Decreto del Presidente della Repubblica
Internazionale
Decreto del Presidente della Repubblica 1062/1957
Modificazione dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1955, n. 1557, che da' esecuzione allo scambio di Note fra l'Italia e la Francia del 18 gennaio 1955 relativo all'Accordo tra il Tesoro italiano ed il Comitato degli obbligazionisti della Compagnia ferroviaria Danubio-Sava-Adriatico, concluso a Parigi il 12 giugno 1954.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1957, n. 1062
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1062/1957
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1957, n. 1062
## Modificazione dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica
16 novembre 1955, n. 1557, che da' esecuzione allo scambio di Note
fra l'Italia e la Francia del 18 gennaio 1955 relativo all'Accordo
tra il Tesoro italiano ed il Comitato degli obbligazionisti della
Compagnia ferroviaria Danubio-Sava-Adriatico, concluso a Parigi il 12
giugno 1954.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Visto l' art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430 , che dà esecuzione al Trattato di pace tra le Potenze alleate ed associate e l'Italia, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1955, n. 1557 , che dà esecuzione allo scambio di Note fra l'Italia e la Francia effettuato in Roma il 18 gennaio 1955 relativo all'Accordo fra il Tesoro italiano ed il Comitato degli obbligazionisti della Compagnia ferroviaria Danubio-Sava-Adriatico, concluso in Parigi il 12 giugno 1954, con Protocollo addizionale di pari data; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Art. 1 Articolo unico. L'onere di cui all' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1955, n. 1557 , è portato da lire 90 milioni a lire 90.347.358. Alla maggiore spesa di lire 347.358 si farà fronte con le disponibilità di bilancio relative agli oneri dipendenti dalla esecuzione delle clausole economiche del Trattato di pace e di Accordi internazionali connessi con il Trattato medesimo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 settembre 1957 GRONCHI ZOLI - PELLA - MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1957 Atti del Governo, registro n. 109, foglio n. 10. - RELLEVA
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