Decreto del Presidente del Consiglio
Non_Fiscale
Decreto del Presidente del Consiglio 266/2001
Regolamento relativo alla gestione delle spese ed al rendiconto dell'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 aprile 2001, n. 266
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI n. 266/2001
# DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 aprile 2001, n. 266
## Regolamento relativo alla gestione delle spese ed al rendiconto
dell'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109 , con la quale, tra l'altro, è stata istituita l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici; Visto il decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101 , convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216 , recante norme urgenti in materia di lavori pubblici; Vista la legge 18 novembre 1998, n. 415 , recante modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109 , ed ulteriori disposizioni in materia di lavori pubblici; Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 ; Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 ; Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1988, n. 190 ; Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94 ; Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 ; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 1999, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto l' articolo 5, della legge n. 109/1994 , come modificata dalle citate leggi n. 216/1995 e n. 415/1998 , recante disposizioni concernenti l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ed, in particolare, il comma 6, che dispone che l'Autorità stessa provvede alla gestione delle spese necessarie al proprio funzionamento con apposito regolamento emanato, su proposta dell'Autorità, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Vista la deliberazione assunta dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici nella seduta del 17 marzo 1999, con la quale è stato deliberato lo schema di regolamento per la gestione delle spese necessarie al proprio funzionamento; Visto il parere n. 252/99 emesso dalla Sezione consultiva sugli atti normativi del Consiglio di Stato, nell'adunanza del 6 dicembre 1999; Vista la deliberazione assunta dall'Autorità nella seduta del 21 dicembre 1999 con la quale vengono esplicitate le motivazioni che hanno fatto ritenere di non accogliere, in tutto o in parte, il parere del Consiglio di Stato, per quanto riguarda gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21 e 22; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Finalità ed ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina la gestione delle spese occorrenti per il funzionamento dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e detta norme sulle procedure amministrative, contrattuali e finanziarie, sull'amministrazione dei beni, sulla programmazione dell'attività amministrativa, sulla predisposizione e gestione del bilancio di previsione e del conto consuntivo dell'Autorità stessa. 2. Ai fini del presente regolamento le deliberazioni adottate dall'Autorità in sede collegiale, sono indicate come adottate dal "Consiglio". Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti qui trascritti. Nota al titolo: - Il testo dell' art. 5, comma 6, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 , è riportato in nota alle premesse. Note alle premesse: - Legge 11 febbraio 1994, n. 109 , reca: "Legge quadro in materia di lavori pubblici". - Il decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101 , convertito con modificazioni dalla legge 2 giugno 1995, n. 216 , reca: "Norme urgenti in materia di lavori pubblici". - La legge 18 novembre 1998, n. 415 , reca: "Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109 , e ulteriori disposizioni in materia di lavori pubblici". - Il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , reca: "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato". - Il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 , reca: "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato". - La legge 5 agosto 1978, n. 468 , reca: "Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio". - Il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1988, n. 190 , reca: "Modificazioni ed integrazioni al regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1985, n. 359 ". - La legge 3 aprile 1997, n. 94 , reca: "Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato". - Il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 , reca: "Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato". - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1999, concerne la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. - Si riporta il testo dell' art. 5, comma 6, della legge n. 109 dell'11 febbraio 1994 : "6. L'Autorità provvede alla gestione delle spese necessarie al proprio funzionamento con un unico capitolo iscritto nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Su proposta dell'Autorità, il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, disciplina con apposito regolamento i criteri di gestione e le modalità di rendicontazione".
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