Decreto Ministeriale

Decreto Ministeriale 85/2025

Regolamento recante condizioni, criteri, modalita' e requisiti per l'iscrizione, la permanenza e l'esclusione delle imprese iscritte nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. (25G00096)

Pubblicato: 19/06/2025 In vigore dal: 19/05/2025 Documento ufficiale

Quali sono i requisiti e le condizioni per l'iscrizione e la permanenza nell'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale ai clienti finali secondo il Decreto Ministeriale 85/2025?

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Il Decreto Ministeriale 85/2025 disciplina le condizioni, i criteri, le modalità e i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità necessari per iscriversi e rimanere nell'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale a clienti finali presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Questo elenco è obbligatorio per chiunque intenda svolgere attività di vendita di gas naturale, GNL, CNG, biometano, biogas e altri derivati a clienti finali, inclusa la vendita attraverso autocisterne e carri bombolai. Il decreto si applica a tutte le imprese di vendita, sia che operino come utenti della distribuzione sia come semplici venditori, e stabilisce che l'inclusione nell'elenco è condizione necessaria per l'esercizio legale dell'attività. Il regolamento prevede anche un procedimento speciale di esclusione motivata dall'elenco, che tiene conto delle violazioni e delle condotte irregolari accertate e sanzionate da ARERA, AGCM, Garante della Privacy e Agenzia delle Dogane, garantendo la partecipazione dell'operatore economico nel rispetto dei principi della legge 241/1990 sul procedimento amministrativo.

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Riferimento normativo

DECRETO 19 maggio 2025, n. 85

Testo normativo

DECRETO n. 85/2025 # DECRETO 19 maggio 2025, n. 85 ## Regolamento recante condizioni, criteri, modalita' e requisiti per l'iscrizione, la permanenza e l'esclusione delle imprese iscritte nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. (25G00096) IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 3; Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 , recante «Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell' articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144 » e, in particolare, l'articolo 17, che ha istituito presso il Ministero dello sviluppo economico (oggi Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica) l'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale a clienti finali; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 , relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE ; Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , recante «Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 , recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287 , recante «Norme per la tutela della concorrenza e del mercato»; Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 , recante «Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative»; Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481 , recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità»; Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 , recante «Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell' articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 »; Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , recante « Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa »; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , recante « Codice in materia di protezione dei dati personali »; Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 , recante « Codice del consumo , a norma dell' articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229 »; Visto il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125 , recante «Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia»; Visto il decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129 , recante «Misure urgenti in materia di energia»; Visto il decreto legislativo l° giugno 2011, n. 93, recante «Attuazione delle direttive 2009/72/CE , 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonchè abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE »; Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 , recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonchè nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 »; Visto il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 , recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155 »; Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 , recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'articolo 2 che ha ridenominato il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica; Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 , convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 , recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'articolo 4, che ha ridenominato il Ministero della transizione ecologica in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica; Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 214 , recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022» e, in particolare, l'articolo 9, che ha sostituito l' articolo 17, comma 3, del decreto legislativo n. 164 del 2000 , abilitando il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, su proposta dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, a definire le condizioni, i criteri, le modalità e i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità per l'iscrizione, la permanenza e l'esclusione dei soggetti iscritti nell'Elenco venditori, nonchè a disciplinare un procedimento speciale per l'eventuale esclusione motivata dall'Elenco venditori, che tenga conto anche delle violazioni e delle condotte irregolari poste