Quali sono le aliquote di contribuzione al "Fondo di solidarietà sociale" stabilite per l'anno 1948 a carico di datori di lavoro e lavoratori?
Spiegato da FiscoAI
Il decreto del Presidente della Repubblica n. 1139/1948 determina i contributi dovuti al "Fondo di solidarietà sociale", istituito per erogare assegni straordinari di contingenza ai pensionati dell'assicurazione obbligatoria (invalidità, vecchiaia e superstiti). La normativa divide l'anno 1948 in due periodi: fino al 31 luglio mantiene le aliquote del 1947, mentre da agosto introduce nuove misure. Per il settore privato generale, i datori di lavoro versano il 3% della retribuzione e i lavoratori l'1,50%, con modalità di calcolo proporzionali. Nel settore agricolo, il contributo è determinato per giornata lavorativa con importi fissi differenziati: per uomini e braccianti i datori versano L. 14,24 e i lavoratori L. 7,12, mentre per donne e ragazzi le aliquote sono dimezzate. Questo sistema rappresenta uno dei primi interventi di welfare nel dopoguerra italiano, finalizzato a garantire protezione sociale ai pensionati attraverso una ripartizione del carico contributivo tra imprese e lavoratori.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 1948, n. 1139
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1139/1948
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 1948, n. 1139
## Determinazione delle misure dei contributi dovuti per l'anno 1948 al
"Fondo di solidarieta' sociale".
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 689 , relativo alla istituzione del "Fondo di solidarietà sociale" per la concessione di un assegno straordinario di contingenza ai pensionati della assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e alla determinazione dei contributi dovuti al Fondo predetto; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministri Segretario di Stato per il tesoro; Decreta: Art. 1 Articolo unico. I contributi dovuti per l'anno 1948 al "Fondo di solidarietà sociale" istituito col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 689 , sono stabiliti: a) con effetto dal 1 gennaio 1948 e fino all'inizio del periodo di paga successivo al 31 luglio 1948, nelle misure previste per l'anno 1947 all' art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 689 ; b) con effetto dall'inizio del periodo di paga successivo al 31 luglio 1948: a carico dei datori di lavoro: 3% della retribuzione; a carico dei lavoratori: 1,50% della retribuzione stessa; a carico dei datori di lavoro agricoli e rispettivi lavoratori: 1) per giornata di uomo salariato fisso e bracciante: datori di lavoro L. 14,24; lavoratori L. 7,12; 2) per ogni giornata di donna e ragazzo: datori di lavoro L. 7,12; lavoratori L. 3,56. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 luglio 1948 EINAUDI DE GASPERI - FANFANI - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1948 Atti del Governo, registro n. 23, foglio n. 93. - VENTURA
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Il decreto riguarda la contribuzione obbligatoria al Fondo di solidarietà sociale, un istituto di previdenza sociale per pensionati di invalidità, vecchiaia e superstiti. Commercialisti e consulenti del lavoro devono applicare le aliquote contributive (3% datori di lavoro, 1,50% lavoratori nel settore privato) e gestire le trattenute su retribuzioni e compensi, con particolare attenzione alle differenziazioni per il settore agricolo e alle date di decorrenza delle modifiche tariffarie.
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