Decreto del Presidente della Repubblica
Contributi
Decreto del Presidente della Repubblica 1109/1953
Modificazione alla misura delle indennita' da erogarsi sul Fondo di previdenza per il personale delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici delle dogane.
Quali sono le indennità previste dal DPR 1109/1953 per il personale del Fondo di previdenza delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici delle dogane?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 1109/1953 modifica le misure delle indennità erogate dal Fondo di previdenza istituito nel 1938 a favore del personale addetto ai servizi delle imposte di fabbricazione e successivamente esteso ai laboratori chimici delle dogane. Il decreto stabilisce nuove aliquote di indennità a decorrere dal 1° luglio 1951, adeguandole al miglioramento della situazione finanziaria del Fondo. Le indennità sono calcolate moltiplicando il numero degli anni di servizio utili a pensione per importi differenziati secondo la categoria di appartenenza del personale. La norma prevede quattro livelli retributivi: impiegati dei gruppi A, B, C ricevono L. 14.000 per anno; personale subalterno e operaio L. 11.000; personale dei ruoli transitori dei gruppi A, B, C L. 7.000; personale del ruolo transitorio dei subalterni L. 5.500. Un aspetto rilevante è che gli anni di servizio utili a pensione vengono conteggiati anche se prestati dopo il raggiungimento del limite massimo per conseguire il diritto a pensione, ampliando così la base di calcolo dell'indennità.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1953, n. 1109
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1109/1953
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1953, n. 1109
## Modificazione alla misura delle indennita' da erogarsi sul Fondo di
previdenza per il personale delle imposte di fabbricazione e dei
laboratori chimici delle dogane.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1561 , istitutivo del Fondo di previdenza a favore del personale addetto ai servizi delle imposte di fabbricazione, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 260 ; Visto il regolamento per l'amministrazione e le erogazione del Fondo di previdenza anzidetto, approvato con regio decreto 28 novembre 1940, n. 1768 ; Vista la legge 26 gennaio 1942, n. 37 , concernente l'iscrizione del personale dei Laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette al Fondo predetto; Visto il decreto Presidenziale 26 agosto 1949, n. 833 , con il quale venne modificata la misura delle indentità stabilite dal su citato regolamento; Ritenuto la necessità di adeguare tale indennità alla migliorata situazione finanziaria del Fondo; Sentito il Consiglio di amministrazione del Fondo in data 5 luglio 1951; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Art. 1 Articolo unico. L'indennità di cui agli articoli 4, lettera a) ed 11 del regolamento 28 novembre 1940, n. 1768 , è corrisposta all'avente diritto, a decorrere dal 1 luglio 1951, in base al numero degli anni di servizio utili a pensione anche se prestati dopo il raggiungimento del limite massimo per conseguire il diritto a pensione, nella seguente misura e tenuto conto delle modifiche apportate col decreto Presidenziale 26 agosto 1949, n. 833 : agli impiegati dei gruppi A, B, C, L. 14.000 per ogni anno di servizio; al personale subalterno ed operaio, L. 11.000 per ogni anno di servizio; al personale dei ruoli transitori dei gruppi A, B, C, L. 7000 per ogni anno di servizio; ad personale del ruolo transitorio dei subalterni, L. 5500 per ogni anno di servizio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della, Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 novembre 1953 EINAUDI PELLA - VANONI - RUBINACCI Visto, il Guardasigilli: AZARA Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1954 Atti del Governo, registro n. 82, foglio n. 6. - PALLA
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Il DPR 1109/1953 disciplina le indennità previdenziali per il personale delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici delle dogane, rappresentando un intervento di adeguamento normativo sui fondi di previdenza complementare. Professionisti che operano nel settore pubblico e consulenti previdenziali lo consultano per comprendere il calcolo delle indennità in base agli anni di servizio e alle categorie di inquadramento, nonché per questioni relative ai diritti pensionistici e alla contribuzione previdenziale storica.
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