in essere nell'attività di vendita del gas, accertate e sanzionate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dal Garante per la protezione dei dati personali e dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 dicembre 2011, recante «Semplificazione per le attività di vendita di gas naturale e di biogas ai sensi dell' articolo 30 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 », pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 20 gennaio 2012 ; Vista la deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente 23 aprile 2024, n. 157/2024/R/gas, «Proposta al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica in merito a condizioni, criteri, modalità e requisiti dell'elenco delle imprese di vendita di gas naturale a clienti finali», adottata previa procedura di consultazione avviata con documento 5 marzo 2024, n. 70/2024/R/gas; Visto il codice di rete tipo del servizio di distribuzione gas, approvato con deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente 6 giugno 2006, n. 108/06; Considerato che l' articolo 17, comma 3, del decreto legislativo n. 164 del 2000 stabilisce che, ai fini della disciplina del procedimento speciale di esclusione dall'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale a clienti finali, è fatto salvo il potere sanzionatorio attribuito dalla legge all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, al Garante per la protezione dei dati personali e all'Agenzia delle dogane e dei monopoli; Ritenuto che, a tal fine, il provvedimento motivato di esclusione dall'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale a clienti finali per violazioni e condotte irregolari poste in essere nell'attività di vendita di gas naturale, accertate e sanzionate dalle citate amministrazioni, sia adottato all'esito di un procedimento speciale: a) avviato a seguito dell'irrogazione di una sanzione divenuta inoppugnabile e che esprima un elevato livello di gravità calibrato in modo differenziato sulla base dei diversi plessi normativi e dei beni giuridici la cui tutela è affidata alla competenza delle amministrazioni coinvolte, fatti salvi gli effetti degli istituti di natura conciliativa previsti dai rispettivi ordinamenti; b) disciplinato nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge n. 241 del 1990 e che preveda la piena partecipazione dell'operatore economico, sentite le amministrazioni interessate; Sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, che si è espressa in data 28 novembre 2024; Sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che si è espressa in data 21 novembre 2024; Sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che si è espressa in data 12 novembre 2024; Sentito il Garante per la protezione dei dati personali che, ai sensi degli articoli 36, paragrafo 4, e 57, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679 , si è espresso in data 27 novembre 2024; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 febbraio 2025; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 , effettuata con nota del 16 maggio 2025; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Definizioni l. Agli effetti del presente regolamento valgono le seguenti definizioni: a) «cliente finale»: il cliente che acquista gas per uso proprio, ivi compreso qualsiasi impianto di distribuzione di metano per autotrazione; b) «CRDG»: Codice di rete tipo per il servizio di distribuzione gas, approvato dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, di seguito «ARERA» ai sensi dell' articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 ; c) «GNL»: gas naturale liquefatto; d) «CNG»: gas naturale compresso; e) «gas naturale»: gas naturale, GNL, biometano, biogas, CNG, biogas liquido per autotrazione, bio GNL; f) «SII»: il Sistema informativo integrato istituito ai sensi dell' articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129 ; g) «Gestore del SII»: Acquirente Unico S.p.A., quale soggetto titolare e gestore del SII; h) «impresa di vendita»: l'impresa controparte commerciale del cliente finale nell'ambito del contratto di fornitura di gas naturale; i) «utente della distribuzione»: soggetto terzo di cui l'impresa di vendita si serve per la conclusione dei contratti di distribuzione del gas naturale; l) «impresa di vendita utente»: l'impresa di vendita che sia anche utente della distribuzione ovvero del bilanciamento del gas naturale; m) «reti isolate»: reti per la vendita di gas non connesse alla rete nazionale dei gasdotti anche alimentate attraverso autocisterne oppure tramite carri bombolai. N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE). Note alle premesse: - Si riporta il testo dell' art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988 : «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonchè dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali. 4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.». - Si riporta il testo dell' art. 17, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 recante: «Attuazione della direttiva n. 98/30/CE Dir. 22/06/1998, n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell' articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144 », pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 2000 : «Art. 17 (Attività di vendita ai clienti finali). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 è operativo presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un "Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale a clienti finali", relativo anche alla vendita di gas naturale liquefatto attraverso autocisterne e di gas naturale a mezzo di carri bombolai, nonchè di biogas. 2. I soggetti che alla data del presente decreto risultano autorizzati alla vendita di gas naturale a clienti finali sono direttamente iscritti all'elenco di cui al comma 1. 