Direttiva UE In vigore IVA

Direttiva UE 1539/2025

Direttiva (UE) 2025/1539 del Consiglio, del 18 luglio 2025, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme IVA relative ai soggetti passivi che facilitano le vendite a distanza di beni importati e l’applicazione del regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi e del regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell’IVA all’importazione

Pubblicato: 18/07/2025 In vigore dal: 18/07/2025 Documento ufficiale

Quali sono le principali novità introdotte dalla Direttiva UE 2025/1539 in materia di IVA sulle importazioni di beni da paesi terzi?

Spiegato da FiscoAI
La Direttiva UE 2025/1539, in vigore dal 1° luglio 2028, introduce un cambio significativo nella responsabilità del pagamento dell'IVA all'importazione per i beni importati da paesi terzi. Finora, in molti casi era l'acquirente a dover pagare l'IVA; ora il fornitore o il fornitore presunto diventa sistematicamente debitore dell'IVA all'importazione per le vendite a distanza di beni importati. Questa norma si applica ai fornitori che effettuano vendite ammissibili al regime IOSS (sportello unico per le importazioni), incentivando così l'utilizzo di questo regime per garantire una riscossione più efficace dell'imposta. Se il fornitore non è stabilito nell'Unione e non utilizza il regime IOSS, deve designare un rappresentante fiscale nello Stato membro di importazione che assuma tutti gli obblighi IVA. La direttiva prevede anche che gli Stati membri possono autorizzare l'acquirente a pagare l'IVA all'importazione solo in caso di non conformità del fornitore e a determinate condizioni, evitando così che il mancato pagamento blocchi l'importazione della merce.

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Riferimento normativo

Direttiva (UE) 2025/1539 del Consiglio, del 18 luglio 2025, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme IVA relative ai soggetti passivi che facilitano le vendite a distanza di beni importati e l’applicazione del regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi e del regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell’IVA all’importazione EN: Council Directive (EU) 2025/1539 of 18 July 2025 amending Directive 2006/112/EC as regards VAT rules relating to taxable persons who facilitate distance sales of imported goods and the application of the special scheme for distance sales of goods imported from third territories or third countries and special arrangements for declaration and payment of import VAT

