Decreto del Presidente della Repubblica Contributi

Decreto del Presidente della Repubblica 1106/1958

Determinazione, per gli anni 1957-58, dei contributi integrativi per assistenza malattia previsti dall'art. 5, terzo comma, della legge 4 agosto 1955, n. 692, a carico degli Enti locali e dei rispettivi dipendenti.

Pubblicato: 03/01/1959 In vigore dal: 14/10/1958 Documento ufficiale

Quali sono gli oneri per l'assistenza malattia a carico degli enti locali e dei loro dipendenti per gli anni 1957-1958 secondo il DPR 1106/1958?

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Il DPR 1106/1958 determina gli importi che le varie casse pensioni e gli enti locali devono versare all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (I.N.A.D.E.L.) per finanziare l'assistenza sanitaria ai pensionati di invalidità e vecchiaia. Il decreto si applica ai titolari di pensioni dirette e indirette, nonché agli assegni vitalizi, che prima del pensionamento erano assistiti dall'I.N.A.D.E.L. o da altri istituti di previdenza. Per l'anno 1957 l'onere complessivo è fissato in 2.699.992.200 lire, mentre per il 1958 sale a 2.767.374.000 lire. Questi importi sono ripartiti tra la Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali (che sostiene la quota maggiore), la Cassa per le pensioni dei sanitari, la Cassa per le pensioni degli insegnanti, i Monti pensioni amministrati da enti locali e la Sezione previdenza dell'I.N.A.D.E.L. La ripartizione tra i vari Monti e Fondi speciali avviene in proporzione al numero degli iscritti in servizio attivo al 1° gennaio di ciascun anno.

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Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1958, n. 1106

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1106/1958 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1958, n. 1106 ## Determinazione, per gli anni 1957-58, dei contributi integrativi per assistenza malattia previsti dall'art. 5, terzo comma, della legge 4 agosto 1955, n. 692, a carico degli Enti locali e dei rispettivi dipendenti. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 4 agosto 1955, n. 692 , concernente la estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia; Ritenuto che occorre provvedere, in applicazione dell'art. 5, comma primo, alla determinazione degli oneri per l'assistenza di malattia, riferibilmente agli anni 1957 e 1958, a favore dei titolari di pensioni o di assegni vitalizi indicati all'art. 1, n. 2, della legge stessa; Considerato che, in applicazione dell'art. 2, all'assistenza a favore dei titolari predetti provvede: l'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali, per i titolari di pensioni o di assegni vitalizi che prima del pensionamento o della concessione dell'assegno vitalizio risultavano assistiti dall'Istituto stesso; l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, per i titolari di pensioni relative a già dipendenti delle aziende speciali per l'impianto e l'esercizio dei servizi municipalizzati e per quelli che prima del pensionamento risaltavano assistiti dall'Istituto medesimo; Considerato che, in applicazione dell'art. 5, lettera c), l'onere per l'assistenza a favore dei titolari predetti, salvo le disposizioni contenute nel terzo comma dello stesso art. 5, è a carico delle Casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza, dei Monti pensioni o Istituti o Fondi speciali per pensioni amministrati dai Comuni, Province o Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali-Sezione previdenza; Considerata la consistenza numerica della parte dei titolari predetti per i quali all'assistenza di malattia deve provvedere l'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali ed il relativo costo medio per l'assistenza stessa comprensivo delle spese generali; Ritenuto che l'onere complessivo della detta parte di titolari di pensioni e di assegni vitalizi è da ripartirsi tra le Casse pensioni, Monti o Fondi speciali per pensioni e la gestione previdenza dell'I.N.A.D.E.L. in applicazione del secondo comma del citato art. 5; Ritenuto che per quanto concerne la determinazione degli oneri per assistenza malattia a favore dei titolari di pensioni relativi alla parte degli iscritti alle Casse pensioni non assistiti dall'I.N.A.D.E.L. occorrerà provvedere con successivo decreto dopo aver sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per la assicurazione contro le malattie; Sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali ai sensi del citato art. 5, comma primo; Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per l'interno e per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Art. 1 L'onere derivante all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali dalla corresponsione delle prestazioni sanitarie a favore dei titolari di pensioni dirette e indirette a carico delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza, ovvero a carico dei Monti pensioni o Istituti o Fondi speciali per pensioni amministrati dai Comuni, Province e Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nonchè a favore dei titolari di assegni vitalizi a carico dell'Istituto nazionale assistenza, dipendenti enti locali - Sezione previdenza, è determinato in complessive lire 2.699.992.200 per l'anno 1957 e lire 2.767.374.000 per l'anno 1958. Tale onere è posto a carico: 1) riferibilmente all'anno 1957: a) della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali per lire 2.342.846.900; b) della Cassa per le pensioni ai sanitari per lire 146.960.400; c) della Cassa per le pensioni agli insegnanti per lire 48.276.800; d) dei Monti pensioni o Istituti o Fondi speciali per pensioni amministrati da Enti locali per complessive lire 35.497.700, da ripartirsi tra i vari Monti, Istituti o Fondi in proporzione alla consistenza numerica dei rispettivi iscritti in attività di servizio al 1 gennaio 1957; e) dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali - Sezione previdenza, per lire 126.410.400; 2) riferibilmente all'anno 1958: a) della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali per lire 2.399.311.600; b) della Cassa per le pensioni ai sanitari per lire 150.502.300; c) della Cassa per le pensioni agli insegnanti per lire 49.440.400; d) dei Monti pensioni o Istituti o Fondi speciali per pensioni amministrati da Enti locali per complessive lire 36.353.200, da ripartirsi tra i vari Monti, Istituti o Fondi in proporzione alla consistenza numerica dei rispettivi iscritti in attività di servizio al 1 gennaio 1958; e) dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali - Sezione previdenza, per lire 131.766.500. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica, italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 ottobre 1958 GRONCHI ANDREOTTI - TAMBRONI - VIGORELLI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1958 Atti del Governo, registro n. 115, foglio n. 151. - RELLEVA

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Il DPR 1106/1958 è il riferimento normativo per la determinazione dei contributi integrativi per assistenza malattia secondo l'art. 5 della legge 692/1955, disciplinando gli oneri a carico delle casse pensioni, dei Monti pensioni e dell'I.N.A.D.E.L. Amministratori di enti locali e gestori di fondi pensionistici lo consultano per comprendere le quote di finanziamento dell'assistenza sanitaria ai pensionati e la ripartizione proporzionale tra le diverse gestioni previdenziali.

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