Quali sono le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori addetti alla trebbiatura nella provincia di Potenza secondo il DPR 1093/1961?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 1093/1961 recepisce e rende obbligatorio l'accordo collettivo stipulato il 6 luglio 1959 tra le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali (CGIL, CISL, UIL) per i lavoratori impiegati nelle aziende che esercitano l'attività di trebbiatura nella provincia di Potenza. Questo decreto trasforma le clausole dell'accordo in norme giuridiche uniformi e vincolanti, conferendo loro carattere normativo generale. I minimi di trattamento economico e normativo stabiliti nell'accordo diventano inderogabili, cioè non possono essere modificati al ribasso nei confronti di alcun lavoratore addetto alla trebbiatura operante in quella provincia. Il decreto si inserisce nel quadro della legislazione delegata (leggi 741/1959 e 1027/1960) che autorizzava il Governo a emanare norme transitorie per garantire standard minimi di protezione ai lavoratori in settori specifici, rappresentando uno strumento di tutela per una categoria lavorativa in un'area geografica determinata.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 luglio 1961, n. 1093
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1093/1961
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 luglio 1961, n. 1093
## Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori addetti
alla trebbiatura della provincia di Potenza.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla, predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto, per la provincia di Potenza, l'accordo collettivo 6 luglio 1959, per gli operai dipendenti dalle aziende esercenti l'industria della trebbiatura, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -; Vista la pubblicazioni nell'apposito Bollettino n. 2 della provincia di Potenza, in data 4 marzo 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Art. 1 Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per la provincia di Potenza, l'accordo collettivo 6 luglio 1959 per gli operai dipendenti dalle aziende esercenti industria della trebbiatura, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori considerati nell'accordo di cui al primo comma, addetti alla trebbiatura, della, provincia di Potenza. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 20 luglio 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1961 Atti di Governo, registro n. 140, foglio n. 147. - VILLA
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Il DPR 1093/1961 riguarda il recepimento di accordi collettivi in materia di diritto del lavoro, con particolare riferimento a minimi salariali, trattamento normativo inderogabile e rapporti di lavoro subordinato. Professionisti del settore HR e consulenti del lavoro lo consultano per comprendere l'applicazione vincolante degli accordi collettivi, la tutela dei lavoratori agricoli e artigianali, e l'inderogabilità delle condizioni contrattuali nel settore della trebbiatura.
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