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/1539 25.7.2025 DIRETTIVA (UE) 2025/1539 DEL CONSIGLIO del 18 luglio 2025 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme IVA relative ai soggetti passivi che facilitano le vendite a distanza di beni importati e l’applicazione del regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi e del regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell’IVA all’importazione IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 113, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) , visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ( 2 ) , deliberando secondo una procedura legislativa speciale, considerando quanto segue: (1) È stato dimostrato che l’uso del regime dello sportello unico per le importazioni («IOSS») facilita e garantisce una maggiore conformità in materia di IVA in relazione alle importazioni e garantisce in tal modo che non vi siano distorsioni della concorrenza a scapito delle forniture dell’Unione attraverso una riscossione meno efficace dell’imposta sulle importazioni di spedizioni di modesto valore da paesi terzi a consumatori nell’Unione. In un contesto di aumento esponenziale delle importazioni, è necessario incentivare ulteriormente il ricorso al regime dell’IOSS. Pertanto, per conseguire tale obiettivo, i fornitori o i fornitori presunti che non sono registrati ai fini del regime dell’IOSS ma che effettuano cessioni nell’ambito di applicazione del regime IOSS dovrebbero, di norma, essere debitori dell’IVA all’importazione e dell’IVA sulle vendite a distanza di beni importati negli Stati membri di destinazione finale dei beni, il che richiederebbe la registrazione in ciascuno di tali Stati membri. (2) Al fine di proteggere le entrate fiscali degli Stati membri, i fornitori o i fornitori presunti non stabiliti nell’Unione e che non si avvalgono del regime IOSS dovrebbero essere tenuti a designare un rappresentante fiscale che assuma tutti gli obblighi in materia di IVA relativi a tutte le spedizioni di importazioni ammissibili. Tuttavia, tale obbligo non dovrebbe applicarsi se il fornitore o il fornitore presunto è stabilito in un paese elencato nella decisione di esecuzione (UE) 2021/942 della Commissione ( 3 ) o in un paese con cui lo Stato membro di importazione ha concluso un accordo di assistenza reciproca. Per migliorare le modalità di applicazione, l’obbligo di ricorrere a un rappresentante fiscale costituisce una misura adeguata e proporzionata per i fornitori o i fornitori presunti non stabiliti nell’Unione e che non ricorrono al regime IOSS. (3) Le condizioni per la designazione di tale rappresentante fiscale a debitore dell’IVA dovrebbero essere allineate alle condizioni che disciplinano l’obbligo per i fornitori o i fornitori presunti non stabiliti nell’Unione di designare un intermediario per l’uso del regime IOSS, al fine di garantire parità di condizioni per la riscossione dell’IVA sulle vendite a distanza ammissibili di beni importati. Di conseguenza, alcuni fornitori o fornitori presunti non stabiliti nell’Unione sarebbero tenuti a disporre di un rappresentante fiscale sia per l’IVA all’importazione che per l’IVA sulle vendite a distanza di beni importati in ciascuno Stato membro in cui tali cessioni hanno luogo. Tuttavia, poiché lo Stato membro di importazione e lo Stato membro di destinazione finale dei beni nel caso delle vendite a distanza di beni importati coinciderebbero quando non si fa ricorso al regime IOSS, la designazione di due rappresentanti fiscali diversi in quello specifico Stato membro potrebbe non essere necessaria. (4) Se il regime IOSS non è utilizzato, l’IVA all’importazione sulle spedizioni ammissibili è riscossa direttamente dallo Stato membro di destinazione finale dei beni, ossia lo Stato membro in cui avviene l’importazione. Per contro, nei casi in cui il regime IOSS è utilizzato„ l’importazione è esente dall’IVA all’importazione, e l’IVA sulle vendite a distanza di beni importati è riscossa dal fornitore o dal fornitore presunto e versata al rispettivo Stato membro di identificazione, che trasferisce l’IVA ai pertinenti Stati membri di consumo. Al momento di stabilire le condizioni per la designazione di un rappresentante fiscale quando il regime IOSS non è utilizzato, è pertanto opportuno tenere conto di tale situazione. Nello stabilire le condizioni per la designazione di un intermediario quando viene utilizzato il regime IOSS, gli Stati membri sono autorizzati a richiedere garanzie che siano adeguate e proporzionate ai rischi associati agli intermediari e alle operazioni. (5) I rappresentanti doganali indiretti svolgono un ruolo importante nelle procedure per l’importazione delle spedizioni. Sebbene il loro compito comprenda principalmente le norme doganali, essi possono svolgere un ruolo attivo nel garantire la riscossione dell’IVA all’importazione. Attualmente ciò è possibile quando il rappresentante doganale indiretto è designato come debitore dell’IVA all’importazione. Tuttavia, secondo le misure volte a incentivare l’uso del regime IOSS introdotte dalla presente direttiva„ il rappresentante doganale indiretto potrebbe essere ritenuto debitore dell’IVA all’importazione quando agisce in qualità di rappresentante fiscale del debitore dell’IVA all’importazione. Poiché il rappresentante doganale indiretto ha la possibilità, ma non l’obbligo, di agire in qualità di rappresentante fiscale, è opportuno consentire agli Stati membri di rendere responsabili in solido per l’assolvimento dell’IVA all’importazione i rappresentanti doganali indiretti che non agiscono in qualità di rappresentanti fiscali, al fine di garantire il pagamento dell’IVA all’importazione. