Decreto del Presidente della Repubblica
Contributi
Decreto del Presidente della Repubblica 1157/1961
Variazione dei limiti minimo e massimo della retribuzione su cui e' calcolato il contributo per la Previdenza dei dirigenti di aziende industriali.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 agosto 1961, n. 1157
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1157/1961
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 agosto 1961, n. 1157
## Variazione dei limiti minimo e massimo della retribuzione su cui e'
calcolato il contributo per la Previdenza dei dirigenti di aziende
industriali.
Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto l'art. 6, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1953, n. 967 ; Vista la legge 23 febbraio 1960, n. 80 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1959, n. 1 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per l'industria e per il commercio; Decreta: Ai fini dell'applicazione degli articoli 5 e 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967 , i limiti minimo e massimo della retribuzione lorda, su cui va calcolato il contributo dovuto all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1959, n. 1 , sono portati rispettivamente a L. 2.099.500 e L. 6.129.500 annue. ((1)) Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 25 agosto 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla corte dei conti, addì 8 novembre 1961 Atti del Governo, registro n. 141, foglio n. 78. - VILLA --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.P.R. 18 agosto 1962, n. 1566 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Ai fini dell'applicazione degli articoli 5 e 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967 , i limiti minimo e massimo della retribuzione lorda, su cui va calcolato il contributo dovuto all'Istituto nazionale della previdenza per i dirigenti di aziende industriali, stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1961, numero 1157 , sono portati, rispettivamente a L. 2.470.000 e L. 7.026.500 annue".
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