Quali sono le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori nell'industria lattiero-casearia secondo il DPR 106/1961?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 106/1961 recepisce e rende vincolanti a livello nazionale le clausole del contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato il 9 dicembre 1957 per i lavoratori delle imprese lattiero-casearie, nonché l'accordo aggiuntivo del 21 novembre 1949 relativo agli operai addetti alla salagione e stagionatura del formaggio pecorino. Il decreto si applica a tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti attività lattiero-casearia, trasformando gli accordi sindacali in norme giuridiche uniformi e inderogabili. I minimi di trattamento economico e normativo stabiliti dal contratto collettivo e dall'accordo diventano obbligatori per tutti i datori di lavoro del settore, garantendo standard minimi di protezione ai lavoratori. Questo decreto rappresenta un'applicazione della delega legislativa contenuta nella legge 741/1959, che autorizzava il Governo a emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento ai lavoratori in settori specifici. È importante notare che la Corte Costituzionale ha successivamente dichiarato illegittime alcune disposizioni del decreto in riferimento ai lavoratori delle centrali del latte e dei centri di trattamento e confezionamento del latte alimentare.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1961, n. 106
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 106/1961
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1961, n. 106
## Norme sul trattamento economico e normative dei lavoratori dipendenti
dalle imprese esercenti l'attivita' lattierocasearia.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 9 dicembre 1957, e relative tabelle, per i lavoratori addetti alle aziende esercenti l'attività lattiero-casearia, stipulato tra l'Associazione italiana Lattiero-Casearia, con l'assistenza della Confederazione Generale della Industria italiana, e la Federazione italiana Lavoratori Industrie Alimentari, la Federazione Unitaria Prodotti Industrie Alimentari, l'Unione italiana Lavoratori Industrie Alimentari, la Federazione Nazionale Lavoratori dell'Alimentazione; Visto l'accordo per l'istituzione dei collegi tecnici provinciali e nazionali per le assegnazioni di categoria degli impiegati dell'industria alimentare e per l'attribuzione della qualifica impiegatizia, allegato al predetto contratto; Visto l'art. 8 del concordato interconfederale 6 dicembre 1945, relativo al lavoro a cottimo, allegato al contratto predetto; Visto l'accordo 21 novembre 1949, aggiuntivo al contratto nazionale normativo 12 marzo 1949, da valere per gli operai addetti alla salagione e stagionatura del formaggio pecorino, stipulato tra l'Associazione italiana Lattiero-Casearia, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'industria italiana, e la Federazione italiana Lavoratori Industrie Alimentari, la Federazione Unitaria Lavoratori Prodotti Industrie Alimentari; al quale ha aderito, in data 1 settembre 1950, la Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 56 del 18 marzo 1960, degli atti sopraindicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Art. 1 Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati il contratto collettivo nazionale di lavoro 9 dicembre 1957 e l'accordo aggiuntivo 21 novembre 1949, relativi ai lavoratori addetti alle imprese lattiero-casearie ed agli operai addetti alla salagione e alla stagionatura del formaggio pecorino, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto, nonchè alle clausole, richiamate dal contratto 9 dicembre 1957 ed allo stesso allegate, degli atti indicati nel preambolo. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti l'attività lattiero-casearia. ((1)) Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 16 gennaio 1960 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1961 Atti del Governo, registro n. 135, foglio n. 12. - VILLA -------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 29 giugno 1963, n. 106 (in G.U. 1a s.s. 02/07/1963, n. 175) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale del D. P. R 16 gennaio 1961, n. 106, in quanto si riferisca alla Categoria dei lavoratori dipendenti dalle centrali del latte e dai centri di trattamento e confezionamento del latte alimentare, in riferimento agli articoli 3 , 39 e 76 della Costituzione ".
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Il DPR 106/1961 è il riferimento normativo per il trattamento economico e normativo nel settore lattiero-caseario, disciplinando salari minimi, condizioni di lavoro e categorie professionali attraverso il recepimento di contratti collettivi nazionali. Aziende e consulenti del lavoro lo consultano per verificare l'applicabilità delle clausole contrattuali, le tabelle retributive, i collegi tecnici provinciali per l'assegnazione di categoria e gli accordi su cottimo e stagionatura, con particolare attenzione alle limitazioni introdotte dalla sentenza della Corte Costituzionale del 1963.
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