Quali sono i diritti di borsa che la Camera di Commercio di Trieste può percepire per l'ammissione dei titoli alla quotazione ufficiale, secondo il DPR 1059/1973?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 1059/1973 disciplina la tariffa dei diritti annui che la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trieste può riscuotere dalle società per l'ammissione dei loro titoli (azioni e obbligazioni) alla quotazione ufficiale presso la borsa valori locale. La norma si applica a partire dal 1° gennaio 1973 e modifica le precedenti tariffe stabilite nel 1926 e successivamente variate nel 1939 e nel 1950. Il sistema tariffario prevede un diritto fisso annuo di 10.000 lire, a cui si aggiunge un importo variabile di 10 lire per ogni milione o frazione di milione di capitale nominale quotato, calcolato sul totale del capitale azionario e obbligazionario in circolazione al 31 dicembre dell'anno precedente. Per evitare oneri eccessivi, è stato fissato un limite massimo di 1.200.000 lire per i diritti annuali dovuti. Questa disciplina rappresenta una fonte di finanziamento per l'ente camerale e regola i costi amministrativi sostenuti dalle società quotate presso la borsa di Trieste.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1973, n. 1059
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1059/1973
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1973, n. 1059
## Modificazione alla tariffa dei diritti di borsa spettanti alla camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto-legge 23 dicembre 1926, n. 2348 , con il quale la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trieste venne autorizzata a percepire dei diritti per la quotazione ufficiale dei titoli presso la locale borsa valori; Visti il regio decreto 22 luglio 1939 e l'avviso n. 71 del dipartimento di finanza del Governo militare alleato del 19 dicembre 1950, con i quali sono state apportate variazioni ai suddetti diritti di quotazione; Vista la deliberazione della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trieste in data 4 aprile 1973, n. 257, con la quale sono state proposte ulteriori modificazioni alla tariffa suddetta; Visto l'art. 53 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 , con il quale sono stati stabiliti la forma e l'organo competente per l'emanazione dei provvedimenti inerenti ai diritti di borsa; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta: Art. 1 Con decorrenza dal 1 gennaio 1973 la tariffa dei diritti annui spettanti alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trieste per l'ammissione dei titoli alla quotazione ufficiale presso la borsa valori della stessa città, viene modificata come segue: diritto fisso annuo L. 10.000 (diecimila), in più L. 10 (dieci) per ogni milione o frazione di milione di capitale nominale quotato. L'ammontare dei diritti si computa sul complessivo del capitale azionario ed obbligazionario quotato ed in circolazione al 31 dicembre dell'anno precedente. Il limite massimo dei diritti viene stabilito in lire 1.200.000 (unmilioneduecentomila).
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Il DPR 1059/1973 è il riferimento normativo per i diritti di borsa e le tariffe di quotazione presso la Camera di Commercio di Trieste, disciplinando le commissioni su titoli azionari e obbligazionari. Commercialisti e consulenti aziendali lo consultano per calcolare i costi di ammissione alla quotazione ufficiale, le modalità di computo del capitale nominale e l'applicazione dei limiti massimi tariffari.
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