Decreto del Presidente della Repubblica Contributi

Decreto del Presidente della Repubblica 1129/1956

Modificazione della misura del contributo dovuto dai datori di lavoro alla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria.

Pubblicato: 16/10/1956 In vigore dal: 30/08/1956 Documento ufficiale

Quale misura di contributo stabilisce il DPR 1129/1956 per i datori di lavoro verso la Cassa di integrazione guadagni degli operai industriali?

Spiegato da FiscoAI
Il DPR 1129/1956 modifica la percentuale di contributo che i datori di lavoro devono versare alla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria, fissandola all'1,10% della retribuzione corrisposta ai lavoratori. Questa norma si applica a partire dal primo periodo di paga successivo all'entrata in vigore del decreto e riguarda tutti i datori di lavoro del settore industriale che hanno operai alle loro dipendenze. La base di calcolo del contributo è determinata secondo i medesimi criteri e limiti utilizzati per il calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari, garantendo così uniformità nei criteri di determinazione della retribuzione imponibile. Per le aziende industriali, questo decreto rappresenta un obbligo contributivo specifico finalizzato a finanziare il sistema di integrazione salariale dei lavoratori nei periodi di riduzione dell'attività produttiva.

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Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1956, n. 1129

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1129/1956 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1956, n. 1129 ## Modificazione della misura del contributo dovuto dai datori di lavoro alla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma, quinto, della Costituzione; Visto l' art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 12 agosto 1947, n. 869 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1948, n. 1138 ; Visto l' art. 1, comma primo, della legge 14 aprile 1956, n. 307 ; Visto l' art. 13, comma secondo, del decreto legislativo luogotenenziale 12 agosto 1947, n. 869 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Art. 1 Articolo unico. A decorrere dal periodo di paga successivo a quello corrente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il contribuito dovuto dai datori di lavoro alla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria è stabilito nella misura dell'1,10 per cento della retribuzione corrisposta, agli operai e determinata nei modi e nei limiti vigenti ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 agosto 1956 GRONCHI MEDICI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1956 Atti del Governo, registro n. 101, foglio n. 18. - CARLOMAGNO

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Il DPR 1129/1956 è il riferimento normativo per la contribuzione alla Cassa integrazione guadagni (CIG) nel settore industriale, disciplinando l'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro. Commercialisti e responsabili del personale lo consultano per il corretto calcolo dei contributi previdenziali, la determinazione della base imponibile e gli obblighi di versamento verso gli enti di previdenza sociale. La norma si collega ai sistemi di welfare aziendale e alla disciplina della retribuzione ai fini contributivi.

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