Decreto del Presidente della Repubblica Contributi

Decreto del Presidente della Repubblica 1026/1960

Norme sulla computabilita' della indennita' di mensa nella retribuzione dei lavoratori dipendenti dalle imprese industriali valevole ai fini degli Istituti contrattuali.

Pubblicato: 01/10/1960 In vigore dal: 14/07/1960 Documento ufficiale

Cosa stabilisce il DPR 1026/1960 sulla computabilità dell'indennità di mensa nella retribuzione dei lavoratori industriali?

Spiegato da FiscoAI
Il DPR 1026/1960 recepisce e rende obbligatorio un accordo interconfederale del 1956 che disciplina come l'indennità di mensa deve essere calcolata e considerata nella retribuzione complessiva dei lavoratori dipendenti dalle imprese industriali. L'accordo, sottoscritto dalle principali confederazioni datoriali e sindacali dell'epoca, stabilisce criteri uniformi per il trattamento economico legato alla mensa aziendale. Il decreto trasforma questo accordo in norma giuridica vincolante, garantendo che i minimi di trattamento economico e normativo ivi previsti siano applicati uniformemente a tutti i lavoratori del settore industriale. Ciò significa che le aziende non possono derogare a quanto stabilito dall'accordo, nemmeno con contratti individuali più sfavorevoli, poiché i minimi sono inderogabili. La norma rappresenta un intervento dello Stato per garantire standard minimi di protezione economica ai lavoratori, recependo quanto già concordato tra le parti sociali e conferendogli forza di legge.

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Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 1960, n. 1026

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1026/1960 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 1960, n. 1026 ## Norme sulla computabilita' della indennita' di mensa nella retribuzione dei lavoratori dipendenti dalle imprese industriali valevole ai fini degli Istituti contrattuali. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Visto l'accordo interconfederale 20 aprile 1956 sulla computabilità della indennità di mensa nella retribuzione, valevole ai fini degli istituti contrattuali, stipulato tra la Confederazione Generale dell'Industria italiana e la Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, la Confederazione Generale italiana del Lavoro, l'Unione italiana del Lavoro; nonchè tra la Confederazione Generale dell'industria italiana e la Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 29 del 28 gennaio 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Art. 1 Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato l'accordo interconfederale 20 aprile 1956 sulla computabilità della indennità di mensa nella retribuzione, valevole ai fini degli istituti contrattuali, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo interconfederale anzidetto, annesso al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese industriali. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 luglio 1960 GRONCHI TAMBRONI - ZACCAGNINI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1960 Atti del Governo, registro n. 129, foglio n. 34. - VILLA

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Il DPR 1026/1960 è il riferimento normativo per la computabilità dell'indemnità di mensa nella retribuzione, disciplinando il trattamento economico dei lavoratori dipendenti dalle imprese industriali secondo gli accordi interconfederali. Commercialisti e responsabili risorse umane lo consultano per verificare la corretta inclusione della mensa nel calcolo della retribuzione, della tredicesima, dei contributi previdenziali e degli istituti contrattuali, nonché per garantire il rispetto dei minimi inderogabili di trattamento.

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