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a far sì che altre persone, ad esempio le persone tenute al pagamento dell’obbligazione doganale in caso di irregolarità doganali, siano responsabili in solido per l’assolvimento dell’IVA all’importazione. (6) Nell’ambito delle misure volte a incentivare l’uso del regime IOSS introdotte dalla presente direttiva„ il fornitore o il fornitore presunto diventano sistematicamente debitori dell’IVA all’importazione. Di conseguenza, se il fornitore, il fornitore presunto e, se del caso, il rappresentante fiscale da essi designato o la persona che può essere ritenuta responsabile in solido per l’assolvimento dell’IVA all’importazione non si conformano con gli obblighi in materia di IVA per taluni beni importati, i beni in questione non saranno immessi in libera pratica. Al fine di evitare che sia l’acquirente a dover subire le conseguenze negative della non conformità dei soggetti debitori dell’IVA all’importazione, gli Stati membri, previo accordo con l’acquirente, dovrebbero poter consentire che questi paghi l’IVA all’importazione dovuta dal fornitore o dal fornitore presunto, se il fornitore, o il fornitore presunto, non adempie agli obblighi di registrazione e di pagamento e se il fornitore, o fornitore presunto, è ignoto alla persona che presenta la dichiarazione doganale al momento dell’importazione. Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero poter stabilire le condizioni e le procedure adeguate per l’applicazione di tale possibilità, in modo da evitare che il pagamento da parte dell’acquirente dell’IVA all’importazione indebolisca l’efficacia delle misure volte a incentivare l’uso del regime IOSS introdotte dalla presente direttiva,. Tale pagamento non dovrebbe pregiudicare la possibilità per l’acquirente di recuperare l’IVA all’importazione dal fornitore o dal fornitore presunto a norma del pertinente diritto civile. Poiché tale possibilità è intesa a superare le difficoltà derivanti dal passaggio dalla responsabilità dell’acquirente a quella del fornitore o del fornitore presunto in merito alle spedizioni di beni importati, la Commissione dovrebbe valutare se il mantenimento di tali norme dopo il completamento della riforma doganale sia giustificato. (7) Conformemente al regime speciale di cui al titolo XII, capo 7, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio ( 4 ) , il debitore dell’IVA all’importazione relativa alle vendite a distanza ammissibili di beni importati risulta essere l’acquirente. Ciò è in contrasto con l’obiettivo di trasferire la responsabilità dall’acquirente al fornitore o fornitore presunto e di renderli sistematicamente debitori dell’IVA all’importazione relativa a tali beni. Anche nei casi in cui l’acquirente paga l’IVA all’importazione, in linea di principio il fornitore o il fornitore presunto continuano a essere i debitori. Pertanto, il regime speciale non dovrebbe più essere applicato e dovrebbe essere soppresso. (8) Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi ( 5 ) , gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra le componenti di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata. (9) Poiché l’obiettivo della presente direttiva, vale a dire portare avanti il concetto di una registrazione unica ai fini dell’IVA nell’Unione, può essere conseguito solo a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. (10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2006/112/CE, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 Modifiche della direttiva 2006/112/CE con effetto a decorrere dal 1 o luglio 2028 La direttiva 2006/112/CE è così modificata: 1) l’articolo 201 è sostituito dal seguente: «Articolo 201 1.   All’importazione l’IVA è dovuta dalla o dalle persone designate o riconosciute come debitrici dallo Stato membro d’importazione. 2.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, il fornitore o, se del caso, il fornitore presunto a norma dell’articolo 14 bis , paragrafo 1, che effettua vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi che sarebbero ammissibili al regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, è il debitore dell’IVA all’importazione. 3.   Se il fornitore o il fornitore presunto di cui al paragrafo 2 del presente articolo non è stabilito nella Comunità ma in un paese terzo con cui né l’Unione né lo Stato membro di importazione hanno concluso un accordo di assistenza reciproca di portata analoga alla direttiva 2010/24/UE ( *1 ) del Consiglio e al regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, tale fornitore o fornitore presunto designa un rappresentante fiscale nello Stato membro di importazione quale debitore dell’IVA all’importazione. 