3. L'inclusione e la permanenza nell'Elenco di cui al comma 1 sono condizione necessaria per lo svolgimento delle attività di vendita di gas naturale ai clienti finali. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, su proposta dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), sono definiti le condizioni, i criteri, le modalità e i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità per l'iscrizione, la permanenza e l'esclusione dei soggetti iscritti nell'Elenco di cui al comma 1. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il medesimo decreto di cui al secondo periodo, fatto salvo il potere sanzionatorio attribuito all'ARERA, all'AGCM, al Garante per la protezione dei dati personali e all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, esercitato nell'ambito delle rispettive funzioni, disciplina un procedimento speciale, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 , per l'eventuale esclusione motivata degli iscritti dall'Elenco di cui al comma 1, che tenga conto anche delle violazioni e delle condotte irregolari poste in essere nell'attività di vendita del gas, accertate e sanzionate dalle predette Autorità. L'ARERA formula la proposta di cui al secondo periodo entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. 4. L'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale ai clienti finali è pubblicato sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico e aggiornato mensilmente. La pubblicazione ha valore di pubblicità ai fini di legge per tutti i soggetti interessati. 5. Per motivi di continuità del servizio, o su segnalazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le imprese distributrici possono essere autorizzate in via eccezionale a svolgere transitoriamente l'attività di vendita ai clienti finali nell'area di loro operatività. Tale attività è esercitata a condizioni e modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.». - Il regolamento n. 2016/679/UE del 27 aprile 2016 , del Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE «regolamento generale sulla protezione dei dati» è pubblicato nella G.U.E.E. del 4 maggio 2016, n. L 119. - Il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 recante: «Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 1942 . - La legge 7 agosto 1990, n. 241 recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990 . - La legge 10 ottobre 1990, n. 287 recante: «Norme per la tutela della concorrenza e del mercato» è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 1990 . - Il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 recante: «Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 29 novembre 1995 . - La legge 14 novembre 1995, n. 481 recante: «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità» è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 1995 . - Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 recante: «Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell' articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 » è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 8 gennaio 1998 . - Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2000 . - Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante: « Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa », è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 . - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante: « Codice in materia di protezione dei dati personali , recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 , relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE .», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003 . - Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante: « Codice del consumo , a norma dell' articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229 » è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 8 ottobre 2005 . - Il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73 recante: «Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18 giugno 2007 è convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125 . - Il decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105 recante: «Misure urgenti in materia di energia» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 9 luglio 2010 è convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129 . - Il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 recante: «Attuazione delle direttive 2009/72/CE , 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonchè abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE » è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 28 giugno 2011 . - Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante: «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonchè nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 » è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2011 . - Il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n, 14 recante: «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155 » è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del febbraio 2019. - Si riporta il testo dell' articolo 2 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 recante: «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1° marzo 2021 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 : "Art. 2 (Ministero della transizione ecologica) - 1. Il «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» è ridenominato «Ministero della transizione ecologica». 