Cosa stabilisce il DPR 1082/1960 sulla rivalutazione delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 1082/1960 recepisce e rende vincolante un accordo interconfederale del 1950 sulla rivalutazione delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti dalle imprese industriali. Il decreto si applica a operai, appartenenti a categorie speciali e impiegati del settore industriale, stabilendo minimi di trattamento economico e normativo che devono essere rispettati uniformemente. I minimi fissati dall'accordo allegato al decreto sono inderogabili, cioè non possono essere ridotti né modificati in peius dalle singole imprese o contratti individuali. In pratica, il decreto garantisce ai lavoratori industriali standard retributivi e normativi minimi, vincolanti per tutte le imprese, rappresentando un intervento dello Stato per tutelare i diritti economici dei dipendenti attraverso l'istituzionalizzazione di un accordo sindacale.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1960, n. 1082
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1082/1960
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1960, n. 1082
## Norme per la rivalutazione delle retribuzioni dei lavoratori
dipendenti dalle imprese industriali.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Visto l'accordo interconfederale 8 dicembre 1950 per la rivalutazione delle retribuzioni degli operai, degli appartenenti alle categorie speciali e degli impiegati dell'industria, stipulato tra la Confederazione Generale dell'industria italiana, la Confederazione Generale italiana del Lavoro, la Confederazione italiana Sindacati Lavoratori e l'Unione italiana del Lavoro, al quale ha aderito in data 21 giugno 1956 la Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 27 del 19 febbraio 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Art. 1 Articolo unico I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato l'accordo interconfederale 8 dicembre 1950 per la rivalutazione delle retribuzioni degli operai, degli appartenenti alle categorie speciali e degli impiegati dell'industria sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo interconfederale anzidetto, annesso al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese industriali. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma addì 28 luglio 1960 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti,addì 14 settembre 1960 Atti del Governo, registro n. 129, foglio n. 79 - VILLA
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Il DPR 1082/1960 è il riferimento normativo per la rivalutazione retributiva nel settore industriale, disciplinando minimi inderogabili di trattamento economico e normativo per operai, categorie speciali e impiegati. Consulenti del lavoro e responsabili risorse umane lo consultano per verificare la conformità dei contratti aziendali ai minimi sindacali, gli accordi interconfederali e l'applicazione uniforme delle clausole retributive nelle imprese industriali.
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