Decreto del Presidente della Repubblica
Contributi
Decreto del Presidente della Repubblica 1067/1961
Determinazione per gli anni 1955, 1956, 1957, 1958, 1959 e 1960 degli oneri per assistenza di malattia posti a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali.
Quali oneri per l'assistenza sanitaria dei pensionati della Cassa per le pensioni degli enti locali sono stati determinati dal DPR 1067/1961 per il periodo 1955-1960?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 1067/1961 determina gli oneri economici derivanti dall'estensione dell'assistenza sanitaria ai pensionati di invalidità e vecchiaia della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, in applicazione della legge 692/1955. Il decreto quantifica complessivamente in 12.512.494 lire l'importo totale che l'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico deve erogare per le prestazioni sanitarie nel periodo novembre 1955 - agosto 1960, suddiviso per annualità specifiche. Questi oneri sono posti a carico della Cassa per le pensioni degli enti locali, amministrata dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza, e includono anche le spese per l'implementazione degli impianti e delle attrezzature sanitarie previste dalla legge. Il decreto rappresenta l'applicazione concreta dell'articolo 5 della legge 692/1955, stabilendo i criteri di finanziamento dell'assistenza sanitaria basati sul numero dei pensionati e sul costo medio dell'assistenza comprensivo delle spese generali.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1961, n. 1067
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1067/1961
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1961, n. 1067
## Determinazione per gli anni 1955, 1956, 1957, 1958, 1959 e 1960 degli
oneri per assistenza di malattia posti a carico della Cassa per le
pensioni ai dipendenti degli enti locali.
Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 4 agosto 1955, n. 692, concernente la estensione dell'assistenza di malattia, ai pensionati di invalidità e vecchiaia; Ritenuto che occorre provvedere, in applicazione dell'art. 5, comma primo, alla determinazione degli oneri per l'assistenza di malattia, per il periodo 1 novembre 31 dicembre 1955 e per gli anni 1956, 1957, 1958, 1959 e per il periodo 1 gennaio - 31 agosto 1960 derivanti all'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico per effetto della erogazione delle prestazioni sanitarie a favore dei pensionati della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali aventi diritto all'assistenza da parte di detto ente; Considerato che, in applicazione del predetto art. 5., lettera c), l'onere per l'assistenza a favore dei predetti pensionati è posto a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali amministrata dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza; Considerati il numero dei pensionati ed il costo medio dell'assistenza comprensivo della quota di spese generali; Sentito il Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico; Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per l'interno e per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: L'onere derivante all'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico dalla corresponsione delle prestazioni sanitarie a favore dei titolari di pensioni dirette ed indirette della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali è determinate in complessive lire 12.512.494, di cui lire 224.087 per il periodo 1 novembre - 31 dicembre 1955, lire 1.693.858 per l'anno 1956, lire 2.127.176 per l'anno 1957, lire 2.552.741 per l'anno 1958, lire 3.335.653 per l'anno 1951 e lire 2.578.979 per il periodo 1 gennaio - 31 agosto 1960 Tale onere è posto a carico della predetta Cassa pensioni. L'onere relativo al periodo 1 novembre - 31 dicembre 1955 comprende le spese per l'attuazione degli impianti e delle attrezzature sanitarie previste dall'art. 5 comma terzo, della citata legge n. 692. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 luglio 1961 GRONCHI TAVIANI - SCELBA - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1961 Atti del Governo, registro n. 141, foglio n. 26. - VILLA
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Il DPR 1067/1961 riguarda la determinazione degli oneri per assistenza sanitaria, previdenza obbligatoria, pensioni di invalidità e vecchiaia, e la ripartizione dei costi tra enti previdenziali. È rilevante per chi gestisce fondi pensione, casse di previdenza per enti locali e analizza la storia della previdenza sociale italiana, in particolare per comprendere l'evoluzione dell'assistenza sanitaria integrata ai trattamenti pensionistici.
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