2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 28: 1) al comma 1, lettera c), le parole da «definizione degli obiettivi e delle linee di politica energetica» fino a «attuazione dei piani di emergenza energetica;» sono soppresse; 2) al comma 2, le parole «rilevazione, elaborazione, analisi e diffusione di dati statistici in materia energetica e mineraria, finalizzati alla programmazione energetica e mineraria;» sono soppresse; b) all'articolo 29, comma 1, le parole «undici direzioni generali» sono sostituite dalle seguenti: «nove direzioni generali»; c) la rubrica del Capo VIII del Titolo IV è sostituita dalla seguente: «Ministero della transizione ecologica»; d) all'articolo 35: 1) al comma 1 le parole «dell'ambiente e della tutela del territorio» sono sostituite dalle seguenti: «della transizione ecologica»; 2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Al Ministero della transizione ecologica sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi allo sviluppo sostenibile, ferme restando le funzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri, e alla tutela dell'ambiente, del territorio e dell'ecosistema, nelle seguenti materie: a) individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, tutela della biodiversità e della biosicurezza, della fauna e della flora, attuazione e gestione, fatte salve le competenze della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, ratificata ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 , e dei relativi regolamenti europei, della difesa del mare e dell'ambiente costiero e della comunicazione ambientale; b) definizione degli obiettivi e delle linee di politica energetica e mineraria nazionale e provvedimenti ad essi inerenti; autorizzazione di impianti di produzione di energia di competenza statale, compresi quelli da fonti rinnovabili, anche se ubicati in mare; rapporti con organizzazioni internazionali e rapporti con l'Unione europea nel settore dell'energia, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, compresi il recepimento e l'attuazione dei programmi e delle direttive sul mercato unico europeo in materia di energia, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei ministri e delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano; attuazione dei processi di liberalizzazione dei mercati energetici e promozione della concorrenza nei mercati dell'energia e tutela dell'economicità e della sicurezza del sistema; individuazione e sviluppo delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del gas naturale e definizione degli indirizzi per la loro gestione; politiche di ricerca, incentivazione e interventi nei settori dell'energia e delle miniere; ricerca e coltivazione di idrocarburi, riconversione, dismissione e chiusura mineraria delle infrastrutture di coltivazione di idrocarburi ubicate nella terraferma e in mare e ripristino in sicurezza dei siti; risorse geotermiche; normativa tecnica, area chimica, sicurezza mineraria, escluse le competenze in materia di servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e di vigilanza sull'applicazione della legislazione attinente alla salute sui luoghi di lavoro, e servizi tecnici per l'energia; vigilanza su enti strumentali e collegamento con le società e gli istituti operanti nei settori dell'energia; gestione delle scorte energetiche nonchè predisposizione ed attuazione dei piani di emergenza energetica; sicurezza nucleare e disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi; radioprotezione e radioattività ambientale; agro-energie; rilevazione, elaborazione, analisi e diffusione di dati statistici in materia energetica e mineraria, finalizzati alla programmazione energetica e mineraria; c) piani e misure in materia di combustibili alternativi e delle relative reti e strutture di distribuzione per la ricarica dei veicoli elettrici, qualità dell'aria, politiche per il contrasto dei cambiamenti climatici e per la finanza climatica e sostenibile e il risparmio ambientale anche attraverso tecnologie per la riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra; d) pianificazione in materia di emissioni nei diversi settori dell'attività economica, ivi compreso quello dei trasporti; e) gestione, riuso e riciclo dei rifiuti ed economia circolare; f) tutela delle risorse idriche e relativa gestione, fatta salva la competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; g) promozione di politiche di sviluppo sostenibile, nazionali e internazionali; h) promozione di politiche per l'economia circolare e l'uso efficiente delle risorse, fatte salve le competenze del Ministero dello sviluppo economico; i) coordinamento delle misure di contrasto e contenimento del danno ambientale, nonchè di bonifica e di ripristino in sicurezza dei siti inquinati, ivi compresi i siti per i quali non è individuato il responsabile della contaminazione e quelli per i quali i soggetti interessati non provvedono alla realizzazione degli interventi, nonchè esercizio delle relative azioni giurisdizionali; l) sorveglianza, monitoraggio e recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività e alla riduzione dell'impatto delle attività umane sull'ambiente, con particolare riferimento alla prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente; prevenzione e protezione dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico e dai rischi industriali; m) difesa e assetto del territorio con riferimento ai valori naturali e ambientali.»; e) all'articolo 37, comma 1: 1) le parole «non può essere superiore a due» sono sostituite dalle seguenti: «non può essere superiore a tre»; 2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e il numero delle direzioni generali non può essere superiore a dieci.». 3. Le denominazioni «Ministro della transizione ecologica» e «Ministero della transizione ecologica» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» e «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare». 