Quale aliquota di contributo è stata fissata per la Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria a partire dal 1° agosto 1948?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 1138/1948 modifica la misura del contributo che le imprese industriali devono versare alla Cassa integrazione guadagni degli operai. A partire dal primo periodo di paga successivo al 31 luglio 1948, il contributo viene fissato all'1,50% sulla retribuzione lorda corrisposta ai lavoratori dell'industria. Questa norma si applica alle imprese indicate nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 869/1947, che disciplina le integrazioni salariali. Il provvedimento rappresenta un intervento di razionalizzazione del sistema contributivo per la protezione dei redditi dei lavoratori industriali durante i periodi di ridotta attività lavorativa. Per le aziende, ciò significa che il calcolo del contributo dovuto alla Cassa integrazione deve essere effettuato applicando l'aliquota dell'1,50% sulla totalità della retribuzione lorda, senza limitazioni di importo massimo precedentemente previste.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 1948, n. 1138
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1138/1948
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 1948, n. 1138
## Modificazione della misura del contributo dovuto per la Cassa
integrazione guadagni degli operai dell'industria.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il decreto luogotenenziale 1 agosto 1945, n. 692 , per la determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1 agosto 1945, n. 697 , contenente norme per la determinazione dell'importo della retribuzione rispetto al quale è dovuto il contributo per gli assegni familiari; Visto il decreto legislativo 3 ottobre 1947, n. 1215 , per la determinazione dell'importo della retribuzione rispetto alla quale è dovuto il contributo degli assegni familiari nel settore dell'industria; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1948, n. 1136 , per la elevazione del limite massimo di retribuzione fino alla concorrenza della quale sono dovuti i contributi per gli assegni familiari; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 810 , per la estensione delle norme relative agli elementi ed ai limiti della retribuzione previsti per i contributi degli assegni familiari, ai fini del calcolo dei contributi dovuti alle Casse per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati e degli operai dell'industria e alla Cassa per la integrazione dei guadagni dei lavoratori dell'industria; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788 , per la istituzione della Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869 , contenente nuove disposizioni sulle integrazioni salariali; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Art. 1 Con effetto dall'inizio del primo periodo di paga successivo alla data del 31 luglio 1948 il contributo a carico delle imprese previste dal primo comma dell'art. 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869 , è fissato nella misura dell'1,50% sulla retribuzione lorda corrisposta agli operai.
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Il DPR 1138/1948 disciplina il contributo obbligatorio per la Cassa integrazione guadagni, un istituto di protezione sociale per i lavoratori dell'industria. Commercialisti e responsabili del personale devono applicare l'aliquota contributiva sulla retribuzione lorda, considerando le disposizioni sulla determinazione della base imponibile per i contributi agli assegni familiari e alle casse di integrazione salariale, secondo quanto previsto dai decreti luogotenenziali del 1945 e dalle successive modifiche normative.
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