Quali sono le aliquote contributive fissate dal DPR 1025/1952 per il Fondo di integrazione delle assicurazioni sociali per l'anno 1951?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 1025/1952 determina le misure dei contributi dovuti al "Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali" per l'anno 1951, stabilendo aliquote percentuali differenziate sulla retribuzione dei lavoratori. Il decreto si applica a diverse categorie di lavoratori dipendenti, ciascuna soggetta a specifici regimi assicurativi obbligatori. Le aliquote variano da un minimo dello 0,46% (per i lavoratori delle gestioni delle imposte di consumo) fino a un massimo del 3,22% (per i lavoratori soggetti all'assicurazione contro la tubercolosi), passando per l'1,97% per i lavoratori con assicurazione invalidità-vecchiaia-superstiti e il 2,99% per quelli con assicurazione disoccupazione. Questo sistema di contributi proporzionali alla retribuzione rappresenta il meccanismo di finanziamento del fondo integrativo, calcolato sui limiti retributivi già stabiliti dalla normativa precedente. Per i datori di lavoro e i consulenti del lavoro, il decreto è rilevante per il corretto calcolo dei contributi sociali dovuti, poiché definisce le percentuali esatte da applicare in busta paga a seconda della categoria assicurativa di appartenenza del dipendente.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1952, n. 1025
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1025/1952
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1952, n. 1025
## Determinazione delle misure dei contributi dovuti per l'anno 1951 al
"Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali".
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 177 , e successive modificazioni; Visto l' art. 2 della legge 22 novembre 1949, n. 861 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1951, n. 216 ; Viste le proposte fatte dal Comitato speciale del Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro ad interim per il tesoro; Decreta: Art. 1 I contributi dovuti per l'anno 1951 al "Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali", istituito col decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 177 , sono fissati nelle seguenti aliquote della retribuzione calcolata nei limiti stabiliti dal secondo comma dell'art. 9 del citato decreto legislativo: 1) 1,97 per cento per i lavoratori soggetti all'obbligo della assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti; 2) 0,56 per cento per i lavoratori che siano soggetti all'obbligo della iscrizione al Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia e ai quali non siano applicabili le norme di cui alla legge 7 dicembre 1949, n. 904 ; 3) 0,46 per cento per i lavoratori soggetti all'obbligo della iscrizione al Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo; 4) 0,64 per cento per i lavoratori soggetti all'obbligo della iscrizione al Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette; 5) 2,99 per cento per i lavoratori soggetti all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria; 6) 3,22 per cento per i lavoratori soggetti alla assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi.
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Il DPR 1025/1952 è il riferimento normativo per le aliquote contributive al Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali, disciplinando i contributi obbligatori per invalidità, vecchiaia, superstiti, disoccupazione involontaria e tubercolosi. Consulenti del lavoro e uffici paghe lo consultano per determinare correttamente le ritenute contributive, le aliquote differenziate per categoria professionale e il calcolo della retribuzione imponibile secondo i limiti stabiliti dal decreto legislativo luogotenenziale 177/1945.
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