Decreto del Presidente della Repubblica Contributi

Decreto del Presidente della Repubblica 1148/1977

Variazione dell'aliquota contributiva dovuta alla gestione marittimi della Cassa nazionale per il personale di ruolo delle navi traghetto dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Pubblicato: 13/04/1978 In vigore dal: 22/11/1977 Documento ufficiale

Qual è l'aumento contributivo disposto dal DPR 1148/1977 per il personale delle navi traghetto delle Ferrovie dello Stato e con quale decorrenza?

Spiegato da FiscoAI
Il decreto del Presidente della Repubblica 1148/1977 dispone un aumento del contributo complessivo dovuto alla gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara, applicabile al personale di ruolo delle navi traghetto dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. L'aumento, con decorrenza dal 1° gennaio 1976, è pari al 2% delle retribuzioni imponibili, ripartito tra datore di lavoro (Azienda ferroviaria) e lavoratori. Nello specifico, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato sostiene l'1,65% mentre il personale dipendente contribuisce dello 0,35%. Questo incremento è stato necessario in conseguenza dell'aumento del contributo al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'assicurazione generale obbligatoria, elevato dal 21,50% al 23,50% delle retribuzioni imponibili dalla legge 3 giugno 1975, n. 160. Il decreto applica il principio normativo secondo cui le variazioni contributive alla gestione marittimi devono seguire proporzionalmente le variazioni dell'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti.

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Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1977, n. 1148

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1148/1977 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1977, n. 1148 ## Variazione dell'aliquota contributiva dovuta alla gestione marittimi della Cassa nazionale per il personale di ruolo delle navi traghetto dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 23, terzo comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658 , per effetto del quale le variazioni del contributo complessivamente dovuto alla gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara per il personale di ruolo delle navi traghetto dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, debbono essere disposte nella stessa misura in cui intervengono variazioni sia dell'aliquota contributiva di pertinenza della gestione marittimi sia dei contributi previsti per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per il relativo Fondo adeguamento pensioni; Considerato che, ai sensi dell' art. 12 della legge 3 giugno 1975, n. 160 , il contributo dovuto dai datori di lavoro e dai lavoratori al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'assicurazione generale obbligatoria è stato elevato, a decorrere dal 1 gennaio 1976, dal 21,50 per cento al 23,50 per cento delle retribuzioni imponibili, con un aumento del 2 per cento, di cui l'1,65 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,35 per cento a carico del lavoratore; Considerato, altresì, che, per effetto del combinato disposto dell' art. 23, terzo comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658 e dell' art. 12 della legge 3 giugno 1975, n. 160 , sopra indicati, si rende necessario procedere alla variazione, con decorrenza dal 1 gennaio 1976, del contributo complessivamente dovuto alla gestione marittimi per il personale di ruolo delle navi traghetto, dipendente dall'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in misura pari all'aumento percentuale del contributo dovuto al fondo pensioni lavoratori dipendenti; Tenuto conto del decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1976, n. 1044 , registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1977, atti di Governo, registro n. 12, foglio n. 35; Sentito il parere del comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara, di cui all'art. 6 del testo unico sulla previdenza marinara approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109 ; Sulla proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della marina mercantile, di concerto con i Ministri dei trasporti e del tesoro; Decreta: Con decorrenza dal 1 gennaio 1976, il contributo complessivamente dovuto alla gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara per il personale di ruolo delle navi traghetto, dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, è elevato nella misura del 2 per cento delle retribuzioni imponibili, di cui l'1,65 per cento a carico dell'Azienda e lo 0,35 per cento a carico del personale dipendente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 novembre 1977 LEONE ANSELMI - LATTANZIO - STAMMATI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1978 Atti di Governo, registro n. 17, foglio n. 6

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Il DPR 1148/1977 riguarda la variazione dell'aliquota contributiva per la previdenza marinara, specificamente la gestione marittimi della Cassa nazionale per il personale marittimo delle ferrovie dello Stato. È rilevante per chi gestisce contributi previdenziali, retribuzioni imponibili e obblighi verso enti di previdenza speciale, nonché per la contabilizzazione dei costi del personale nelle aziende di trasporto ferroviario con servizi marittimi.

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