4.   Se le importazioni di beni sono esentate a norma dell’articolo 143, paragrafo 1, lettera c bis ), il paragrafo 3 del presente articolo non si applica. ( *1 ) Direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure ( GU L 84, del 31.3.2010, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/24/oj ).»;" 2) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 201 bis Fatto salvo l’articolo 201, paragrafi 2 e 3, se i debitori dell’IVA all’importazione non adempiono ai loro obblighi fiscali ai sensi di tali paragrafi, gli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni e secondo le modalità da essi stabilite, l’acquirente ad assolvere l’IVA all’importazione dovuta da tali soggetti.» ; 3) all’articolo 204, il paragrafo 1 è così modificato: a) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Inoltre, se l’operazione imponibile è effettuata da un soggetto passivo non stabilito nello Stato membro in cui è dovuta l’IVA e non esiste, con il paese della sede o in cui tale soggetto passivo è stabilito, alcuno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza analogamente a quanto previsto dalla direttiva 2010/24/UE e dal regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, gli Stati membri possono adottare disposizioni che stabiliscano che il debitore dell’imposta sia un rappresentante fiscale designato dal soggetto passivo non stabilito.» ; b) è inserito il comma seguente: «In deroga al primo e al secondo comma del presente paragrafo, qualora un soggetto passivo sia tenuto a designare un rappresentante fiscale a norma dell’articolo 201, paragrafo 3, tale soggetto passivo designa un rappresentante fiscale quale debitore dell’imposta sulle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi che sarebbero ammissibili al regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4.» ; 4) nell’articolo 205, è inserito il comma seguente: «Inoltre, nelle situazioni di cui all’articolo 201, paragrafi 2 e 3, gli Stati membri possono stabilire che una persona diversa dall’acquirente e dal debitore dell’imposta sia responsabile in solido per l’assolvimento dell’IVA all’importazione.» ; 5) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 205 bis Entro il 31 marzo 2032 la Commissione, sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, presenta al Consiglio una relazione di valutazione sul funzionamento dell’articolo 201, paragrafi 2, 3 e 4, dell’articolo 201 bis , dell’articolo 204, paragrafo 1, quarto comma, e all’articolo 205, paragrafo 2, compreso il loro impatto sul funzionamento del mercato interno, valuta la necessità di mantenere l’articolo 201 bis e l’articolo 205, paragrafo 2, e, se ritenuto necessario, presenta un’adeguata proposta legislativa.» ; 6) al titolo XII il capitolo 7 è soppresso. Articolo 2 Recepimento 1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 30 giugno 2028 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi informano immediatamente la Commissione. Essi applicano tali misure a decorrere dal 1 o luglio 2028. Quando gli Stati membri adottano tali misure, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri. 2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle misure principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 3 Entrata in vigore La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Articolo 4 Destinatari Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2025 Per il Consiglio Il presidente M. BJERRE ( 1 ) Parere dell'8 luglio 2025 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). ( 2 ) GU C, C/2024/1579, 5.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1579/oj . ( 3 ) Decisione di esecuzione (UE) 2021/942 della Commissione, del 10 giugno 2021, recante modalità di applicazione della direttiva 2006/112/CE del Consiglio per quanto riguarda la compilazione dell’elenco di paesi terzi con cui l’Unione ha concluso un accordo di assistenza reciproca di portata analoga alla direttiva 2010/24/UE del Consiglio e al regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio ( GU L 205 dell’11.6.2021, pag. 80 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/942/oj ). ( 4 ) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto ( GU L 347, dell’11.12.2006, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/112/oj ). ( 5 ) GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14 . ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2025/1539/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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La Direttiva 2025/1539 modifica il sistema IVA per le importazioni da paesi terzi, introducendo il principio della responsabilità del fornitore anziché dell'acquirente. È fondamentale per chi opera nel commercio elettronico transfrontaliero, nelle vendite a distanza e nel regime IOSS. Commercialisti e consulenti fiscali devono conoscere le regole sulla designazione del rappresentante fiscale, gli obblighi di registrazione negli Stati membri di destinazione, e le eccezioni per i paesi con accordi di assistenza reciproca come previsto dalla Direttiva 2010/24/UE e dal Regolamento 904/2010.

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