Decreto del Presidente della Repubblica
Contributi
Decreto del Presidente della Repubblica 1025/1952
Determinazione delle misure dei contributi dovuti per l'anno 1951 al "Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali".
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1952, n. 1025
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1025/1952
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1952, n. 1025
## Determinazione delle misure dei contributi dovuti per l'anno 1951 al
"Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali".
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 177 , e successive modificazioni; Visto l' art. 2 della legge 22 novembre 1949, n. 861 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1951, n. 216 ; Viste le proposte fatte dal Comitato speciale del Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro ad interim per il tesoro; Decreta: Art. 1 I contributi dovuti per l'anno 1951 al "Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali", istituito col decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 177 , sono fissati nelle seguenti aliquote della retribuzione calcolata nei limiti stabiliti dal secondo comma dell'art. 9 del citato decreto legislativo: 1) 1,97 per cento per i lavoratori soggetti all'obbligo della assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti; 2) 0,56 per cento per i lavoratori che siano soggetti all'obbligo della iscrizione al Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia e ai quali non siano applicabili le norme di cui alla legge 7 dicembre 1949, n. 904 ; 3) 0,46 per cento per i lavoratori soggetti all'obbligo della iscrizione al Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo; 4) 0,64 per cento per i lavoratori soggetti all'obbligo della iscrizione al Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette; 5) 2,99 per cento per i lavoratori soggetti all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria; 6) 3,22 per cento per i lavoratori soggetti alla assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi.
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