Decreto del Presidente della Repubblica
Internazionale
Decreto del Presidente della Repubblica 1128/1971
Attuazione della decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunita' europee relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunita' e dei regolamenti comunitari relativi al finanziamento della politica agricola comune, in applicazione dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1185. (Secondo provvedimento).
Cosa stabilisce il DPR 1128/1971 in merito al versamento delle somme dovute alle Comunità europee per le risorse proprie?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 1128/1971 disciplina le modalità di gestione finanziaria dei contributi che l'Italia deve versare alle Comunità europee in base alla decisione del Consiglio del 21 aprile 1970, che ha sostituito i contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie comunitarie. Il decreto riguarda principalmente l'amministrazione dello Stato italiano e gli enti responsabili della gestione dei fondi destinati alle politiche agricole comuni. In pratica, stabilisce che le somme non impegnate entro la fine di ogni anno finanziario devono essere versate entro il 31 dicembre su un apposito conto corrente di tesoreria infruttifero, per essere poi prelevate nell'esercizio successivo e riassegnate ai capitoli di bilancio competenti. Questo meccanismo garantisce una corretta gestione della tesoreria dello Stato e il rispetto degli obblighi comunitari, evitando che i fondi rimangono bloccati e assicurando la loro disponibilità per le spese previste nel bilancio successivo.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1971, n. 1128
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1128/1971
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1971, n. 1128
## Attuazione della decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunita'
europee relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli
Stati membri con risorse proprie delle Comunita' e dei regolamenti
comunitari relativi al finanziamento della politica agricola comune,
in applicazione dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1970, n.
1185. (Secondo provvedimento).
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto l' art. 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1185 , in base al quale il Governo è, fra l'altro, delegato ad emanare le norme di attuazione della decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità, adottata a Lussemburgo il 21 aprile 1970, e dei regolamenti comunitari relativi al finanziamento della politica agricola comune; Vista la decisione del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità; Visto il regolamento n. 2/71 del Consiglio delle Comunità europee in data 2 gennaio 1971, recante applicazione della decisione del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie della Comunità; Visto il regolamento n. 729/70 del Consiglio delle Comunità europee relativo al finanziamento della politica agricola comune; Visto il regolamento n. 2697/70 della commissione delle Comunità europee relativo alla messa a disposizione degli Stati membri dei mezzi finanziari della Comunità a titolo della Sezione garanzia del FEOGA; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321 ; Sentita la Commissione parlamentare di cui all' art. 4 della legge 23 dicembre 1970, n. 1185 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero; Decreta: Art. 1 Le somme da corrispondere alla commissione delle Comunità europee, in relazione alla decisione del 21 aprile 1970 del Consiglio delle Comunità europee, per le quali si rendono applicabili, le disposizioni dell' art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , non impegnate al termine di ogni anno finanziario, debbono essere versate entro la data del 31 dicembre ad apposito conto corrente infruttifero di tesoreria e da questo prelevate nell'esercizio successivo, per essere fatte affluire ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata, ai fini della riassegnazione ai competenti capitoli degli stati di previsione della spesa.
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Il DPR 1128/1971 è il riferimento normativo per la gestione delle risorse proprie delle Comunità europee, in particolare per quanto riguarda il finanziamento della politica agricola comune (PAC) e il FEOGA (Fondo europeo di orientamento e di garanzia agricola). Commercialisti e consulenti tributari lo consultano per comprendere le modalità di versamento dei contributi comunitari, la gestione dei conti correnti di tesoreria e la riassegnazione dei capitoli di bilancio tra esercizi finanziari.
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