Quali sono i limiti di retribuzione su cui calcolare i contributi previdenziali per i dirigenti di aziende industriali secondo il DPR 1/1959?
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Il DPR 1/1959 stabilisce i limiti minimo e massimo della retribuzione lorda annua su cui calcolare i contributi dovuti all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali. Questo decreto si applica all'attuazione degli articoli 5 e 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967, che disciplina la previdenza obbligatoria per questa categoria di lavoratori. Il decreto fissa i limiti rispettivamente a L. 1.823.250 (minimo) e L. 5.382.000 (massimo) annue, valori entro cui deve essere calcolato il contributo previdenziale dovuto. Questi limiti rappresentano la base imponibile per il calcolo dei contributi: la retribuzione inferiore al minimo non genera contributi, mentre quella superiore al massimo viene considerata solo fino a tale limite. Il decreto è stato successivamente aggiornato dal DPR 25 agosto 1961, n. 1157, che ha portato i nuovi limiti rispettivamente a L. 2.099.500 e L. 6.129.500 annue, adeguandoli all'inflazione e alle variazioni economiche del periodo.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 gennaio 1959, n. 1
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1/1959
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 gennaio 1959, n. 1
## Variazione dei limiti minimo e massimo della retribuzione su cui e'
calcolato il contributo per la previdenza del dirigenti di aziende
industriali.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto l'art. 6, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1953, n. 967 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1956, n. 1600 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per l'industria e per il commercio; Decreta: Art. 1 Articolo unico. Ai fini dell'applicazione degli articoli 5 e 6 della legge 27 dicembre 1933, n. 967 , i limiti minimo e massimo della retribuzione lorda, su cui va calcolato il contribuito dovuto all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1956, n. 1600 , sono portati rispettivamente a L. 1.823.250 e L. 5.382.000 annue. ((1)) Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 8 gennaio 1959 GRONCHI FANFANI - VIGORELLI - BO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1959 Atti del Governo, registro n. 116, foglio n. 14. - RELLEVA --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.P.R. 25 agosto 1961, n. 1157 ha disposto (con l'articolo unico) che "Ai fini dell'applicazione degli articoli 5 e 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967 , i limiti minimo e massimo della retribuzione lorda, su cui va calcolato il contributo dovuto all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1959, n. 1 , sono portati rispettivamente a L. 2.099.500 e L. 6.129.500 annue".
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Il DPR 1/1959 è il riferimento normativo per i limiti di retribuzione imponibile ai fini contributivi per i dirigenti industriali, disciplinando l'applicazione della previdenza obbligatoria presso l'Istituto nazionale di previdenza. Commercialisti e responsabili del personale lo consultano per il calcolo corretto dei contributi previdenziali, gli scaglioni retributivi e l'adeguamento periodico dei massimali, elementi essenziali per la corretta gestione della busta paga dei dirigenti.
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