4. Con riguardo alle funzioni di cui all' articolo 35, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 300 del 1999 , come modificato dal presente decreto, le denominazioni «Ministro della transizione ecologica» e «Ministero della transizione ecologica» sostituiscono, ad ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni «Ministro dello sviluppo economico» e «Ministero dello sviluppo economico». 5. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, agli articoli 174-bis, comma 2-bis , secondo periodo, e 828, comma 1, alinea, dopo le parole «tutela ambientale» sono inserite le seguenti: «e la transizione ecologica». 6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo statuto dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA è modificato, al fine di prevedere la vigilanza da parte del Ministero della transizione ecologica. 7. Nell'ambito delle competenze di cui all' articolo 35, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 300 del 1999 , come modificato dal presente decreto, rientrano: a) le competenze a qualunque titolo inerenti all'attività delle società operanti nei settori di riferimento, ivi compreso il potere di emanare indirizzi nei confronti di tali società; b) l'esercizio dei diritti di azionista allo stato esercitati dal Ministero dello sviluppo economico nei confronti del Gestore dei servizi energetici - GSE Spa; c) l'approvazione della disciplina del mercato elettrico e del mercato del gas naturale e dei criteri per l'incentivazione dell'energia elettrica da fonte rinnovabile di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 , e di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 , e l'esercizio di ogni altra competenza già a qualunque titolo esercitata dal Ministero dello sviluppo economico fino alla data di entrata in vigore del presente decreto in materia di concorrenza, di tutela dei consumatori utenti, in collaborazione con il Ministero dello sviluppo economico, e di regolazione dei servizi di pubblica utilità nei settori energetici. 8. Per l'attuazione del comma 2, lettera e), numero 1), è autorizzata la spesa di euro 249.000 per l'anno 2021 e di euro 332.000 annui a decorrere dall'anno 2022. 8-bis. All' articolo 5, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124 , le parole: «e dal Ministro dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «, dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro della transizione ecologica».". - Si riporta il testo dell' articolo 4 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante: «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 11 novembre 2022 , convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 : "Art. 4 (Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica). - 1. Il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. 2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 35: 1) il comma 1 è abrogato; 2) al comma 2: 2.1. all'alinea le parole: «Al Ministero della transizione ecologica» sono sostituite dalle seguenti: «Al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica» e dopo le parole: «sviluppo sostenibile» sono inserite le seguenti: «e alla sicurezza energetica»; 2.2. alle lettere a) e f) le parole: «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»; 2.3. alla lettera b), dopo le parole: «provvedimenti ad essi inerenti;» sono inserite le seguenti: «individuazione e attuazione delle misure atte a garantire la sicurezza, la flessibilità e la continuità degli approvvigionamenti di energia e a promuovere l'impiego delle fonti rinnovabili;»; 3) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Attribuzioni)»; b) la rubrica del Capo VIII del Titolo IV è sostituita dalla seguente: «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica». 3. Le denominazioni «Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica» e «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro della transizione ecologica» e «Ministero della transizione ecologica». 3-bis. In relazione alle accresciute attività connesse agli interventi per la sicurezza energetica nazionale e per la promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili, il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica è incrementato fino a un massimo di trenta unità. A tale ultimo fine è autorizzata la spesa di 975.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023. 3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis, pari a 975.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della transizione ecologica.". - Si riporta il testo dell' articolo 9 della legge 30 dicembre 2023, n. 214 recante: «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023 : "Art. 9 (Disposizioni per la promozione della concorrenza nel settore del gas naturale). - 1. All' articolo 17 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «Ministero dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»; b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. L'inclusione e la permanenza nell'Elenco di cui al comma 1 sono condizione necessaria per lo svolgimento delle attività di vendita di gas naturale ai clienti finali. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, su proposta dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), sono definiti le condizioni, i criteri, le modalità e i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità per l'iscrizione, la permanenza e l'esclusione dei soggetti iscritti nell'Elenco di cui al comma 1. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il medesimo decreto di cui al secondo periodo, fatto salvo il potere sanzionatorio attribuito all'ARERA, all'AGCM, al Garante per la protezione dei dati personali e all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, esercitato nell'ambito delle rispettive funzioni, disciplina un procedimento speciale, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 , per l'eventuale esclusione motivata degli iscritti dall'Elenco di cui al comma 1, che tenga conto anche delle violazioni e delle condotte irregolari poste in essere nell'attività di vendita del gas, accertate e sanzionate dalle predette Autorità. L'ARERA formula la proposta di cui al secondo periodo entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione». 