Decreto Ministeriale

Decreto Ministeriale 97/2023

Regolamento relativo alla disciplina del trattamento dei dati personali da parte dei Centri per la giustizia riparativa, ai sensi dell'articolo 65, comma 3, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonche' in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari. (23G00108)

Pubblicato: 27/07/2023 In vigore dal: 25/07/2023 Documento ufficiale

Quali sono le regole per il trattamento dei dati personali da parte dei Centri per la giustizia riparativa secondo il Decreto Ministeriale 97/2023?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 97/2023 disciplina come i Centri per la giustizia riparativa devono gestire i dati personali delle persone coinvolte nei programmi di mediazione e dialogo riparativo. Questi centri, istituiti presso gli enti locali, possono trattare dati anche sensibili (come informazioni sulla salute o origine etnica) quando strettamente necessari per svolgere le loro funzioni di rilevante interesse pubblico. La normativa si applica a tutti i soggetti coinvolti nei procedimenti di giustizia riparativa: autori di reati, vittime, mediatori e altri operatori. Il decreto definisce concretamente quali dati possono essere raccolti, chi può accedervi, per quanto tempo conservarli e quali misure di sicurezza adottare per proteggere i diritti e le libertà degli interessati. Tutto il trattamento deve rispettare il GDPR europeo e il Codice italiano sulla privacy, garantendo trasparenza e tutela dei diritti fondamentali.

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Riferimento normativo

DECRETO 25 luglio 2023, n. 97

Testo normativo

DECRETO n. 97/2023 # DECRETO 25 luglio 2023, n. 97 ## Regolamento relativo alla disciplina del trattamento dei dati personali da parte dei Centri per la giustizia riparativa, ai sensi dell'articolo 65, comma 3, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonche' in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari. (23G00108) IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto l' articolo 65 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 , di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134 , recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonchè in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 , relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 , recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 , relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , recante « Codice in materia di protezione dei dati personali , recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 , relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE »; Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell' articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196 , reso nell'adunanza del 17 maggio 2023; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 giugno 2023; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in data 30 giugno 2023 ; Adotta il seguente regolamento Art. 1 Oggetto 1. Il presente regolamento, in attuazione dell' articolo 65 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 e nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , disciplina il trattamento dei dati personali da parte dei Centri di giustizia riparativa di cui all' articolo 63 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 , nell'ambito dei programmi di cui all'articolo 53 del medesimo decreto, individuando: a) le tipologie dei dati e le finalità del trattamento; b) le categorie di interessati; c) i responsabili del trattamento; d) i soggetti cui possono essere comunicati i dati personali e le condizioni per la comunicazione e per la pubblicazione di dichiarazioni e informazioni; e) le operazioni di trattamento nonchè i termini e le condizioni per la conservazione dei dati; f) le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà degli interessati. N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «Art. 17 (Regolamenti). - 1. e 2. (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4.-4-ter. (Omissis).». - Si riporta il testo dell' articolo 65 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134 , recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonchè in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari): «Art. 65 (Trattamento dei dati personali). - 1. I Centri per la giustizia riparativa trattano i dati personali, anche appartenenti alle categorie di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 , strettamente necessari all'esercizio delle competenze e al raggiungimento degli scopi di cui al presente decreto, per le finalità di rilevante interesse pubblico di cui all' articolo 2-sexies, comma 2, lettera q), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , e assumono la qualità di titolari del trattamento. 2. Il trattamento è effettuato nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 , e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 . 3. Le tipologie dei dati che possono essere trattati, le categorie di interessati, i soggetti cui possono essere comunicati i dati personali, le operazioni di trattamento, nonchè le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti degli interessati sono definiti con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sentito il Garante per la protezione dei dati personali, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.». - Si riporta il testo dell' articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ( Codice in materia di protezione dei dati personali , recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 , relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE) : «Art. 154 (Compiti). - 1.-3. (Omissis). 4. Il Garante collabora con altre autorità amministrative indipendenti nazionali nello svolgimento dei rispettivi compiti. 5. - 7. (Omissis).». Note all'art. 1: - Per l'articolo 65 del citato decreto legislativo 10/10/2022, n. 150 , vedi note alle premesse. - Si riporta il testo degli articoli 53 e 63 del citato decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 : «Art. 53 (Programmi di giustizia riparativa). - 1. I programmi di giustizia riparativa si conformano ai principi europei e internazionali in materia e vengono svolti da almeno due mediatori con le garanzie previste dal presente decreto. Essi comprendono: a) la mediazione tra la persona indicata come autore dell'offesa e la vittima del reato, anche estesa ai gruppi parentali, ovvero tra la persona indicata come autore dell'offesa e la vittima di un reato diverso da quello per cui si procede; b) il dialogo riparativo; c) ogni altro programma dialogico guidato da mediatori, svolto nell'interesse della vittima del reato e della persona indicata come autore dell'offesa.». «Art. 63 (Istituzione dei Centri per la giustizia riparativa e Conferenza locale per la giustizia riparativa). - 1. I Centri per la giustizia riparativa sono istituiti presso gli enti locali, individuati a norma del presente articolo. 2. Per ciascun distretto di Corte di appello è istituita la Conferenza locale per la giustizia riparativa cui partecipano, attraverso propri rappresentanti: a) il Ministero della giustizia; b) le Regioni o le Province autonome sul territorio delle quali si estende il distretto della Corte di appello; c) le Province o le Città metropolitane sul territorio delle quali si estende il distretto della Corte di appello; d) i Comuni, sedi di uffici giudiziari, compresi nel distretto di Corte di appello; e) ogni altro Comune, compreso nel distretto di Corte di appello, presso il quale sono in atto esperienze di giustizia riparativa. 3. La Conferenza locale è convocata dal Ministro della giustizia o da un suo delegato, con cadenza almeno annuale. 4. La Conferenza locale è coordinata dal Ministro della giustizia o da un suo delegato e si svolge mediante videoconferenza. 5. La Conferenza locale per la giustizia riparativa, previa ricognizione delle esperienze di giustizia riparativa in atto, sentiti gli esperti di cui all'articolo 61, comma 2, il Presidente della Corte di appello, il Procuratore generale presso la Corte di appello e il Presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati del Comune sede dell'ufficio di Corte di appello, anche in rappresentanza degli Ordini distrettuali, individua, mediante protocollo d'intesa, in relazione alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, uno o più enti locali cui affidare l'istituzione e la gestione dei Centri per la giustizia riparativa in base ai seguenti criteri: a) il fabbisogno di servizi sul territorio; b) la necessità che l'insieme dei Centri assicuri per tutto il distretto, su base territoriale o funzionale, l'offerta dell'intera gamma dei programmi di giustizia riparativa; c) la necessità che i Centri assicurino, nello svolgimento dei servizi, i livelli essenziali delle prestazioni e il rispetto dei principi e delle garanzie stabiliti dal presente decreto. 6. All'attuazione delle attività di cui al presente articolo le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione alle attività della Conferenza locale per la giustizia riparativa non dà diritto a compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese di qualunque natura o comunque denominati.».

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Il Decreto Ministeriale 97/2023 è il riferimento normativo per il trattamento dei dati personali nei Centri di giustizia riparativa, disciplinando categorie di dati, finalità del trattamento, responsabili del trattamento e comunicazione dei dati personali. Operatori della giustizia riparativa, mediatori e amministratori locali lo consultano per conformarsi al GDPR, al Codice della privacy e alle misure di protezione dei dati sensibili nei programmi di mediazione penale.

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