Decreto del Presidente della Repubblica Contributi

Decreto del Presidente della Repubblica 1165/1957

Diminuzione del contributo per assegni familiari nel settore del credito.

Pubblicato: 14/12/1957 In vigore dal: 24/09/1957 Documento ufficiale

Quale percentuale di contributo per gli assegni familiari è dovuta dai datori di lavoro del settore del credito a partire dal 1° luglio 1957?

Spiegato da FiscoAI
Il decreto stabilisce una riduzione del contributo per gli assegni familiari nel settore del credito, fissandolo al 46% della retribuzione lorda corrisposta ai lavoratori. Questa norma si applica specificamente ai datori di lavoro operanti nel settore creditizio che versano i contributi alla Cassa unica degli assegni familiari. Il contributo include anche l'indennità di caropane (aumento del costo della vita) precedentemente disciplinata. La misura del 46% rappresenta il nuovo standard applicabile entro i massimali retributivi vigenti all'epoca, con effetto retroattivo dal 1° luglio 1957. Per le aziende del credito, questa disposizione comporta una modifica degli oneri contributivi dovuti per la previdenza familiare dei dipendenti, incidendo direttamente sui costi del personale e sulla gestione amministrativa dei contributi sociali.

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Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 1957, n. 1165

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1165/1957 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 1957, n. 1165 ## Diminuzione del contributo per assegni familiari nel settore del credito. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto l' art. 1 della legge 14 aprile 1956, n. 307 ; Visto il testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 ; Vista la legge 16 maggio 1956, n. 504 ; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563 , e successive modificazioni; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Art. 1 Con effetto dal 1 luglio 1957 il contributo per gli assegni familiari dovuto dai datori di lavoro del settore del credito della Cassa unica degli assegni stessi, comprensivo del contributo supplementare per la indennità di caropane previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563 , e successive modificazioni, è determinato nella misura del 46% della retribuzione lorda corrisposta ai lavoratori, nei limiti dei massimali vigenti.

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Il DPR 1165/1957 disciplina il contributo per assegni familiari nel settore del credito, un istituto di previdenza sociale che garantisce prestazioni ai lavoratori dipendenti. La normativa è rilevante per banche e istituti di credito che devono versare contributi alla Cassa unica degli assegni familiari secondo aliquote specifiche. Commercialisti e responsabili del personale consultano questo decreto per determinare correttamente gli oneri contributivi, i massimali retributivi applicabili e le modalità di versamento delle prestazioni familiari nel comparto creditizio.

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