Quali modifiche apporta il DPR 11/1949 agli assegni familiari nel settore del commercio e delle professioni e arti?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 11/1949 interviene sull'adeguamento degli assegni familiari e dei relativi contributi previdenziali per i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alla gestione separata del commercio e delle professioni e arti. Il decreto sostituisce le tabelle precedenti (tabelle O e G del 1947) con nuove tabelle allegate, che riflettono l'adeguamento dei valori degli assegni in relazione all'inflazione e al costo della vita. Questa normativa riguarda direttamente i commercianti, gli artigiani e i professionisti che devono versare i contributi per gli assegni familiari dei loro dipendenti, nonché i lavoratori che ne beneficiano. Le nuove tabelle includono già la maggiorazione per indennità di carovita (aumento del costo della vita) e i relativi contributi, eliminando la necessità di calcoli separati e semplificando gli adempimenti amministrativi per datori di lavoro e gestioni previdenziali.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 gennaio 1949, n. 11
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 11/1949
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 gennaio 1949, n. 11
## Adeguamento degli assegni familiari e dei relativi contributi nella
gestione del commercio e delle professioni e arti.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti il regio decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048 , sul perfezionamento e la generalizzazione degli assegni familiari ai prestatori d'opera, convertito con modificazioni nella legge 25 ottobre 1938, n. 2233 , e il regio decreto 21 luglio 1937, n. 1239 , contenente norme integrative per la sua attuazione; Vista la legge 6 agosto 1940, n. 1278 , sulla istituzione di una Cassa unica per gli assegni familiari; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 307 , sulla istituzione di assegni familiari supplementari di carovita e la normalizzazione di quelli ordinari; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1946, n. 479 , contenente disposizioni sugli assegni familiari; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 469 , sull'adeguamento degli assegni familiari nei settori del commercio e delle professioni e arti; Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 1089 , sulla maggiorazione del 50% degli assegni familiari per i figli nei settori del commercio e delle professioni e arti; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1948, n. 671 , sulla modificazione delle modalità vigenti per la corresponsione degli assegni familiari e per il pagamento dei relativi contributi nei settori del commercio e delle professioni e arti; Visto il decreto luogotenenziale 1 agosto 1945, n. 692 , sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai tini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1 agosto 1915, n. 697 , contenente norme per la determinazione dell'importo della retribuzione rispetto al quale è dovuto il contributo per gli assegni familiari; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1948, n. 1136 , sulla elevazione del limite massimo della retribuzione fino alla concorrenza dei quale sono dovuti i contributi per gli assegni familiari; Visto il decreto dei Presidente della Repubblica 20 luglio 1948, n. 1137 , sulla modificazione dei contributi per gli assegni familiari; Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563 e 16 luglio 1947, n. 770 , e la legge 7 luglio 1948, n. 1093 , sulla indennità di caropane ai lavoratori con rapporto di lavoro già assoggettabile alla disciplina del contratto collettivo; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Art. 1 Con effetto dall'inizio del periodo di paga in corso alla data di pubblicazione del presente decreto, le tabelle O e G, allegate al decreto del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 1089 , sono sostituite da quelle allegate al presente decreto, vistate dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. La misura degli assegni familiari e dei relativi contributi prevista dalle tabelle allegate al presente decreto è comprensiva della maggiorazione a titolo di indennità di caropane e del relativo contributo stabiliti rispettivamente negli articoli 3 e 4 della legge 7 luglio 1948, n. 1093 .
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Il DPR 11/1949 è il riferimento normativo per gli assegni familiari nel settore del commercio, delle professioni e delle arti, disciplinando sia l'importo degli assegni che i contributi dovuti dai datori di lavoro. Commercialisti e consulenti del lavoro lo consultano per determinare correttamente le ritenute previdenziali, l'indennità di carovita, i limiti massimi di retribuzione assoggettabile a contribuzione e le modalità di versamento presso la Cassa unica per gli assegni familiari.
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