblici concorsi, le riserve di posti, di cui al successivo comma 3 del presente articolo, già previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso. 2. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva. 3. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine: 1) riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 , e successive modifiche ed integrazioni, o equiparate, calcolata sulle dotazioni organiche dei singoli profili professionali o categorie nella percentuale del 15%, senza computare gli appartenenti alle categorie stesse vincitori del concorso; 2) riserva di posti ai sensi dell' articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , a favore dei militari in ferma di leva prolungata e di volontari specializzati delle tre Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma contrattuale nel limite del 20 per cento delle vacanze annuali dei posti messi a concorso; 3) riserva del 2 per cento dei posti destinati a ciascun concorso, ai sensi dell' articolo 40, secondo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574 , per gli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che hanno terminato senza demerito la ferma biennale. 4. Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a parità di titoli sono appresso elencate. A parità di merito i titoli di preferenza sono: 1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 5) gli orfani di guerra; 6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 8) i feriti in combattimento; 9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonchè i capi di famiglia numerosa; 10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra; 14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; 15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato; 16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso; 18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 19) gli invalidi ed i mutilati civili; 20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. 5. A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata: a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; c) dalla maggiore età.».
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Il Decreto Ministeriale 80/2012 regola l'accesso al ruolo dei direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco attraverso concorso pubblico per esami, prevedendo requisiti specifici come laurea magistrale in ingegneria o architettura con abilitazione professionale, idoneità fisica e psichica, e qualità morali. La normativa disciplina le modalità di preselezione, le prove scritte e orali, la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria, con particolare attenzione alle riserve di posti per il personale interno dei ruoli tecnico-operativi che soddisfa specifici requisiti di anzianità di servizio.
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