2. All' articolo 51, comma 6, del codice del consumo , di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 , è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso il consenso non è valido se il consumatore non ha preliminarmente confermato la ricezione del documento contenente tutte le condizioni contrattuali, trasmesse su supporto cartaceo o altro supporto durevole disponibile e accessibile».". Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'articolo 24 del citato decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164 : «Art. 24 (Disciplina dei casi di rifiuto di accesso per mancanza di capacità, per obblighi di servizio pubblico o per gravi difficoltà economiche dovute a contratti "take or pay"). - 1. Le imprese di gas naturale hanno l'obbligo di permettere l'accesso al sistema a coloro che ne facciano richiesta nel rispetto delle condizioni tecniche di accesso e di interconnessione di cui al presente decreto. 2. In deroga a quanto previsto al comma 1 le imprese di gas naturale possono rifiutare l'accesso al sistema del gas alle altre imprese o ai clienti idonei che ne facciano richiesta solo nel caso in cui esse non dispongano della capacità necessaria, o nel caso in cui l'accesso al sistema impedirebbe loro di svolgere gli obblighi di servizio pubblico cui sono soggette, ovvero nel caso in cui dall'accesso derivino gravi difficoltà economiche e finanziarie ad imprese del gas naturale operanti nel sistema, in relazione a contratti di tipo "take or pay" sottoscritti prima dell'entrata in vigore della direttiva 98/30/CE . 3. Il rifiuto è manifestato con dichiarazione motivata ed è comunicato immediatamente all'Autorità per l'energia elettrica e il gas e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonchè al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 4. In nessun caso può essere rifiutato l'accesso alle imprese relativamente al gas naturale prodotto nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana. 5. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con delibera da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fissa i criteri atti a garantire a tutti gli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità e la neutralità del trasporto e del dispacciamento e dell'utilizzo dei terminali di GNL in condizioni di normale esercizio e gli obblighi dei soggetti che svolgono le attività di trasporto e dispacciamento del gas e che detengono terminali di GNL. Entro tre mesi dalla pubblicazione della citata delibera i soggetti di cui al comma 1 adottano il proprio codice di rete, che è trasmesso all'Autorità per l'energia elettrica e il gas che ne verifica la conformità ai suddetti criteri. Trascorsi tre mesi dalla trasmissione senza comunicazioni da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, il codice di rete si intende conforme.». - Si riporta il testo dell'articolo 1-bis del citato decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105 : «Art. 1-bis (Sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas). - 1. Al fine di sostenere la competitività e di incentivare la migliore funzionalità delle attività delle imprese operanti nel settore dell'energia elettrica e del gas naturale, è istituito presso l'Acquirente unico S.p.a. un Sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas, basato su una banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'Autorità per l'energia elettrica e il gas emana i criteri generali per il funzionamento del Sistema. 2. Le modalità di gestione dei flussi informativi attraverso il Sistema sono stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Tali flussi potranno comprendere anche informazioni concernenti eventuali inadempimenti contrattuali da parte dei clienti finali sulla base di indirizzi generali definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sentite le Commissioni parlamentari competenti che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione, trascorsi i quali il parere si intende acquisito. 3. Nel rispetto delle norme stabilite dal Garante per la protezione dei dati personali, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas adotta specifici criteri e modalità per il trattamento dei dati personali e sensibili. 4. Le informazioni scambiate nell'ambito del Sistema, in conformità ai requisiti tecnici e di sicurezza previsti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono valide a tutti gli effetti di legge e sono funzionali anche all'adozione di misure volte alla sospensione della fornitura nei confronti dei clienti finali inadempienti, nel rispetto delle delibere dell'Autorità medesima in materia e fatto salvo quanto dalla stessa disposto a tutela dei clienti finali per i quali, ai sensi della normativa vigente, non possa essere prevista la sospensione della fornitura. Nelle more dell'effettiva operatività del Sistema, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce in via transitoria le modalità di gestione e trasmissione delle informazioni relative ai clienti finali inadempienti all'atto del passaggio a nuovo fornitore. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La misura del corrispettivo a remunerazione dei costi relativi alle attività svolte dall'Acquirente unico S.p.A. è determinata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, a carico degli operatori dei settori dell'energia elettrica e del gas naturale e senza che questi possano trasferire i relativi oneri sulle tariffe applicate ai consumatori.».

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