Decreto del Presidente della Repubblica
Internazionale
Decreto del Presidente della Repubblica 1103/1958
Applicazione della prima riduzione daziaria prevista dal Trattato istituente la Comunita' economica europea, ratificato e reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203.
Cosa prevede il DPR 1103/1958 riguardo alla riduzione dei dazi doganali per le merci importate dagli Stati membri della CEE?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 1103/1958 disciplina l'applicazione della prima riduzione daziaria prevista dal Trattato di Roma che ha istituito la Comunità economica europea. Il decreto stabilisce che sulle merci importate dagli Stati membri della CEE si applica una riduzione del 10% rispetto ai dazi doganali vigenti al 1° gennaio 1957. Questa norma rappresenta uno dei primi passi concreti verso l'integrazione economica europea e l'abbattimento delle barriere commerciali tra i Paesi aderenti. Per accedere al beneficio della riduzione daziaria, le spedizioni devono essere accompagnate dal "certificato per la circolazione delle merci", un documento rilasciato dalla Dogana del Paese esportatore secondo le modalità stabilite dalla Commissione della CEE. Il decreto è stato emanato dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle Finanze, in coordinamento con i ministeri competenti in materia di commercio estero, agricoltura e industria, evidenziando l'importanza politica e amministrativa dell'iniziativa.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1958, n. 1103
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1103/1958
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1958, n. 1103
## Applicazione della prima riduzione daziaria prevista dal Trattato
istituente la Comunita' economica europea, ratificato e reso
esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203 , concernente la ratifica ed esecuzione del Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed Atti allegati, firmato a Roma il 25 marzo 1957; Visto l' art. 87 della Costituzione ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta: Art. 1 Sulle merci importate dagli Stati membri della Comunità economica europea sono riscossi i dazi doganali applicati al 1° gennaio 1957, ridotti del 10%. Per usufruire di tale riduzione daziaria le spedizioni debbono essere accompagnate dal "certificato per la circolazione delle merci", rilasciato dalla Dogana del Paese di esportazione in conformità alla Decisione adottata il 4 dicembre 1958 dalla Commissione della Comunità economica europea, riprodotta in allegato al presente decreto.
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Il DPR 1103/1958 è il riferimento normativo per l'applicazione delle riduzioni daziarie nel contesto della CEE, disciplinando tariffe doganali, certificati di circolazione delle merci e scambi commerciali intracomunitari. Commercialisti e operatori del commercio estero lo consultano per questioni relative a dazi doganali, importazioni da Stati membri e documentazione doganale necessaria per usufruire dei benefici tariffari previsti dal Trattato di Roma.
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