Decreto del Presidente della Repubblica Contributi

Decreto del Presidente della Repubblica 1136/1948

Elevazione del limite massimo della retribuzione fino alla concorrenza del quale sono dovuti i contributi per gli assegni familiari.

Pubblicato: 07/09/1948 In vigore dal: 29/07/1948 Documento ufficiale

Quali sono i limiti massimi di retribuzione fino ai quali sono dovuti i contributi per gli assegni familiari secondo il DPR 1136/1948?

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Il DPR 1136/1948 stabilisce i limiti massimi di retribuzione oltre i quali non sono dovuti i contributi per gli assegni familiari, elevando gli importi precedentemente fissati. La norma si applica a tutti i settori lavorativi, ad eccezione dell'industria che è disciplinata da disposizioni specifiche. I limiti variano in base alla periodicità della retribuzione: 18.750 lire mensili, 9.375 lire per quindicina o quattordicina, 4.687 lire settimanali e 750 lire giornaliere. Questo significa che i datori di lavoro devono versare i contributi per gli assegni familiari solo sulla parte di retribuzione che non supera questi massimali, indipendentemente dall'importo effettivamente corrisposto al lavoratore. La disposizione rappresenta un intervento di politica sociale del dopoguerra volto a garantire prestazioni familiari ai lavoratori dipendenti, con particolare attenzione alla protezione dei nuclei familiari.

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Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 1948, n. 1136

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1136/1948 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 1948, n. 1136 ## Elevazione del limite massimo della retribuzione fino alla concorrenza del quale sono dovuti i contributi per gli assegni familiari. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1 agosto 1945, n. 697 , contenente norme per la determinazione dell'importo della retribuzione rispetto al quale è dovuto il contributo per gli assegni familiari; Visto il decreto luogotenenziale 1 agosto 1945, n. 692 , per la determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ad fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari; Visto il regio decreto 20 maggio 1946, n. 369 , per la elevazione del limite massimo della retribuzione fino alla concorrenza del quale è dovuto il contributo per gli assegni familiari; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 810 , per la estensione delle norme relative agli elementi ad ai limiti della retribuzione previsti per i contributi degli assegni familiari ai fini del calcolo dei contributi dovuti alle Casse per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati e degli operai dell'industria e alla Cassa per l'integrazione dei guadagni dei lavoratori dell'industria; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 177 , per la corresponsione degli assegni integrativi delle pensioni di invalidità e vecchiaia e per i superstiti e delle altre prestazioni delle assicurazioni sociali; Visto il decreto legislativo 3 ottobre 1947, n. 1215 , per la determinazione dell'importo della retribuzione rispetto alla quale è dovuto il contributo degli assegni familiari nel settore dell'industria; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142 , concernente una disciplina provvisoria del carico contributivo per determinate forme di previdenza e di assistenza sociale; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Art. 1 Salvo quanto è disposto per il settore dell'industria, dall'articolo seguente, l'importo della retribuzione fino alla concorrenza del quale è dovuto il contributo per gli assegni familiari è elevato alle misure seguenti: per le retribuzioni riferite a mese, L. 18.750; per le retribuzioni riferite a quindicina o a quattordicina, L. 9375; per le retribuzioni riferite a settimana, L. 4687; per le retribuzioni riferite a giornata, L. 750.

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