Quali sono le aliquote di contribuzione per gli assegni familiari stabilite dal DPR 1137/1948 nei diversi settori economici?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 1137/1948 modifica i contributi dovuti dai datori di lavoro per il finanziamento degli assegni familiari, applicandosi a partire dal primo periodo di paga successivo al 31 luglio 1948. La normativa differenzia le aliquote contributive in base al settore economico di appartenenza dell'azienda, riconoscendo che settori diversi hanno capacità contributive differenti. Le aliquote variano dal 7,90% nel settore del credito fino al 15% nel settore industriale, passando per il 12,90% dell'assicurazione, l'11% dell'agricoltura (per impiegati), il 10% del commercio e delle professioni, il 9,40% delle aziende artigiane e l'8,50% dei servizi tributari appaltati. Aspetto rilevante è che le aliquote indicate sono comprensive dei contributi di "caro-pane" (indennità di carovita), precedentemente disciplinati separatamente, ora incorporati nelle percentuali finali per semplificare il calcolo contributivo.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 1948, n. 1137
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1137/1948
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 1948, n. 1137
## Modificazione dei contributi per gli assegni familiari.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il decreto luogotenenziale 1 agosto 1945, n. 692 , per la determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1 agosto 1945, n. 697 , contenente norme per la determinazione dell'importo della retribuzione fino alla concorrenza del quale è dovuto il contributo per gli assegni familiari; Visto il decreto legislativo 3 ottobre 1947, n. 1215 , per la determinazione dell'importo della retribuzione rispetto alla quale è dovuto il contributo degli assegni familiari nel settore dell'industria; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1948, n. 1136 , per la elevazione del limite massimo di retribuzione fino alla concorrenza della quale sono dovuti i contributi per gli assegni familiari; Visto l' art. 1, secondo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 307 , per la istituzione di assegni familiari supplementari di carovita e normalizzazione di quelli ordinari; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1946, n. 479 , contenente disposizioni concernenti gli assegni familiari; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563 , per la corresponsione della indennità di caropane ai lavoratori con rapporto di lavoro già assoggettabile alla disciplina del contratto collettivo; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 770 , per l'aumento della indennità di caro-pane ai lavoratori con rapporto di lavoro già assoggettabile alla disciplina del contratto collettivo; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 1087 , per la maggiorazione degli assegni familiari nel settore dell'assicurazione; Visto il decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1104 , per la maggiorazione del 40% degli assegni familiari per i figli e del 25% per la moglie e i genitori nel settore dell'industria; Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 1089 , per la maggiorazione del 50% degli assegni familiari per i figli nei settori del commercio e delle professioni e arti; Visto il decreto legislativo 17 dicembre 1947, n. 1586 , per gli assegni familiari ai dipendenti da aziende artigiane; Visto il decreto legislativo 7 novembre 1947, n. 1308 , per l'aumento degli assegni familiari in agricoltura; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1948, n. 225 , per l'adeguamento degli assegni familiari nel settore dei servizi tributari appaltati; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142 , concernente una disciplina provvisoria, del carico contributivo per determinate forme di previdenza, e di assistenza sociale; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Art. 1 Con effetto dall'inizio del primo periodo di paga successivo alla data 31 luglio 1948, i contributi per gli assegni familiari, di cui ai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1946, n. 479 e 17 dicembre 1947, n. 1586 , sono modificati nella seguente misura: 15% per il settore dell'industria (tabella A 1); 11% per il settore dell'agricoltura limitatamente agli impiegati (tabella B); 10% per il settore del commercio (tabella C); 7,90% per il settore del credito (tabella D); 12,90% per il settore dell'assicurazione (tabella E); 8,50% per il settore dei servizi tributari appaltati (tabella F); 10% per il settore delle professioni e arti (tabella G); 9,40% per il settore delle aziende artigiane (tabella H). Le aliquote predette sono comprensive dei contributi di caro-pane di cui ai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563 e 16 luglio 1947, n. 770 .
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Il DPR 1137/1948 è il riferimento normativo per le aliquote di contribuzione agli assegni familiari, istituto di previdenza sociale che riguarda obblighi contributivi, retribuzione imponibile e determinazione della base di calcolo. Commercialisti e responsabili paghe devono consultarlo per applicare correttamente le percentuali contributive differenziate per settore, comprendere l'inclusione delle indennità di carovita e gestire il carico contributivo aziendale secondo la classificazione ATECO dell'impresa.
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