Quali sono i minimi di trattamento economico e normativo stabiliti dal DPR 1070/1960 per i lavoratori dell'industria?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 1070/1960 recepisce e rende cogente il concordato interconfederale del 1946 tra le organizzazioni datoriali e sindacali, trasformando gli accordi collettivi in norme di legge. Questo decreto si applica a tutti i rapporti di lavoro dipendente nelle imprese industriali per le attività coperte dal concordato, stabilendo minimi inderogabili di trattamento economico e normativo. Il provvedimento fissa standard uniformi che non possono essere ridotti, garantendo ai lavoratori una protezione minima indipendentemente da accordi individuali o aziendali. Il decreto incorpora anche i criteri di calcolo degli indici del costo della vita, permettendo l'adeguamento automatico dei salari all'inflazione secondo le metodologie concordate tra le parti sociali.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1960, n. 1070
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1070/1960
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1960, n. 1070
## Norme per la disciplina del trattamento economico del lavoratori
dipendenti dalle imprese industriali.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Visto il concordato interconfederale 27 ottobre 1946 per la disciplina del trattamento economico dei lavoratori dell'industria, stipulato tra la Confederazione Generale dell'Industria italiana e la Confederazione Generale italiana del Lavoro, al quale ha aderito in data 1 settembre 1950 la Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori; Visto l'accordo, e relativa tabella, di cui al verbale 5 novembre 1946 per la determinazione dei criteri di calcolo degli indici del costo della vita, intervenuto tra i rappresentanti della Confederazione Generale dell'industria italiana e della Confederazione Generale italiana del Lavoro; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 27 del 10 febbraio 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Art. 1 Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati il concordato interconfederale 27 ottobre 1946, relativo alla disciplina del trattamento economico dei lavoratori dell'industria, e l'accordo per la determinazione dei criteri di calcolo degli indici del costo della vita, di cui al verbale 5 novembre 1946, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del concordato e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nel confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese industriali. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà, inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 luglio 1960 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1960 Atti del Governo, registro 129, foglio n. 55 - VILLA
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Il DPR 1070/1960 è il riferimento normativo per i minimi salariali e il trattamento economico dei lavoratori dipendenti dall'industria, disciplinando retribuzione minima garantita, indennità e diritti normativi inderogabili. Aziende e consulenti del lavoro lo consultano per verificare la conformità dei contratti individuali ai minimi legali, l'adeguamento salariale per costo della vita e l'applicazione uniforme dei concordati interconfederali nel settore industriale.
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