Decreto del Presidente della Repubblica
Contributi
Decreto del Presidente della Repubblica 1044/1976
Variazione dell'aliquota contributiva dovuta alla gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara per il personale di ruolo delle navi traghetto dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
Qual è l'aumento contributivo disposto dal DPR 1044/1976 per il personale delle navi traghetto delle Ferrovie dello Stato e come si ripartisce tra datore di lavoro e dipendenti?
Spiegato da FiscoAI
Il decreto del Presidente della Repubblica 1044/1976 dispone un aumento dell'aliquota contributiva dovuta alla gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara, con decorrenza dal 1° giugno 1975. L'aumento riguarda esclusivamente il personale di ruolo delle navi traghetto dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e corrisponde all'1,40% delle retribuzioni imponibili. La ripartizione dell'onere è asimmetrica: l'1,25% grava sull'Azienda (datore di lavoro) mentre lo 0,15% è a carico del personale dipendente. Questo incremento è stato necessario in conseguenza dell'aumento dei contributi al fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, disposto dalla legge 3 giugno 1975, n. 160, che aveva elevato il contributo complessivo dal 20,10% al 21,50%. Il decreto si fonda sul principio di automaticità previsto dall'art. 23, terzo comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658, secondo cui le variazioni contributive alla gestione marittimi devono seguire proporzionalmente le variazioni dell'assicurazione generale obbligatoria.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 ottobre 1976, n. 1044
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1044/1976
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 ottobre 1976, n. 1044
## Variazione dell'aliquota contributiva dovuta alla gestione marittimi
della Cassa nazionale per la previdenza marinara per il personale di
ruolo delle navi traghetto dipendente dall'Azienda autonoma delle
ferrovie dello Stato.
Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 23, terzo comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658 , per effetto del quale le variazioni del contributo complessivamente dovuto alla gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara per il personale di ruolo delle navi traghetto dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, debbono essere disposte nella stessa misura in cui intervengono variazioni sia dell'aliquota contributiva di pertinenza della gestione marittimi sia dei contributi previsti per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per il relativo fondo adeguamento pensioni; Considerato che, ai sensi dell' art. 12 della legge 3 giugno 1975, n. 160 , il contributo dovuto dai datori di lavoro e dai lavoratori al fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'assicurazione generale obbligatoria è stato elevato, a decorrere dal 1° giugno 1975, dal 20,10 al 21,50 per cento delle retribuzioni imponibili, con un aumento dell'1,40 per cento di cui l'1,25 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,15 per cento a carico del lavoratore; Considerato, altresì, che, per effetto del combinato disposto dell' art. 23, terzo comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658 e dell' art. 12 della legge 3 giugno 1975, n. 160 , sopra indicati, si rende necessario procedere alla variazione, con decorrenza dal 1° giugno 1975, del contributo complessivamente dovuto alla gestione marittimi per il personale di ruolo delle navi traghetto, dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in misura pari all'aumento percentuale del contributo dovuto al fondo pensioni dei lavoratori dipendenti; Tenuto conto del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1975, n. 834 , registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1976, atti di Governo, registro n. 2, foglio n. 33; Sentito il parere del comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara, di cui all'art. 6 del testo, unico sulla previdenza marinara approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109 ; Sulla proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per i trasporti e per il tesoro; Decreta: Con decorrenza dal 1° giugno 1975, il contributo complessivamente dovuto alla gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara per il personale di ruolo delle navi traghetto, dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, è elevato nella misura dell'1,40 per cento delle retribuzioni imponibili, di cui l'1,25 per cento a carico dell'Azienda e lo 0,15 per cento a carico del personale dipendente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 ottobre 1976 LEONE ANSELMI - FABBRI - RUFFINI - STAMMATI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1977 Atti di Governo, registro n. 12, foglio n. 35
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Il DPR 1044/1976 è rilevante per chi gestisce contributi previdenziali nel settore marittimo e ferroviario, in particolare per aliquote contributive, gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara, retribuzioni imponibili e ripartizione degli oneri tra datore di lavoro e dipendenti. Aziende come le Ferrovie dello Stato e consulenti del lavoro lo consultano per comprendere obblighi contributivi, automaticità delle variazioni normative e adeguamenti retroattivi delle buste paga.
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