Decreto del Presidente della Repubblica Contributi

Decreto del Presidente della Repubblica 1124/1956

Determinazione della misura del contributo integrativo dovuto per l'anno 1956 dai datori di lavoro all'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani.

Pubblicato: 10/10/1956 In vigore dal: 30/08/1956 Documento ufficiale

Quale misura di contributo integrativo è stata stabilita per i datori di lavoro nel 1956 a favore dell'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani?

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Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1956 determina l'aliquota del contributo integrativo che i datori di lavoro devono versare all'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani. La misura è fissata nello 0,15% della retribuzione dei dipendenti, calcolata secondo le modalità previste dalla legge 4 aprile 1952, n. 218. Questo contributo rappresenta un onere aggiuntivo a carico delle aziende, distinto dai contributi previdenziali ordinari, con finalità assistenziale verso i nuclei familiari dei lavoratori deceduti. Il decreto entra in vigore dal primo periodo di paga successivo alla sua pubblicazione, applicandosi a tutti i datori di lavoro soggetti alla normativa. Nel corso del tempo, il decreto è stato modificato dal D.P.R. 5 marzo 1973, che ha introdotto misure fisse differenziate per specifiche categorie di lavoratori (salariati di ruolo, stagionali, impiegati dello Stato), sostituendo il calcolo percentuale con importi tabellari fissi per determinate amministrazioni pubbliche.

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Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1956, n. 1124

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1124/1956 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1956, n. 1124 ## Determinazione della misura del contributo integrativo dovuto per l'anno 1956 dai datori di lavoro all'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto l' art. 2 della legge 14 aprile 1956, n. 307 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Art. 1 Articolo unico. A decorrere dal primo periodo di paga successivo a quello corrente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il contributo integrativo dovuto dai datori di lavoro all'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani, ai sensi dell' art. 2, comma primo, della legge 14 aprile 1956, n. 307 , è determinato nella misura dello 0,15 per cento della retribuzione calcolata nei modi stabiliti dagli articoli 17, comma primo , e 21, comma terzo, della legge 4 aprile 1952, n. 218 . (1) ((2)) Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 agosto 1956 GRONCHI SEGNI - VIGORELLI - MEDICI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1956 Atti del Governo, registro n. 101, foglio n. 8. - CARLOMAGNO --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.P.R. 5 marzo 1973 (in G.U. 17/10/1973, n. 269) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I contributi di cui all' art. 16, comma primo , ed all' art. 21, comma secondo, della legge 4 aprile 1952, n. 218 , nonchè quello previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1956, n. 1124 , dovuti per la categoria dei, salariati di ruolo e stagionali dipendenti dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, sono ragguagliati nelle misure fisse stabilite nelle tabelle A, B, C, D, E, F, G, H allegate al presente decreto e vistate dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con effetto dalle date Indicate nelle tabelle allegate al decreto stesso". --------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.P.R. 5 marzo 1973 (in G.U. 18/10/1973, n. 270) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I contributi di cui all' art. 16, comma primo , ed all' art. 21, comma secondo, della legge 4 aprile 1952, n. 218 , nonchè quello previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1956, n. 1124 , dovuti per le categorie degli impiegati non di ruolo e salariati dello Stato, sono ragguagliati nelle misure fisse stabilite nelle tabelle A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P e Q allegate al presente decreto e vistate dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il presente entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale con effetto dalle date indicate nelle allegate tabelle".

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Il D.P.R. 1124/1956 disciplina i contributi assistenziali per gli orfani dei lavoratori, rappresentando un obbligo contributivo per i datori di lavoro calcolato sulla retribuzione secondo le modalità della legge 218/1952. Commercialisti e responsabili del personale devono considerare questo contributo nella gestione dei costi del lavoro e nella determinazione della retribuzione imponibile, soprattutto per le amministrazioni pubbliche interessate dalle successive modifiche del 1973 che hanno introdotto aliquote fisse per categorie specifiche di dipendenti.

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